Con la sentenza n. 17036 depositata il 5 agosto 2011 la Corte di Cassazione, prima sezione civile ha stabilito che, in materia di procedure concorsuali, per quanto concerne i mutamenti soggettivi nella titolarità del credito, anche per fallimenti regolati dalla disciplina in vigore prima delle modifiche apportate dal d.lgs. 169/07 è applicabile il meccanismo previsto dalla novella che espressamente individua le modalità di partecipazione al riparto nelle ipotesi di mero mutamento soggettivo nella titolarità di un credito già ammesso, con esclusione della necessità di nuova insinuazione al passivo da parte del cessionario. Nella parte motiva della sentenza
la Corte ha precisato che il d.lgs. 169/07 ha introdotto nel secondo comma dell'art. 115 1. fall. un'ulteriore norma in virtù della quale le stesse disposizioni previste per il pagamento dei crediti ceduti si applicano anche «in caso di surrogazione del creditore». È dunque stato escluso, così, l'onere di insinuazione al passivo anche per il fideiussore che abbia eseguito il pagamento dopo il fallimento. In tal modo il legislatore ha inteso chiudere il dibattito sulla necessità della insinuazione al passivo - generalmente in via tardiva - nelle ipotesi di mero mutamento soggettivo nella titolarità di un credito già ammesso al passivo. Con il nuovo articolo 115, comma 2, della legge fallimentare il legislatore ha dunque confermato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità. Secondo i giudici di legittimità della prima sezione civile, è da ritenere, in altri termini, che anche per fallimenti regolati dalla disciplina previgente sia applicabile il meccanismo previsto dalla novella, escludendo la necessità di nuova insinuazione al passivo da parte del cessionario. La riprova di ciò va vista nella parte del nuovo enunciato normativo, là dove si afferma che il curatore procede alla mera «rettifica formale» dello stato passivo: una conferma che nel concorso nulla viene a modificarsi per quanto concerne i rapporti tra i creditori.

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