Quando un coniuge separato si trova in difficoltà economica può comunque assolvere i suoi obblighi di genitore offrendo la sua ospitalità ai figli senza dover necessariamente versare un contributo ulteriore.
Lo ha stabilito la prima sezione civile della Corte di Cassazione con sentenza n.15565/2011.
Il caso esaminato dalla Corte riguarda la richiesta di un padre separato che voleva far ripristinare il mantenimento anche a carico della sua ex sua moglie in favore dei figli, dato che la stessa aveva un reddito proprio.
Secondo la Corte però "il mantenimento cui ciascun genitore e' tenuto verso i figli, puo' ritenersi assolto dal genitore dotato di reddito proprio con cui i
figli non convivono, mediante gli adempimenti connessi all'ospitalita' da parte dello stesso genitore non convivente in occasione del diritto di visita".
Altre informazioni su questa sentenza
Il Tribunale di Lanciano, con provvedimento del giugno
2007, modificando le condizioni di separazione, dispose l'affidamento
dei figli a entrambi i genitori, con collocazione abituale presso la
casa del padre e il diritto-dovere della madre di avere con se' i
figli secondo determinate modalita'. A carico della madre venne
stabilito un assegno di 400 euro mensili a titolo di concorso nel
mantenimento. Assegno revocato dalla Corte d'appello dell'Aquila, nel
febbraio 2009, sulla base delle difficolta' economiche in cui versa la
donna. Da qui il ricorso di L.F. in Cassazione volto a ripristinare il
concorso al mantenimento a carico della ex.
Piazza Cavour ha respinto il ricorso dell'ex coniuge e ha
evidenziato che i colleghi di merito "con adeguata motivazione" hanno
preso atto del fatto che la donna si trova "in una situazione
economica che non le consente, oltre all'assolvimento del mantenimento
diretto dei figli quando sono presso di lei, il versamento anche di un
contributo ulteriore in favore del padre".