Cassazione: no al licenziamento della 'futura' sposa
Luisa Foti |

Cassazione: no al licenziamento della 'futura' sposa

Donna prossima al matrimonio? Non può essere licenziata. A dirlo è una recentissima sentenza della Corte di Cassazione, la n. 17845/2011 con cui è stato dichiarato illegittimo il licenziamento di una donna prossima alle nozze. Secondo quanto si apprende dalla lettura della sentenza di legittimità, la donna era stata licenziata in quanto, senza avvisare il suo datore di lavoro, aveva proceduto alle pubblicazioni legali del futuro matrimonio (ex art. 93 e ss., c.c.). Impugnando il licenziamento, la donna chiedeva al Tribunale di Roma di dichiarare nullo il suo licenziamento in quanto illegittimo, mancando i presupposti di legittimo recesso datoriale. Dopo l'accoglimento sia in primo che in secondo grado delle ragioni della lavoratrice, la sezione lavoro del Palazzaccio ha confermato le decisioni dei giudici territoriali affermando che “la tutela accordata alle lavoratrici che contraggono matrimonio è fondata sull'elemento obiettivo della celebrazione del matrimonio e non è subordinata all'adempimento di alcun obbligo di comunicazione da parte della lavoratrice”. In particolare, la Corte, precisando che non sussiste nessun obbligo di avvisare il datore di lavoro del futuro matrimonio, ha spiegato che la legge 7/1963 prevede il divieto di licenziamento della futura sposa dal periodo che va dalla richiesta di pubblicazione delle future nozze a fino ad un anno dalla celebrazione delle nozze stesse al fine di garantire alla donna un periodo di relativa tranquillità funzionale alla famiglia in fieri. La Corte ha da ultimo precisato che, in ogni caso, per non disattendere il contenuto dell'art. 1375 c.c. che stabilisce che il contratto deve essere eseguito secondo buona fede, sarebbe meglio che la decisione di contrarre matrimonio fosse comunicata al datore di lavoro.

Altre informazioni su questa sentenza

Barbara R., nonostante il reintegro, ha proseguito la sua battaglia in Cassazione vivendo come un torto il fatto di essere stata silurata a nozze ormai alle porte e facendo presente che "in caso di pubblicazioni del matrimonio avvenute durante il preavviso di licenziamento, poiché il preavviso deve essere considerato a tutti gli effetti come periodo lavorato, il licenziamento dovrebbe essere considerato nullo, in quanto poteva essere revocato". Piazza Cavour non ha condiviso il ragionamento della difesa della lavoratrice, ma ha colto l'occasione per spiegare che "il divieto di licenziamento attuato a causa di matrimonio opera allorché" l'espulsione sia stata intimata "senza che ricorressero i presupposti di una delle ipotesi di legittimo recesso datoriale, nel periodo intercorrente tra la richiesta delle pubblicazioni ed un anno dalla celebrazione". Chiarisce ancora la Cassazione che "soltanto il licenziamento intimato in tale periodo incorre nel relativo divieto", mentre "non puo' assumere rilevanza la richiesta di pubblicazioni successiva al licenziamento, seppure intervenuta nel periodo di preavviso".


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