In materia di istruzione e valutazione delle prove, il Tar Lazio, con la sentenza n. 6414/2011, ha stabilito che devono considerarsi ormai sicuramente esperibili le verificazioni preordinate all'accertamento di un presupposto di fatto posto a fondamento del provvedimento amministrativo impugnato. Questo, hanno spiegato i giudici amministrativi di primo grado, soprattutto alla luce delle novità introdotte dal codice del processo amministrativo con riferimento agli strumenti cognitivi messi a disposizione del giudice all'interno del giudizio di legittimità per consentire l'esercizio del sindacato giurisdizionale sotto il profilo dell'eccesso di potere per carenza o errore sul presupposto. In particolare, le verificzioni sono esperibili quando la situazione di fatto oggetto dell'accertamento non sia soggetta a significative modificazioni nel tempo e l'accertamento del presupposto non presenti significativi margini di opinabilità.
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