'Il delitto di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali non e' configurabile a carico del datore di lavoro nel caso di mancata corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti'. Lo ha stabilito la Cassazione a Sezioni unite penali accogliendo il ricorso di Mario S., un imprenditore dell'Abruzzo condannato ad un mese di carcere e 400 euro di multa (detenzione sostituita con 1125 euro) per non aver versato all'Inps le ritenute sulle retribuzioni dei dipendenti del novembre e dicembre del '95. Secondo le Sezioni Unite (sentenza 27641) l''obbligo di versare le ritenute nasce soltanto al momento della effettiva corresponsione della retribuzione, sulla quale le ritenute devono operare'. In sostanza se gli imprenditori finiti in crisi non pagano gli stipendi pur mantenendo in piedi l'attivita' aziendale non commettono piu' il reato di omesso versamento all'Inps delle ritenute da fare in busta paga.
Articoli correlati
In evidenza oggi
- Legge elettorale. Personale, eguale, libero e segreto: che cosa resta del nostro voto
- Fine vita: la Consulta legittima la disciplina
- Errore del notaio: se lo scopri dopo quindici anni perdi la casa e nessuno paga il danno
- Associazioni professionali: quando è dovuta l'IRAP
- Fuga dopo incidente stradale: niente riduzione sospensione patente





