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Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati
Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati
Visto il decreto
del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44 (pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18 aprile 2011), portante “Regolamento concernente
le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei
principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29
dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n.24;
Visto il
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
Visto il
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di
protezione dei dati personali» e successive modificazioni;
Visto il decreto
del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, recante «Regolamento
recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma
dell'articolo 27 della L. 16 gennaio 2003, n. 3»;
Visto il decreto
ministeriale 27 aprile 2009 recante «Nuove regole procedurali relative alla
tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione della
giustizia»;
Visto il decreto del presidente del consiglio dei ministri 6
maggio 2009, recante «Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella
di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini»;
Rilevata la
necessità di adottare le specifiche tecniche previste dall’articolo 34, comma 1,
del citato decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44;
Acquisito il parere
espresso in data 17 giugno 2011 dal Garante per la protezione dei dati
personali;
Acquisito il parere espresso in data 15 giugno 2011 da
DigitPA;
EMANA
il seguente provvedimento:
CAPO I – Principi generali
Art. 1
Ambito di applicazione
Il presente provvedimento stabilisce le specifiche tecniche previste dall’articolo 34, comma 1, del regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n.24.
Art. 2
Definizioni
Ai fini del presente provvedimento, oltre alle definizioni
contenute nell’articolo 2 del regolamento, si intende:
regolamento: il decreto del
Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, portante “Regolamento
concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo
penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione
dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29
dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010
n.24;
CEC-PAC: Comunicazione
Elettronica Certificata tra Pubblica Amministrazione e Cittadini, di cui al
D.P.C.M. 6 maggio 2009;
CNS: Carta
Nazionale dei Servizi;
CSV:
Comma-separated values;
DTD:
Document Type Definition;
DGSIA:
Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della
Giustizia, responsabile per i sistemi informativi
automatizzati;
GSU: Sistema di
gestione informatizzata dei registri per gli uffici notifiche e
protesti;
HSM: Hardware Security
Module;
HTTPS: HyperText Transfer
Protocol over Secure Socket Layer;
IMAP: Internet Message Access
Protocol;
PdA: Punto di Accesso,
come definito all’art. 23 del
regolamento;
PEC: Posta
Elettronica Certificata;
POP: Post
Office Protocol;
PP.AA.: Pubbliche
Amministrazioni;
RdA: Ricevuta di
Accettazione della Posta Elettronica
Certificata;
RdAC: Ricevuta di
Avvenuta Consegna della Posta Elettronica
Certificata;
ReGIndE: Registro
Generale degli Indirizzi Elettronici, come definito all’art. 7 del
regolamento;
SMTP: Simple Mail
Transfer Protocol;
UU.GG.: Uffici
Giudiziari;
WSDL: Web Services
Definition Language;
XML;
eXtensible Markup Language;
XSD:
XML Schema Definition;
SPC:
Sistema Pubblico di Connettività;
PKCS#11: interfaccia di programmazione che consente di accedere alle
funzionalità crittografiche del token; tramite l’opportuna sequenza di chiamate
al token per mezzo dell’interfaccia PKCS#11 è possibile implementare la
procedura di identificazione.
CAdES (CMS Advanced Electronic Signature): formato di busta crittografica
definito nella norma ETSI TS 101 733 V1.7.4 e basata a sua volta sulle
specifiche RFC 3852 e RFC 2634 e successive
modificazioni.
PAdES (PDF Advanced
Electronic Signature): formato di busta crittografica definito nella norma ETSI
TS 102 778 basata a sua volta sullo standard ISO/IEC 32000 e successive
modificazioni.
OID (Object
IDentifier): codice univoco basato su una sequenza ordinata di numeri per
l’identificazione di evidenze informatiche utilizzate per la rappresentazione di
oggetti come estensioni, attributi, documenti e strutture di dati in genere
nell’ambito degli standard internazionali relativi alla interconnessione dei
sistemi aperti che richiedono un’identificazione univoca in ambito
mondiale.
CAPO II – Sistemi informatici del dominio giustizia
Art. 3
Infrastrutture informatiche – art. 3 del regolamento
Il sistema informatico del Ministero della giustizia è
articolato, salvo le infrastrutture unitarie e comuni, a livello
interdistrettuale e distrettuale. In fase transitoria e quando ragioni tecniche
lo rendono assolutamente necessario, possono essere mantenute strutture a
livello locale.
Fermo quanto previsto da altre
disposizioni, costituiscono infrastrutture unitarie e comuni le banche dati e i
sistemi informatici indicati nell’allegato 1.
Il sistema
di posta elettronica certificata è gestito dal fornitore presso la propria sala
server, collegata ad SPC secondo le relative regole di interoperabilità e
sicurezza.
Il dispiegamento di detti sistemi rispetta le
disposizioni di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 27 aprile
2009, recante “Nuove regole procedurali relative alla tenuta dei registri
informatizzati dell'amministrazione della giustizia”.
Il
Responsabile S.I.A. emana ed aggiorna periodicamente, con proprio decreto, le
linee guida per la organizzazione e gestione del sistema informatico, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali. Le linee guida sono rese note con
gli opportuni strumenti di comunicazione ed in ogni caso sul sito internet
dell’Amministrazione.
Le strutture elaborative serventi ed
i dati sono allocati in corrispondenza delle componenti di cui ai commi
precedenti.
Art. 4
Gestore della posta elettronica certificata del Ministero della giustizia – art. 4 del regolamento
Il Ministero della giustizia si avvale del proprio gestore
di posta elettronica certificata, che rilascia e gestisce apposite caselle di
PEC degli uffici giudiziari e degli UNEP da utilizzare esclusivamente per i
servizi previsti dal regolamento, nel rispetto delle specifiche tecniche
riportate in questo provvedimento.
Le caselle appartengono
ad apposito sotto-dominio (civi-le.ptel.giustiziacert.it e
penale.ptel.giustiziacert.it) e possono ricevere unicamente messaggi di posta
elettronica certificata. I messaggi di posta elettronica ordinaria vengono
automaticamente scartati.
Il gestore dei servizi
telematici utilizza i protocolli POP3, POP3S, IMAP, IMAPS e SMTP per collegarsi
al gestore di posta elettronica certificata del Ministero.
La codifica dei singoli uffici, comprensiva del relativo indirizzo di PEC, è
contenuta nel catalogo dei servizi telematici di cui all’articolo 5, comma
3.
Non possono essere utilizzate diverse caselle di PEC
per la trasmissione e il deposito di atti processuali.
Il
Ministero della giustizia conserva il log dei messaggi, transitati attraverso il
proprio gestore di posta elettronica certificata, per dieci anni. A tal fine, il
gestore di PEC del Ministero invia giornalmente, a una casella di posta di
sistema, il log in formato CSV. Il log, sottoscritto con firma digitale o firma
elettronica qualificata, è relativo a tutti gli indirizzi del sotto-dominio
delle caselle del processo telematico e contiene tutti gli eventi relativi ai
messaggi pervenuti, conservando le seguenti informazioni:
il codice identificativo univoco
assegnato al messaggio originale;
la data e l’ora dell’evento;
il
mittente del messaggio originale;
i destinatari del messaggio
originale;
l’oggetto del messaggio
originale;
il tipo di evento
(accettazione, ricezione, consegna, emissione ricevute, errore,
ecc.);
il codice identificativo
dei messaggi correlati generati (ricevute, errori,
ecc.);
il gestore
mittente.
Un
apposito modulo nell’ambito del portale dei servizi telematici comprende i
componenti funzionali necessari per l’acquisizione, il salvataggio e
l’interrogazione dei log prodotti dal servizio di PEC.
I
web service d’interrogazione dei log PEC sono disponibili ai sistemi interni al
dominio Giustizia.
Le comunicazioni di atti e documenti
tra l’ufficio del pubblico ministero e gli ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria nella fase delle indagini preliminari, avvengono mediante i gestori
di posta elettronica certificata delle forze di polizia, le cui caselle sono
rese disponibili unicamente agli utenti abilitati; in questo caso il gestore dei
servizi telematici utilizza un canale sicuro progetto da un meccanismo di
crittografia ai sensi di quanto previsto dall’articolo 20.
Art. 5
Portale dei servizi telematici – art. 6 del regolamento
Il portale dei servizi telematici è accessibile
all’indirizzo www.processotelematico.giustizia.it
ed è composto di una “area pubblica” e di una “area
riservata”.
L’“area pubblica”, dal titolo “Servizi online
Uffici Giudiziari”, è composta da tutte le pagine web e i servizi del portale
disponibili ad accesso senza l’impiego di apposite credenziali, sistemi di
identificazione e requisiti di legittimazione; in essa sono disponibili le
seguenti tipologie d’informazione:
Informazioni e documentazione sui
servizi telematici del dominio
giustizia;
Raccolte
giurisprudenziali;
Informazioni
essenziali sullo stato dei procedimenti pendenti, rese di-sponibili in forma
anonima; in questo caso, i parametri e i risultati di ricerca riportano
unicamente i dati identificativi dei procedimenti (numero di ruolo, numero di
sentenza, ecc.), senza riferimenti in chiaro ai nomi o ai dati personali delle
parti e tali per cui non sia possibile risalire all’identità dell’interessato.
Il canale di comunicazione per l’accesso a tali informazioni è cifrato
(HTTPS).
Nell’area pubblica è consultabile il catalogo dei servizi telematici, che si
compone di una serie di file aventi lo scopo di censire, in forma strutturata,
tutte le informazioni relative ai servizi telematici, secondo gli XSD di cui
all’Allegato 10.
Per “area riservata” s’intende il
contenitore di tutte le pagine e i servizi del portale disponibili previa
identificazione informatica, come disciplinata dall’articolo
6.
Nell’area riservata sono disponibili informazioni, dati
e provvedimenti giudiziari in formato elettronico, secondo quanto previsto
all’art. 27 del regolamento, nonché i servizi di pagamento telematico e di
richiesta copie.
Art. 6
Identificazione informatica – art. 6 del regolamento
L’identificazione informatica avviene sul portale dei
servizi telematici mediante carta d'identità elettronica o carta nazionale dei
servizi e sul punto di accesso mediante token crittografico (smart card,
chiavetta USB o altro dispositivo sicuro); in quest’ultimo caso,
l’identificazione avviene nel rispetto dei seguenti
requisiti:
Il certificato deve essere rilasciato da una Certification Authority (CA),
accreditata da DigitPA, che si fa garante dell’identità del
soggetto.
Il certificato deve
rispettare il profilo del certificato previsto dalla Carta Nazionale dei Servizi
(CNS), facendo riferimento all’Appendice 1 del documento rilasciato dal CNIPA:
“Linee guida per l’emissione e l’utilizzo della Carta Nazionale dei Servizi”.
L’estensione Certificate Policy (2.5.29.32) può essere valorizzata con un Object
Identifier (OID) definito dalla
CA.
In termini di sicurezza, i
dispositivi ammessi sono i dispositivi personali consentiti per la firma
elettronica qualificata e quindi smart card e token USB, secondo quanto previsto
dalla normativa vigente. I dispositivi sicuri devono essere certificati Common
Criteria EAL4+ con traguardo di sicurezza o profilo di protezione conforme alle
disposizioni comunitarie.
In
termini d’interoperabilità, sono ammissibili dispositivi che consentano la
disponibilità di entrambe le interfacce PKCS#11 e CSP; in particolare entrambe
le interfacce devono consentire l’accesso alla procedura d’identificazione forte
mediante digitazione del PIN da parte dell’utente; il dispositivo deve inoltre
rispettare la strutturazione del file system come da specifiche
CNS.
In fase
di identificazione, il punto di accesso o il portale dei servizi telematici
verifica la validità del certificato presente nel token crittografico utilizzato
dall’utente che accede; prima di consentire qualunque operazione, inoltre, il
punto di accesso verifica che il token crittografico sia collegato alla
postazione; in caso contrario, invalida e termina la
sessione.
Il Ministero della giustizia verifica, anche
attraverso opportune visite ispettive, che i punti di accesso rispettino i
predetti requisiti.
La violazione di queste regole di
sicurezza comporta per il punto di accesso la sospensione dell’autorizzazione a
erogare i servizi, fino al definitivo rispetto dei
requisiti.
Possono essere utilizzati certificati di
autenticazione non conformi alle specifiche di cui sopra, purché emessi entro il
30 settembre 2011.
Art. 7
Registro generale degli indirizzi elettronici – art. 7 del regolamento
Il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE)
è gestito dal Ministero della giustizia e contiene i dati identificativi nonché
l’indirizzo di PEC dei soggetti abilitati esterni.
Il
ReGIndE censisce i soggetti abilitati esterni che intendono fruire dei servizi
telematici di cui al presente regolamento.
I sistemi di
gestione informatizzata dei registri di cancelleria utilizzano il ReGIndE al
fine di evitare l’inserimento manuale dei dati.
Le
categorie di soggetti (nel prosieguo anche enti) il cui profilo anagrafico
alimenta il ReGIndE sono:
soggetti appartenenti ad un ente
pubblico che svolgano uno specifico ruolo nell’ambito di procedimenti (ad
esempio avvocati e funzionari dell’INPS e dell’Avvocatura dello Stato, avvocati
e funzionari delle PP.AA.);
professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge (ad esempio
consiglio dell’ordine degli avvocati o consiglio nazionale del
Notariato);
professionisti non
iscritti ad alcun albo: tutti quei soggetti nominati dal giudice come consulenti
tecnici d’ufficio – o più in generale ausiliari del giudice – non appartenenti
ad un ordine di categoria o che appartengono ad ente/ordine professionale che
non abbia ancora inviato l’albo al Ministero della giustizia (ad eccezione degli
avvocati).
Il ReGIndE non gestisce informazioni già presenti in registri disponibili alle
PP.AA., qualora questi siano accessibili in via telematica ai sensi
dell’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, il cui contenuto occorre ai
sistemi del dominio Giustizia; da tali registri (tra cui il registro delle
imprese, delle pubbliche amministrazioni e dei cittadini) sono recuperati gli
indirizzi di PEC dei professionisti e delle imprese, nonché gli indirizzi
CEC-PAC dei cittadini ivi censiti.
Il ReGIndE è
direttamente accessibile dai sistemi interni al dominio giustizia, attraverso un
apposito web service.
Il ReGIndE è consultabile dai
soggetti abilitati esterni tramite il proprio punto di accesso o tramite il
Portale dei Servizi Telematici (area riservata), su connessioni sicure (SSL v3),
attraverso un apposito web service; i relativi WSDL sono pubblicati nell’area
pubblica del portale dei servizi telematici.
Art. 8
Alimentazione del registro generale degli indirizzi elettronici – art. 7 del regola-mento
L’alimentazione del ReGIndE avviene previo invio al
responsabile per i sistemi informativi automatizzati di un documento di
censimento contenente le informazioni necessarie ad
identificare:
l’ente stesso attraverso: codice
ente, descrizione, codice fiscale/partita
iva;
il nominativo e il codice
fiscale del delegato all’invio dell’albo, che dovrà sottoscrivere con firma
digitale o firma elettronica qualificata l’albo in
trasmissione;
la casella di PEC
utilizzata per l’invio dell’albo.
Il documento di censimento di cui al comma precedente
aderisce al modello reperibile nell’area pubblica del portale e viene inviato
all’indirizzo di posta elettronica certificata del responsabile per i sistemi
informativi automatizzati: prot.dgsia.dog@giustiziacert.it.
Terminate le operazioni di censimento da parte del responsabile per i si-stemi
informativi automatizzati, l’ente mittente del documento di censimento riceve
una risposta; in caso di esito positivo, l’ente può procedere all’invio
dell’albo secondo le seguenti specifiche:
il messaggio deve essere di posta
elettronica certificata; non sono considerati i messaggi di posta
ordinaria;
non vi sono vincoli
sull’oggetto né sul body del
messaggio;
l’indirizzo di PEC
mittente deve essere censito tra quelli delegati all’invio e riportati nel
documento di censimento;
deve
essere allegato un solo file (ComunicazioniSoggetti.xml), sottoscritto con firma
digitale o firma elettronica
qualificata;
la firma digitale o
firma elettronica qualificata deve appartenere al soggetto delegato di cui al
comma 1, lettera b, sulla base del codice fiscale
censito;
il file
ComunicazioniSoggetti.xml deve essere conforme all’XML-Schema di cui
all’Allegato 2;
il codice ente
specificato nel file deve essere tra quelli censiti.
Il mancato rispetto di uno o più
dei vincoli di cui all’articolo precedente comporta un messaggio automatico di
esito negativo; in questo caso l’allegato ComunicazioniSoggetti.xml viene
scartato.
A ogni invio corrisponde una risposta tramite
PEC; il messaggio ha come oggetto la medesima descrizione del messaggio
originale con il suffisso “– Esito” e riporta in allegato l’esito
dell’elaborazione del messaggio con le eventuali eccezioni; il formato del
messaggio di esito, inviato come allegato al messaggio di PEC, è descritto
nell’Allegato 3.
L’esito si riferisce sia ad errori
presenti sui dati e, quindi riconducibili alle informazioni dei singoli soggetti
(come ad esempio codice fiscale inesistente), sia ad errori legati a vincoli e
prerequisiti che presuppongono la validità dell’invio di un albo (ad esempio:
censimento dell’ente richiedente e dei soggetti abilitati all’invio
dell’albo).
Ad ogni nuovo indirizzo di PEC registrato
nelle anagrafiche a seguito dell’inserimento di un nuovo soggetto o di modifica
di uno esistente, viene inviato un messaggio di PEC di cortesia in cui si
attesta l’avvenuta registrazione.
Art. 9
Professionisti non iscritti in albi – art. 7 del regolamento
I professionisti non iscritti all’albo, oppure per i quali
il proprio ordine di appartenenza non abbia provveduto all’invio di copia
dell’albo (ad eccezione degli avvocati), si registrano al ReGIndE attraverso un
Punto di Accesso (PdA) o attraverso il Portale dei Servizi Telematici, previa
identificazione, effettuando altresì l’inserimento (upload) del file che
contiene copia informatica, in formato PDF, dell’incarico di nomina da parte del
giudice; tale file è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica
qualificata dal soggetto che intende iscriversi.
Il PdA
provvede a trasmettere l’avvenuta registrazione con le medesime modalità di cui
all’articolo precedente, con la differenza che il file ComunicazioniSoggetti.xml
è digitalmente sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata
dal PdA.
Qualora il professionista di cui al comma 1
s’iscriva ad un albo, oppure pervenga copia dell’albo da parte dell’ordine di
appartenenza, prevalgono i dati trasmessi dall’ordine stesso; in questo caso il
sistema cancella la prima iscrizione e invia un messaggio PEC di cortesia al
professionista.
Art. 10
Sistemi informatici per i soggetti abilitati interni – art. 8 del regolamento
I sistemi informatici a disposizione dei soggetti
abilitati interni sono conformi alle regole di cui al D.M. 27 aprile 2009 e
mettono a disposizione le funzioni relative a:
ricezione, accettazione e
trasmissione dei dati e dei documenti
informatici;
consultazione e
gestione del fascicolo informatico.
Per l’accesso ai sistemi di cui al comma precedente
dall’interno degli uffici giudiziari, l’identificazione è effettuata mediante
coppia di credenziali “nome utente/password” ovvero mediante identificazione
informatica ai sensi dell’articolo 6.
Per l’accesso ai
sistemi di cui al comma 1 dall’esterno della Rete Giustizia, l’identificazione è
effettuata dal portale dei servizi telematici sulla base del sistema “Active
Directory Nazionale” (ADN) e secondo le specifiche di cui all’articolo 6; ai
soli fini del recupero dall’esterno delle informazioni di registro da parte dei
sistemi a disposizione dei magistrati in ambito civile, è sufficiente
l’identificazione sulla base del sistema ADN purché l’interrogazione dei dati
finalizzati al recupero preveda l’indicazione del numero di ruolo generale
nonché del codice fiscale dell’attore principale e del convenuto principale del
procedimento.
Art. 11
Fascicolo informatico – art. 9 del regolamento
Il fascicolo informatico raccoglie i documenti (atti,
allegati, ricevute di posta elettronica certificata) da chiunque formati, nonché
le copie informatiche dei documenti; raccoglie altresì le copie informatiche dei
medesimi atti quando siano stati depositati su supporto
cartaceo.
Il sistema di gestione del fascicolo
informatico, realizzato secondo quanto previsto all’articolo 41 del CAD, è la
parte del sistema documentale del Ministero della giustizia che si occupa di
archiviare e reperire tutti i documenti informatici, prodotti sia all'interno
che all’esterno; fornisce pertanto ai sistemi fruitori (sistemi di gestione dei
registri di cancelleria, gestore dei servizi telematici e strumenti a
disposizione dei magistrati) tutte le primitive – esposte attraverso appositi
web service – necessarie per il recupero, l’archiviazione e la conservazione dei
documenti informatici, secondo le normative in vigore; l’accesso al sistema di
gestione documentale avviene soltanto per il tramite dei sistemi fruitori, che
gestiscono le logiche di profilazione e autorizzazione.
Le
operazioni di accesso al fascicolo informatico sono registrate in un apposito
file di log che contiene le seguenti informazioni:
il codice fiscale del soggetto
che ha effettuato l’accesso;
il
riferimento al documento prelevato o consultato (codice identificativo del
documento nell’ambito del sistema
documentale);
la data e l’ora
dell’accesso.
Il suddetto file di log è sottoposto a procedura di
conservazione, sempre nell’ambito del sistema documentale, per cinque anni.
CAPO III – Trasmissione di atti e documenti informatici
Art. 12
Formato dell’atto del processo in forma di documento informatico – art. 11 del regolamento
L’atto del processo in forma di documento informatico
rispetta i seguenti requisiti:
è in formato
PDF;
è privo di elementi
attivi;
è ottenuto da una
trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di
selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di
immagini;
è sottoscritto con firma
digitale o firma elettronica qualificata esterna, pertanto il file ha la
seguente denominazione: <nome file
libero>.pdf.p7m;
è corredato da
un file in formato XML, che contiene le informazioni strutturate nonché tutte le
informazioni della nota di iscrizione a ruolo, e che rispetta gli XSD riportati
nell’Allegato 5; esso è denominato DatiAtto.xml ed è sottoscritto con firma
digitale o firma elettronica qualificata.
La struttura del documento firmato
è CAdES; il certificato di firma è inserito nella busta crittografica La
modalità di apposizione della firma digitale o della firma elettronica
qualificata è del tipo “firme multiple indipendenti” o parallele , e prevede che
uno o più soggetti firmino, ognuno con la propria chiave privata, lo stesso
documento (o contenuto della busta). L’ordine di apposizione delle firme dei
firmatari non è significativo e un’alterazione dell’ordinamento delle firme non
pregiudica la validità della busta crittografica; il file generato si presenta
con un’unica estensione p7m. Il meccanismo qui descritto è valido sia per
l’apposizione di una firma singola che per l’apposizione di firme multiple.
Art. 13
Formato dei documenti informatici allegati – art. 12 del regolamento
I documenti informatici allegati sono privi di elementi
attivi, tra cui macro e campi variabili, e sono consentiti nei seguenti
formati:
.pdf
.odf
.rtf
.txt
.jpg
.gif
.tiff
.xml.
È consentito l’utilizzo dei
seguenti formati compressi purché contenenti file nei formati previsti al comma
precedente:
.zip
.rar
.arj.
Gli allegati possono essere
sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata; nel caso di
formati compressi la firma digitale, se presente, deve essere applicata dopo la
compressione.
Art. 14
Trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati – art. 13 del regolamento
L’atto e gli allegati sono contenuti nella cosiddetta
“busta telematica”, ossia un file in formato MIME che riporta tutti i dati
necessari per l’elaborazione da parte del sistema ricevente (gestore dei servizi
telematici); in particolare la busta contiene il file Atto.enc, ottenuto dalla
cifratura del file Atto.msg, il quale contiene a sua
volta:
IndiceBusta.xml: il DTD è riportato nell’Allegato
4.
DatiAtto.xml: gli XSD sono
riportati nell’Allegato 5.
<nome file (libero)>.pdf.p7m: atto vero e proprio, in formato PDF,
sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata (firma
esterna).
AllegatoX.xxx[.p7m]: uno
o più allegati nei formati di file di cui all’articolo 13, eventualmente
sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata; il nome del
file può essere scelto liberamente.
La cifratura di Atto.msg è eseguita con la chiave di
sessione (ChiaveSessione) cifrata con il certificato del destinatario;
IssuerDname è il Distinguished Name della CA che ha emesso il certificato
dell’ufficio giudiziario o dell’UNEP destinatario, SerialNumber è il numero
seriale del certificato dell’ufficio giudiziario o dell’UNEP destinatario;
l’algoritmo utilizzato per l’operazione di cifratura simmetrica del file è il
3DES e le chiavi simmetriche di sessione sono cifrate utilizzando la chiave
pubblica contenuta nel certificato del destinatario; le chiavi di cifratura
degli uffici giudiziari sono disponibili nell’area pubblica del portale dei
servizi telematici (il relativo percorso e nome file è indicato nel catalogo dei
servizi telematici); lo standard previsto è il CAdES.
La
dimensione massima consentita per la busta telematica è pari a 30
Megabyte.
La busta telematica viene trasmessa all’ufficio
giudiziario destinatario in allegato ad un messaggio di posta elettronica
certificata che rispetta le specifiche su mittente, destinatario, oggetto, corpo
e allegati come riportate nell’Allegato 6.
Il gestore dei
servizi telematici scarica il messaggio dal gestore della posta elettronica
certificata del Ministero della giustizia ed effettua le verifiche formali sul
messaggio; le eccezioni gestite sono le seguenti:
T001: l’indirizzo del mittente
non è censito in ReGIndE;
T002: Il formato del messaggio non è aderente alle
specifiche;
T003: la dimensione
del messaggio eccede la dimensione massima consentita.
Il gestore dei servizi telematici,
nel caso in cui il mittente sia un avvocato, effettua l’operazione di
certificazione, ossia recupera lo status del difensore da ReGIndE; nel caso in
cui lo status non sia “attivo”, viene segnalato alla
cancelleria.
Il gestore dei servizi telematici effettua i
controlli automatici (formali) sulla busta telematica; le possibili anomalie
all’esito dell’elaborazione della busta telematica sono codificate secondo le
seguenti tipologie:
WARN: anomalia non bloccante; si
tratta in sostanza di segnalazioni, tipicamente di carattere giuridico (ad
esempio manca la procura alle liti allegata all’atto
introduttivo);
ERROR: anomalia
bloccante, ma lasciata alla determinazione dell’ufficio ricevente, che può
decidere di intervenire forzando l’accettazione o rifiutando il deposito
(esempio: certificato di firma non valido o mittente non firmatario
dell’atto);
FATAL: eccezione non
gestita o non gestibile (esempio: impossibile decifrare la busta depositata o
elementi della busta mancanti ma fondamentali per
l’elaborazione).
La codifica puntuale degli errori indicati al comma
precedente è pubblicata e aggiornata nell’area pubblica del portale dei servizi
telematici.
All’esito dei controlli di cui ai commi
precedenti, il gestore dei servizi telematici invia al depositante un messaggio
di posta elettronica certificata riportante eventuali eccezioni
riscontrate.
Il gestore dei servizi telematici, all’esito
dell’intervento dell’ufficio, invia al depositante un messaggio di posta
elettronica certificata contenente l’esito dell’intervento di accettazione
operato dalla cancelleria o dalla segreteria dell’ufficio giudiziario
destinatario.
Art. 15
Documenti probatori e allegati non informatici – art. 14 del regolamento
I documenti probatori e gli allegati depositati in formato
analogico, sono identificati e descritti in un’apposita sezione dell’atto del
processo in forma di documento informatico e comprendono, per l’individuazione
dell’atto di riferimento, i seguenti dati:
numero di ruolo della
causa;
progressivo
dell’allegato;
indicazione della
prima udienza successiva al deposito.
Art. 16
Deposito dell’atto del processo da parte dei soggetti abilitati interni – art. 15 del regolamento
I soggetti abilitati interni utilizzano appositi strumenti
per la redazione degli atti del processo in forma di documento informatico e per
la loro trasmissione alla cancelleria o alla segreteria dell’ufficio
giudiziario.
L’atto è inserito nella medesima busta
telematica di cui all’articolo 14 e viene trasmesso su canale sicuro (SSL v3) al
gestore dei servizi telematici, tramite collegamento sincrono (http/SOAP); si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 2.
Se il provvedimento del magistrato è in formato cartaceo, il cancelliere o il
segretario dell’ufficio giudiziario ne estrae copia informatica in formato PDF,
e lo sottoscrive con firma digitale o firma elettronica qualificata.
Art. 17
Comunicazioni per via telematica – art. 16 del regolamento
Il gestore dei servizi telematici provvede ad inviare le
comunicazioni per via telematica, provenienti dall’ufficio giudiziario, alla
casella di posta elettronica certificata del soggetto abilitato esterno
destinatario, recuperando il relativo indirizzo sul ReGIndE; il formato del
messaggio è riportato nell’Allegato 8; la comunicazione è riportata nel corpo
del messaggio nonché nel file allegato Comunicazione.xml (il relativo DTD è
riportato nell’Allegato 4.
La cancelleria o la segreteria
dell’ufficio giudiziario, attraverso apposite funzioni messe a disposizione dai
sistemi informatici di cui all’articolo 10, provvede ad effettuare una copia
informatica in formato PDF di eventuali documenti cartacei da comunicare; la
copia informatica è conservata nel fascicolo informatico.
Il gestore dei servizi telematici recupera le ricevute della posta elettronica
certificata e gli avvisi di mancata consegna dal gestore di PEC del Ministero e
li conserva nel fascicolo informatico; la ricevuta di avvenuta consegna è di
tipo breve.
Art. 18
Comunicazioni contenenti dati sensibili – art. 16 del regolamento
La comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata
per estratto: in questo caso al destinatario viene recapitato l’avviso
disponibilità della comunicazione di cancelleria, se condo il formato riportato
nell’Allegato 8; il destinatario effettua il prelievo dell’atto integrale
accedendo all’indirizzo (URL) contenuto nel suddetto messaggio di PEC di
avviso.
Il prelievo di cui al comma precedente avviene
attraverso l’apposito servizio proxy del portale dei servizi telematici, su
canale sicuro (protocollo SSL); tale servizio effettua l’identificazione
informatica dell’utente, ai sensi dell’articolo 6; il prelievo è consentito
unicamente se l’utente è registrato nel ReGIndE.
Il
prelievo di cui al comma precedente avviene da un’apposita area di do-wnload del
gestore dei servizi telematici, dove viene gestita e mantenuta un’apposita
tabella recante le seguenti informazioni:
il codice fiscale del soggetto
che ha effettuato il prelievo o la
consultazione;
il riferimento al
documento prelevato o consultato (codice univoco inserito nell’URL inviato
nell’avviso di cui al comma 4);
la
data e l’ora di invio dell’avviso;
la data e l’ora del prelievo o della consultazione.
Le informazioni di cui al comma
precedente vengono conservate per cinque anni.
Art. 19
Notificazioni per via telematica – art. 17 del regolamento
Al di fuori dei casi previsti dall’articolo 51, del
decreto legge 5 giugno 2008 n. 112 (convertito con modificazioni dalla legge 6
agosto 2008, n. 133) e successive modificazioni, le richieste telematiche di
un'attività di notificazione da parte di un ufficio giudiziario sono inoltrate
al sistema informatico dell'UNEP in formato XML, attraverso un colloquio
diretto, via web service, tra i rispettivi gestori dei servizi telematici, su
canale sicuro (SSL v3).
Le richieste di notifica
effettuate dai soggetti abilitati esterni sono inoltrate all'UNEP tramite posta
elettronica certificata, nel rispetto dei requisiti tecnici di cui agli articoli
12, 13 e 14; all’interno della busta telematica è inserito il file
RichiestaParte.xml, il cui XML-Schema è riportato nell’Allegato
5.
All’UNEP può essere inviata, sempre all’interno della
busta telematica, la richiesta di pignoramento il cui XML-Schema è riportato
nell’Allegato 5.
Alla notificazione per via telematica da
parte dell’UNEP si applicano le specifiche della comunicazione per via
telematica di cui all’articolo 17; il formato del messaggio di posta elettronica
certificata è riportato nell’Allegato 7.
Ai fini della
notificazione per via telematica, il sistema informatico dell’UNEP recupera
l’indirizzo di posta elettronica del destinatario a seconda della sua
tipologia:
soggetti abilitati esterni e professionisti iscritti in albi o elenchi
costituiti ai sensi dell’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185
convertito con legge del 28 gennaio 2009, n. 2: dal registro generale degli
indirizzi elettronici, ai sensi dell’articolo 7, comma
6;
imprese iscritte nel relativo
registro: ai sensi dell’articolo 7, comma
5;
cittadini: ai sensi
dell’articolo 7, comma 5.
Il sistema informatico dell'UNEP, eseguita la
notificazione, trasmette - per via telematica a chi ha richiesto il servizio -
il documento informatico con la relazione di notificazione sottoscritta mediante
firma digitale o firma elettronica qualificata e congiunta all'atto cui si
riferisce, nonché le ricevute di posta elettronica certificata. La relazione di
notificazione è in formato XML e rispetta l’XML-Schema riportato nell’Allegato
5; se il richiedente è un soggetto abilitato esterno, la trasmissione avviene
via posta elettronica certificata; il formato del messaggio è riportato
nell’Allegato 7.
Art. 20
Disposizioni particolari per la fase delle indagini preliminari – art. 19 del rego-lamento
Nelle indagini preliminari le comunicazioni tra l’ufficio
del pubblico ministero e gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria
avvengono su canale sicuro protetto da un meccanismo di crittografia (SSL
v3).
Il sistema di gestione del registro e il sistema
documentale garantiscono la tracciabilità delle attività, attraverso appositi
file di log, conservati nel sistema documentale stesso.
L’atto del processo rispetta le specifiche di cui agli articoli 12 e
13.
La comunicazione di atti e documenti nella fase di
indagini preliminari avviene tramite posta elettronica certificata, secondo le
specifiche di cui all’articolo 17; le caselle di PEC dell’ufficio del pubblico
ministero sono attivate presso i gestori di posta elettronica certificata della
forze di polizia.
Il gestore dei servizi telematici si
collega alle caselle di cui al comma precedente su canale sicuro, utilizzando i
protocolli POP3Ss o HTTPS, al fine di evitare la trasmissione in chiaro delle
credenziali di accesso e dei messaggi.
La comunicazione
degli atti del processo alle forze di polizia è effettuata per estratto, secondo
le specifiche di cui all’articolo 18; l’atto è protetto da meccanismo di
crittografia a chiavi asimmetriche, con le medesime specifiche di cui
all’articolo 14 comma 2.
Gli atti contenuti nel fascicolo
informatico, relativi alle indagini preliminari, sono custoditi in una sezione
distinta del sistema documentale; ciascun atto potrà essere protetto da un
meccanismo di crittografia basato su chiavi asimmetriche, custodite e gestite
nell’ambito di un sistema HSM (hardware security module) appositamente dedicato
alle operazioni di cifratura e decifratura, invocato dalle applicazioni di
gestione dei registri. Ogni istanza della piattaforma di gestione documentale è
dotata di apparati HSM dedicati.
La trasmissione
telematica delle informazioni relative alle notizie di reato avviene tramite
cooperazione applicativa tra il sistema di gestione informatizzata dei registri
presso l’ufficio del pubblico ministero e il Sistema Informativo Interforze del
Ministero dell’Interno, secondo le specifiche del Sistema Pubblico di
Cooperazione (SPCoop), su canale cifrato attraverso l’uso di certificati server.
Le informazioni contenute nella busta di e-Government prevista dalle specifiche
SPCoop sono in formato XML.
Art. 21
Requisiti della casella di PEC del soggetto abilitato esterno – art. 20 del regolamento
La casella di posta elettronica certificata di un soggetto abilitato esterno deve disporre di uno spazio disco minimo pari a 1 Gigabyte.
Art. 22
Richiesta delle copie di atti e documenti – art. 21 del regolamento
Per la richiesta telematica di copie di atti e documenti
relativi al procedimento è disponibile, sul punto di accesso e sul portale dei
servizi telematici, un servizio sincrono attraverso il quale individuare i
documenti di cui richiedere copia e, in seguito al perfezionamento del
pagamento, inoltrare la richiesta effettiva della copia
stessa.
Il soggetto che ne ha diritto può
richiedere:
copia semplice in formato
digitale;
copia semplice per
l’avvocato non costituito in formato
digitale;
copia autentica in
formato digitale;
copia esecutiva
in formato digitale;
copia
semplice in formato cartaceo;
copia autentica in formato
cartaceo;
copia esecutiva in
formato cartaceo.
I dati relativi alla richiesta sono inoltrati all’ufficio
giudiziario attraverso l’invocazione di un apposito web service; al richiedente
è restituito l’identificativo univoco della richiesta inoltrata. Tale
identificativo univoco è associato all’intero flusso di gestione della richiesta
e di rilascio della copia.
Nel caso in cui la copia non
possa essere rilasciata il sistema, in maniera automatica, comunica al
richiedente l’impossibilità di evadere la richiesta.
Art. 23
Rilascio delle copie di atti e documenti – art. 21 del regolamento
Il rilascio della copia in formato digitale di atti e
documenti viene eseguito secondo le specifiche di cui all’articolo 16 del
regolamento e dell’art. 23-ter, comma 5 del CAD; la copia è inviata al
richiedente in allegato ad un messaggio di posta elettronica certificata,
secondo il formato riportato nell’Allegato 9.
Nel caso di
copia di documenti contenenti dati sensibili o nel caso di copia di documenti
che eccedono il massimo consentito dalla posta elettronica certificata, il
messaggio di cui al comma precedente contiene l’avviso di disponibilità della
copia, secondo il formato riportato nell’Allegato 9; il prelievo avviene secondo
le specifiche di cui all’articolo 18, commi 2, 3 e 4.
La
copia, informatica o analogica, di documento informatico è corredata del
contrassegno di cui all’articolo 23-ter, comma 5, del CAD, al fine di assicurare
la provenienza e la conformità all’originale.
Il
contrassegno di cui al comma precedente è generato elettronicamente su ognuna
delle pagine del documento e contiene, nella forma di codice bidimensionale, la
pagina del documento informatico di cui si rilascia copia sottoscritta dal
cancelliere con firma digitale o firma elettronica qualificata al fine di
attestarne la conformità all’originale.
Il contrassegno di
cui al comma 3 consente la verifica automatica della conformità della copia
rilasciata, qualora riprodotta a stampa, al documento informatico da cui è
tratta nonché la verifica della firma digitale o firma elettronica qualificata
apposta sulla copia al momento del rilascio; tale verifica può essere effettuata
dal soggetto richiedente nonché dal soggetto destinatario o beneficiario
dell’atto tramite un software di visualizzazione e verifica scaricabile
gratuitamente dall’area pubblica del portale dei servizi telematici e
configurato per riconoscere esclusivamente i contrassegni generati attraverso
strumenti informatici della Giustizia.
Il codice
bidimensionale di cui al comma 4 è generato tramite codifica Data Matrix
definita nello standard ISO/IEC (16022:2006).
CAPO IV – Consultazione delle informazioni del dominio giustizia
Art. 24
Requisiti di sicurezza – art. 26 del regolamento
L’architettura dei servizi di consultazione aderisce al
modello MVC (Model View Controller) e prevede il disaccoppiamento del front-end,
localizzato sul punto di accesso o sul portale dei servizi telematici, dal
back-end, localizzato sul gestore dei servizi telematici, incaricato di esporre
i servizi sottoforma di web service (http/SOAP).
Il
portale dei servizi telematici espone, attraverso un apposito servizio proxy, i
web service forniti dal gestore dei servizi telematici, a beneficio dei punti di
accesso e di applicazioni esterne.
I punti di accesso
realizzano autonomamente la parte di front-end, che deve essere localizzata
all’interno della intranet del PdA stesso e non deve essere accessibile
direttamente dall’esterno.
I punti di accesso possono a
loro volta esporre i web service forniti dal gestore dei servizi telematici, a
beneficio di applicazioni esterne.
Il protocollo di
trasporto tra il punto di accesso e il proxy è HTTPS; la serializzazione dei
messaggi è nel formato XML/SOAP.
Le funzionalità fornite
dai web service realizzati, nonché le relative regole di invocazione, sono
descritte tramite i WSDL pubblicati sull’area pubblica del portale dei servizi
telematici.
L’accesso ai servizi di consultazione avviene
previa identificazione informatica su di un punto di accesso o sul portale dei
servizi telematici, secondo le specifiche di cui all’articolo 6; a seguito di
tale identificazione, il punto di accesso o il portale dei servizi telematici
attribuiscono all’utente un ruolo di consultazione, a seconda del registro di
cancelleria; eseguita tale operazione, viene trasmesso al proxy di cui al comma
2 il codice fiscale del soggetto che effettua l’accesso (nell’header http) e il
ruolo di consultazione stesso (nel messaggio SOAP); il proxy verifica che il
soggetto sia presente nel ReGIndE e in caso trattasi di un avvocato che lo
status non sia “radiato” o “cancellato”; qualora la verifica abbia esito
positivo, trasmette la richiesta al web service del gestore dei servizi
telematici.
In base al ruolo di consultazione di cui al
comma precedente, il sistema fornisce le autorizzazioni all’accesso rispetto
alle informazioni anagrafiche contenute nei sistemi di gestione dei registri o
sulla base dell’atto di delega previsto dal regolamento.
In fase di richiesta di attivazione, il punto di accesso può adottare meccanismi
di identificazione basati sulla gestione federata delle identità digitali
(modello GFID), secondo le specifiche di DigitPA; in questo caso, il
responsabile per i sistemi informativi automatizzati, valutata la soluzione
proposta e opportunamente descritta nel piano della sicurezza, approva il
meccanismo di identificazione che soddisfa il livello di sicurezza
richiesto.
Fuori dai casi previsti ai commi 1 e 9,
l’architettura dei servizi di consultazione prevede in via residuale che il
punto di accesso o il portale dei servizi telematici effettuino, a seguito
dell’identificazione di cui al comma 7, un link diretto dalle proprie pagine
alla pagina principale del sito web che rende disponibili i servizi su canale
sicuro (HTTPS); in questo caso i dati identificativi del soggetto vengono
inseriti nell’header HTTP della richiesta.
I servizi di
consultazione attivi sono elencati, per singolo ufficio, nel catalogo dei
servizi telematici, di cui all’articolo 5, comma 5.
L’elenco dei punti di accesso autorizzati è pubblicato nell’area pubblica del
portale dei servizi telematici e nel catalogo dei servizi telematici, di cui
all’articolo 5, comma 5.
Il punto di accesso si dota di un
piano della sicurezza, depositato al re-sponsabile per i sistemi informativi
automatizzati unitamente all’istanza di iscrizione all’elenco pubblico dei punti
di accesso, che prevede la trattazione, esaustiva e dettagliata, dei seguenti
argomenti:
struttura logistica e operativa
dell’organizzazione;
ripartizione
e definizione delle responsabilità del personale
addetto;
descrizione dei
dispositivi installati;
descrizione dell’infrastruttura di protezione, per ciascun immobile interessato
(e rilevante ai fini della
sicurezza);
descrizione delle
procedure di registrazione delle
utenze;
descrizione relativa
all’implementazione dei meccanismi di identificazione
informatica;
qualora il PdA
integri la gestione delle caselle di PEC dei propri utenti, descrizione delle
modalità di integrazione;
procedura di gestione delle copie di sicurezza dei
dati;
procedura di gestione dei
disastri;
analisi dei rischi e
contromisure previste;
Ai fini dell’iscrizione nel suddetto elenco, il
responsabile per i sistemi in-formativi automatizzati verifica il piano della
sicurezza di cui al comma precedente e può disporre apposite verifiche in loco,
in particolare per accertare il rispetto delle prescrizioni di sicurezza
riportate nel presente provvedimento.
Il punto di accesso
abilita i propri iscritti unicamente a usufruire dei servizi esplicitamente
autorizzati dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati e riportati
nel catalogo dei servizi telematici.
Il punto di accesso
si dota di una casella di posta elettronica certificata, che comunica al
responsabile per i sistemi informativi automatizzati, da utilizzarsi per inviare
e ricevere comunicazioni con il Ministero della giustizia.
Art. 25
Registrazione dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati – art. 28 del regolamento
L’utente accede ai servizi di consultazione previa
registrazione presso un punto di accesso autorizzato o presso il portale dei
servizi telematici.
Il punto di accesso o il portale dei
servizi telematici effettuano la registrazione del soggetto abilitato esterno o
dell’utente privato, prelevando il codice fiscale dal token crittografico
dell’utente; attraverso un’apposita maschera web, l’utente (senza poter
modificare il codice fiscale) completa i propri dati, inserendo almeno le
seguenti informazioni:
nome e
cognome
luogo e data di
nascita
residenza
domicilio
ruolo
consiglio dell’ordine o ente
di appartenenza
casella di posta
elettronica certificata
I dati di cui al comma precedente, unitamente alla data
in cui è avvenuta la registrazione, sono archiviati e conservati per dieci
anni.
Gli esperti e gli ausiliari del giudice, non
iscritti ad alcun albo professionale o per i quali il proprio ordine non abbia
provveduto all’invio dell’albo, presentano, all'atto della registrazione, copia
elettronica in formato PDF dell’incarico di nomina da parte del giudice; tale
copia è sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata dal
soggetto che s’iscrive.
Qualora il professionista sia
iscritto ad un albo dei consulenti tecnici, istituito presso un tribunale (ai
sensi del Capo II, sezione 1, delle disposizioni di attuazione del codice di
procedura civile), al PdA viene presentata copia elettronica in formato PDF del
provvedimento di iscrizione all’albo stesso da parte del comitato; tale copia è
sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata dal soggetto che
s’iscrive.
Il punto di accesso è tenuto a conservare i
documenti informatici di cui ai commi precedenti, e a renderli disponibili, su
richiesta, al Ministero della giustizia.
I punti di
accesso trasmettono al Ministero della giustizia le informazioni relative ai
propri utenti registrati secondo le modalità di cui all’allegato 11.
CAPO V – Pagamenti telematici
Art. 26
Requisiti relativi al processo di pagamento telematico – art. 30 del regolamento
Al fine di comunicare in via telematica all’ufficio
giudiziario l’avvenuto pagamento delle spese, dei diritti e del contributo
unificato, la ricevuta di versamento è inserita come allegato della busta
telematica nel caso di inoltro via PEC, oppure è associata alla richiesta
telematica nel caso di istanza gestita tramite un flusso
sincrono.
Nel caso di pagamento eseguito in modalità non
telematica, la ricevuta di versamento è costituita dalla copia informatica
dell’originale cartaceo ottenuta per scansione e sottoscritta con firma digitale
o firma elettronica qualificata da chi ne fa uso, mentre nel caso di pagamento
in modalità telematica la ricevuta è costituita dal documento originale
informatico in formato XML, come disciplinato all’articolo 28, comma
2.
Il servizio di pagamento in modalità telematica è messo
a disposizione dei soggetti abilitati nell’ambito delle funzionalità del punto
di accesso e del portale dei servizi telematici, con lo scopo di permettere il
versamento attraverso strumenti telematici e di ricevere l’attestazione del
versamento attraverso il medesimo canale telematico; l’accesso ai servizi di
pagamento avviene previa identificazione informatica di cui all’articolo
6.
Nell’ambito del flusso per il pagamento telematico sono
individuati i se-guenti componenti architetturali:
Sistema dei Pagamenti (SP):
infrastruttura del sistema finanziario costituta dall’insieme di tutti gli
strumenti con i quali possono essere acquistati beni e servizi nell’economia,
nonché dalle attività e dagli intermediari che consentono l’effettivo
trasferimento di tali strumenti da un operatore ad un
altro;
Sistema del Prestatore dei
servizi di Pagamento (Psp): piattaforma tecnologica operante presso gli istituti
di credito, Poste Italiane o altri soggetti abilitati che, ai sensi della
normativa vigente e nell’ambito del Sistema dei Pagamenti, mettono a
disposizione degli utenti gli strumenti atti ad effettuare il pagamento
richiesto;
Front-End con il
Sistema dei Pagamenti (FESP): componente infrastrutturale (middleware) atto a
facilitare lo scambio di informazioni tra i soggetti attraverso la condivisione
dei protocolli di colloquio (sia applicativi, che di trasporto),
l’implementazione delle logiche di elaborazione della richiesta di pagamento e
della ricevuta telematica nonché l’erogazione di eventuali servizi aggiuntivi,
tra cui la firma digitale dei documenti scambiati. Le funzioni del componente
possono essere integrate in un PdA, integrate nel sistema offerto dal prestatore
di servizi (Psp) o condivise (anche da più amministrazioni) essendo messe a
fattor comune nell’ambito dell’infrastruttura di sistema della Pubblica
Amministrazione (Nodo PA all’interno di
SPC);
Nodo PA: infrastruttura
condivisa all’interno del SPC che gestisce il colloquio con i prestatori dei
servizi di pagamento (Psp) e può anchesvolgere le funzioni previste per il
FESP.
Le
modalità tecniche d’interazione tra le componenti di cui al comma
precedentedevono essere caratterizzate dall’adozione di protocolli sicuri. Nel
caso in cui l’interazione avvenga tramite la rete SPC, il requisito è garantito
dalla natura riservata della rete stessa. In tutti gli altri casi, il colloquio
avviene attraverso l’utilizzo di certificati “server” rilasciati da
Certification Authority qualificate.
Le funzioni svolte
dal portale dei servizi telematici integrano al loro interno le funzioni di
pagamento informatico, al fine di offrire all’utente un servizio unico e
completo. Le applicazioni offerte dai punti accesso si uniformano a tale
principio.
Per dare corso al pagamento il prestatore di
servizi di pagamento (Psp) concede “fiducia” all’identificazione, operata ai
sensi del comma 3, dal punto di accesso o dal portale dei servizi telematici. Ai
fini del completamento del processo di pagamento, il prestatore del servizio
(Psp) può richiedere all’utente di autenticarsi sul proprio sistema attraverso
l’immissione di ulteriori credenziali allo scopo
rilasciate.
Il processo consente all’utente di scegliere
tra diverse modalità di pagamento messe a sua disposizione da una molteplicità
di prestatori di servizi di pagamento (Psp).
La ricevuta
telematica restituita all’utente a fronte del pagamento effettuato in via
telematica costituisce prova del trasferimento dell’importo versato sul conto
corrente intestato alla Tesoreria dello Stato.
I
versamenti in Tesoreria sono effettuati in modalità telematica attraverso quanto
previsto dalla normativa vigente.
Per il recupero delle
somme erroneamente versate si procede secondo le modalità previste dalla
legge.
Art. 27
Oggetti informatici interessati nel pagamento telematico – art. 30 del regolamento
La Richiesta di Pagamento Telematico (RPT), relativa al
versamento di una o più spettanze legate ad un medesimo servizio, è costituita
da un file XML, il cui XSD è riportato nell’Allegato 5,
che:
definisce gli elementi necessari a caratterizzare i pagamenti, in particolare
qualifica il versamento con un identificativo univoco del versamento di cui al
successivo comma 5;
contiene i
dati identificativi, variabili a seconda dell’operazione per cui è richiesto il
pagamento;
contiene una parte
riservata (Dati Specifici Riscossione) per inserire informazioni elaborabili
automaticamente dai sistemi della
Giustizia;
viene predisposta dal
soggetto richiedente (portale dei servizi telematici o punto di accesso) ed
inviata al sistema del prestatore dei servizi di pagamento (Psp) direttamente
ovvero attraverso la componente architetturale
FESP;
può essere sottoscritta o
meno con firma digitale ovvero con firma elettronica qualificata dal soggetto
pagatore, a seconda degli accordi intercorsi con il Prestatore di Servizi di
pagamento (PsP).
La Ricevuta Telematica (RT) è predisposta dal sistema del
prestatore dei servizi di pagamento (Psp) anche attraverso l’utilizzo della
componente architetturale FESP ed è restituita al soggetto richiedente a fronte
di ogni singola RPT: essa è costituita da un file XML, il cui XSD è riportato
nell’Allegato 5, che:
definisce gli elementi necessari
a qualificare il pagamento, tra cui l’esito del pagamento stesso e, in caso
positivo, l’identificativo univoco del pagamento assegnato dal sistema del
prestatore dei servizi di pagamento
(Psp);
trasferisce inalterate le
stesse informazioni ricevute in ingresso (RPT) relative alla parte riservata
(Dati Specifici Riscossione) a disposizione della PA
Il soggetto che emette la Ricevuta
Telematica (RT) di cui al comma 2, la sottoscrive- ai sensi dell’art 30, comma 5
del regolamento- con firma digitale o firma elettronica qualificata in formato
CAdES; a tal fine possono essere utilizzati certificati emessi da una
autorità di certificazione allo scopo messa a disposizione da
DigitPA.
Al fine di qualificare in maniera univoca il
versamento, è definito l’ identificativo di erogazione del servizio (CRS) che
identifica univocamente una richiesta di erogazione servizio da parte dei
sistemi informatici del dominio giustizia.
Il CRS è
generato dal portale dei servizi telematici su specifica richiesta del soggetto
richiedente attraverso un servizio sincrono (tramite web service i cui WSDL sono
pubblicati sull’area pubblica del portale dei servizi telematici) e ha il
seguente formato: <check digits> <identificatore univoco>,
dove:
<check digit> costituisce il codice numerico di controllo (2
posizioni);
<identificatore
univoco> è rappresentato da 33 posizioni alfanumeriche così strutturate:
<codice PdA richiedente><codice Sistema Gestore><codice univoco
operazione>; la sezione <codice PdA richiedente> (4 caratteri
alfanumerici) assicura flessibilità nella emissione del CRS; la sezione
<codice Sistema Gestore> (4 caratteri alfanumerici) rappresenta il sistema
a cui è destinata la ricevuta; la sezione <codice univoco operazione> (25
caratteri alfanumerici) contiene un codice ‘non ambiguo’ all’interno del dominio
entro il quale viene generato.
Il CRS viene inserito nella struttura RPT (elemento
identificativoUnivocoVersamento) e viene restituito al punto di accesso o al
portale dei servizi telematici all’interno della RT (elemento
identificativoUnivocoVersamento).
Al momento
dell’accettazione della ricevuta di pagamento, il sistema informatico
dell’ufficio giudiziario controlla che il CRS non sia stato già utilizzato in
altre ricevute e, in tal caso, lo stesso viene annullato al fine di non
permettere il riutilizzo della stessa RT.
Art. 28
Riscontro del pagamento telematico – art. 30 del regolamento
Allo scopo di permettere all’Amministrazione di verificare
e riscontrare le ricevute generate a seguito di pagamento telematico,
nell’ambito del dominio giustizia è configurato un sottosistema per la
memorizzazione e gestione delle Ricevute Telematiche di cui all’articolo 27; il
sottosistema è denominato Repository Ricevute Telematiche (RRT) ed è accessibile
a tutte le applicazioni e ai sistemi del dominio Giustizia interessate dai
pagamenti telematici.
Il punto di accesso o il
portale dei servizi telematici provvede ad inviare la RT al sistema RRT
contestualmente al rilascio della stessa al soggetto abilitato esterno
richiedente.
Per l’invio della RT al Repository Ricevute
Telematiche è messo a disposizione un apposto servizio (web service) esposto
nell’ambito del portale dei servizi telematici; i relativi WSDL sono pubblicati
nell’area pubblica del portale dei servizi
telematici.
Il sistema RRT permette la gestione
delle RT e dei relativi CRS secondo le modalità indicate nell’articolo
27.
Le informazioni relative ai pagamenti contenute nel
sistema di cui al comma 1 sono messe a disposizione, sulla base di specifica
convenzione da sottoscriversi con il responsabile per i sistemi informativi
automatizzati, degli enti e delle agenzie pubbliche per l’adempimento dei propri
compiti di verifica, controllo e contrasto all’evasione ed
elusione.
I soggetti abilitati che hanno effettuato i
versamenti in via informatica possono consultare sul portale dei servizi
telematici, previa identificazione informatica di cui all’articolo 6, le
informazioni relative ai pagamenti contenute nel sistema di cui al comma 1.
Art. 29
Diritto di copia – art. 31 del regolamento
Il sistema informatico del Ministero della giustizia
comunica all’interessato l’importo da versare per i diritti di copia; tale
importo è calcolato, sulla base delle vigenti disposizioni normative e
regolamentari, in base alle indicazioni fornite dall’interessato al momento
dell’individuazione dei documenti di cui richiedere copia. L’informazione è
messa a disposizione dell’interessato attraverso il servizio di richiesta copie
attivo sul punto di accesso e sul portale dei servizi telematici; unitamente
all’importo dei diritti ed oneri viene comunicato all’interessato anche
l’identificativo univoco associato alla richiesta, associato all’intero flusso
di gestione della richiesta e rilascio della copia.
La
richiesta di copia è soddisfatta solo dopo che è pervenuta la ricevuta di
versamento di cui all’articolo 27, comma 2.
CAPO VI – Disposizioni finali e transitorie
Art. 30
Gestione del transitorio – art. 35 del regolamento
Al momento dell’attivazione, sul ReGIndE di cui
all’articolo 7, dell’indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto
abilitato esterno, il portale dei servizi telematici invia un messaggio di PEC
al medesimo soggetto comunicando l’avvenuta attivazione. La comunicazione
riporta espressa avvertenza che il soggetto abilitato esterno dovrà usare per le
successive trasmissioni unicamente la casella PEC.
Contestualmente all’invio della comunicazione di cui al comma 1, il portale
invia un messaggio di PEC alla casella di servizio del PdA, prevista
dall’articolo 25, comma 16.
A decorrere dalla
comunicazione di cui al comma 1, il soggetto abilitato esterno utilizza
unicamente il sistema di trasmissione della posta elettronica certificata, così
come disciplinato nel presente provvedimento.
A decorrere
dalla comunicazione di cui al comma 1, il gestore dei servizi
telematici:
Invia comunicazioni e notificazioni solamente alla casella di PEC ivi
indicata;
Consente la ricezione di
atti solo tramite PEC, rifiutando automatica-mente il deposito tramite altro
canale.
Art. 31
Efficacia
Il presente decreto acquista efficacia decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 luglio 2011
IL RESPONSABILE PER I SISTEMI INFORMATIVI
AUTOMATIZZATI
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Stefano Aprile
Ministero dell’economia e delle finanze - dipartimento
della ragioneria generale dello stato
ufficio centrale del bilancio presso il ministero della giustizia
visto e registrato n. 11750/II.
Roma, 21 luglio 2011
IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
Stefano Pesce
Allegati
Allegati
- All. 1 - Banche dati e sistemi di cui all’articolo 3, comma 2 (formato pdf, 12 Kb)
- All. 2 - Struttura di ComunicazioniSoggetti.xml (formato pdf, 69 Kb)
- All. 3 - Struttura di Esiti.xml (formato pdf, 40 Kb)
- All. 4 - DTD dei file e messaggi di sistema (formato pdf, 15 Kb)
- All. 5 - Struttura di DatiAtto.xml (formato pdf, 1236 Kb)
- All. 6 - Formato dei messaggi relativi al deposito della busta telematica (formato pdf, 19 Kb)
- All. 7 - Formato dei messaggi relativi alle notificazioni telematiche (formato pdf, 15 Kb)
- All. 8 - Formato dei messaggi relativi alle comunicazioni telematiche (formato pdf, 24 Kb)
- All. 9 - Formato dei messaggi relativi al rilascio delle copie (formato pdf, 15 Kb)
- All. 10 - XSD relativi al catalogo dei servizi telematici (formato pdf, 28 Kb)
- All. 11 - Informazioni sugli utenti dei punti di accesso (formato pdf, 10 Kb)





