La Corte di Cassazione, con sentenza n. 14507 del 1° luglio 2011, ha ribadito, come già affermato da precedente giurisprudenza, che è configurabile, ai sensi dell'art. 2087 c.c., la responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio subito da un dipendente anche a fronte di una condotta imprudente di quest'ultimo "se tale condotta è stata determinata, o quanto meno agevolata, da un assetto organizzativo del lavoro non rispettoso delle norme antinfortunistiche, assetto conosciuto o colpevolmente ignorato dal datore di lavoro, che nulla abbia fatto per modificarlo al fine di eliminare ogni fonte di possibile pericolo". L'obbligo del datore di lavoro di garantire la salute del lavoratore in quanto bene primario e indisponibile sussiste, quindi, anche in relazione alle condotte volontarie e di segno contrario del dipendente e, precisa la Suprema Corte, il risarcimento del danno subito dal lavoratore per l'infortunio, dipendente dalla mancata predisposizione delle misure necessarie e a tutelare l'integrità fisica dei dipendenti, va ricompreso nell'ampia accezione di credito di lavoro essendo tale danno di origine contrattuale e strettamente connesso con lo svolgimento del rapporto di lavoro.

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