Con la sentenza n. 1687 del 1 agosto 2011, la Corte costituzionale decide sulla giurisdizione relativa ai rapporti di lavoro subordinato con gli Enti della Santa Sede
Con la sentenza n. 1687 del 1 agosto 2011, la Corte costituzionale decide sulla giurisdizione relativa ai rapporti di lavoro subordinato con gli Enti della Santa Sede, stabilendo che sono di competenza della giurisdizione italiana le cause di lavoro di dipendenti appartenenti ad enti che non siano qualificati come "enti centrali della Chiesa cattolica". Nel caso di specie, una dipendente del Pontificio collegio americano del nord con sede a Roma, licenziata per superamento del periodo di comporto
in data 8 settembre 2004, chiedendo la declaratoria e il reintegro nel posto di lavoro, si è vista rigettare il gravame per difetto della giurisdizione italiana. La sentenza, citando l'art. 11 del trattato tra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929, afferma che gli enti centrali della Chiesa cattolica sono esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano. Il Pontificio collegio americano del nord non rientra, pertanto, nel novero dell'articolo 11 perchè non è un ente centrale della Chiesa cattolica, ossia gestito direttamente dalla Santa Sede e, quindi, appartenente all'organizzazione centrale del governo ecclesiale. Di conseguenza, non può essere negata la giurisdizione italiana.

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