In tema di sicurezza sul posto di lavoro, con la sentenza n. 29935 depositata il 27 luglio 2011, la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha stabilito che risponde di lesioni colpose l'amministratore delegato con poteri di spesa che non ha cambiato il parco macchine lasciando quelle obsolete che hanno causato l'incidente al lavoratore. Infatti in materia di violazione della normativa antinfortunistica, la sussistenza di una delega di funzioni idonea a mandare esente da responsabilità il datore di lavoro può essere, in effetti, desunta dalle dimensioni della struttura aziendale con un'organizzazione altamente complessa e con comprovata ed appropriata strutturazione della gerarchia delle responsabilità al livello delle posizioni di vertice e di quelle esecutive. Ebbene la responsabilità di mettere a disposizione strumenti di lavoro sicuri e non obsoleti grava direttamente sul datore di lavoro, il quale ha la disponibilità dei mezzi di spesa e di programmazione della sostituzione dei macchinari oramai vetusti.
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