Con una importante circolare, l'INPS ha ribadito un proprio orientamento, ormai consolidato anche a livello di pronunce della Corte di Cassazione, secondo cui, nelle ipotesi di trasferimento di azienda, risulta escluso ab origine uno dei presupposti per il godimento dei benefici per l'assunzione di lavoratori in mobilità (Legge n. 223/1991 e cassaintegrati (Legge n. 236/1993), ovverosia l'instaurazione di nuovi rapporti di lavoro. Secondo tale orientamento, infatti, il riconoscimento delle agevolazioni contributive presuppone che l'assunzione di personale risponda a reali esigenze economiche e non concretizzi invece condotte finalizzate al solo godimento degli incentivi, ad esempio mediante fittizie e preordinate interruzioni dei rapporti lavorativi (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Circolare 24 giugno 2003, n.109 Agevolazioni contributive per l'assunzione di lavoratori in mobilità (legge n. 223/1991) e cassaintegrati (legge n. 236/1993).
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