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SEZIONI UNITE CASSAZIONE CIVILE 10864 del 18 MAG '11
- omissis -
IL FATTO
M.E. conveniva, davanti al giudice di pace di Taranto, L.G. e la spa Toro
Assicurazioni, chiedendone la condanna solidale al risarcimento dei danni subiti
in conseguenza di un sinistro stradale.
I convenuti, costituitisi,
proponevano domanda riconvenzionale nei confronti del M. e della società SIAT,
assicuratore della r.c.a. del veicolo del M..
Il giudice di pace accoglieva
la domanda principale, ritenendo che l'esclusiva responsabilità dell'incidente
fosse da attribuire al convenuto L..
Quest'ultimo proponeva appello al
tribunale indicando, nella citazione, per la comparizione l'udienza del
19.9.2005.
L'atto di impugnazione era notificato alla società Toro
Assicurazioni il 20.5.2005, ad M.E. il 23.5.2005, ed alla società SIAT
Assicurazioni il 24.5.2005.
L'appellante, quindi, iscriveva a ruolo la causa
in data 3.6.2005 e, contestualmente, si costituiva depositando, nella stessa
data del 3.6.2005, la nota di iscrizione a ruolo ed il fascicolo di parte
contenente l'atto di citazione e l'atto di appello, come da attestazione del
cancelliere.
Il tribunale, con sentenza del 19.10.2005, dichiarava
improcedibile l'appello.
Ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico
motivo il L..
Resiste con controricorso il M..
Gli altri intimati non
hanno svolto attività difensiva.
Fissata la trattazione del ricorso per
l'udienza del 17.6.2010, la terza sezione civile della Corte ha emesso ordinanza
interlocutoria depositata il 5.8.2010, di rimessione degli atti al Primo
Presidente per l'eventuale assegnazione della causa alle sezioni unite.
Il
Primo Presidente ha provveduto in tal senso.
Il ricorrente ha anche
presentato memoria.
MOTIVI
1. La questione di diritto posta dall'ordinanza di
rimessione.
Con l'ordinanza interlocutoria, la terza sezione civile della
Corte ha posto la questione del termine di costituzione dell'appellante, in caso
di notificazione a più parti, ai sensi de combinato disposto degli artt. 347 e
165 c.p.c.; vale a dire se il termine di dieci giorni, entro il quale
l'appellante deve costituirsi, decorra dalla prima notificazione, ovvero
dall'ultima.
L'ordinanza di rimessione da conto che, fino ai 1997, la Corte
di cassazione aveva aderito ad una interpretazione "liberale" dell'art. 165
c.p.c., ritenendo che il termine per la costituzione dell'attore dovesse
decorrere dall'ultima delle notifiche dell'atto di citazione (Cass. 6 novembre
1958, n. 3601, cui segue nello stesso senso soltanto Cass. 18 gennaio 2001, n.
718).
Successivamente, (a partire da Cass. 16 luglio 1997, n. 6481), invece,
la Corte aveva mutato indirizzo, aderendo alla tesi "restrittiva", secondo cui
il termine per la costituzione dell'attore decorre dalla prima delle
notificazioni dell'atto di citazione;
indirizzo, questo, consolidatosi nel
tempo.
Sono esposte, quindi, le ragioni di preferenza del primo dei due
indirizzi.
Le ragioni si fondano sui seguenti argomenti:
a)
costituzionale, del giusto processo, per il quale l'art. 111 Cost.
impedisce
di ritenere conformi a costituzione interpretazioni che, sanzionando ritardati
adempimenti, finiscono per incidere sul diritto di difesa, precisando che
l'adesione alla tesi più rigorosa, e finora dominante, non giova affatto alla
speditezza del processo, perchè in ogni caso l'improcedibilità della domanda (o
del gravame) andrebbe dichiarata con sentenza;
b) logico, in ordine
all'inutilità dei risultati cui conduce la tesi tradizionale, in quanto anche se
l'appello fosse dichiarato improcedibile per essersi l'attore costituito oltre
il decimo giorno dalla prima notificazione, egli potrebbe comunque proporre una
nuova impugnazione, se il termine per impugnare non sia scaduto;
c)
letterale, per essere le ipotesi di improcedibilità dell'appello, in quanto
eccezionali, tassative e di stretta interpretazione;
d) sistematico. A tal
fine, l'ordinanza richiama, sia il processo amministrativo (R.D. 26 giugno 1924,
n. 1054, art. 36, n. 4; R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 18; L. 6 dicembre
1971, n. 1034, art. 21, comma 2), sia quello contabile (L. 14 gennaio 1994, n.
19, art. 5, come interpretato da C. conti, sez. riun. 25.3.2005 n. 1).
In
questi casi la legge fa decorrere lo sviluppo del processo dall'ultima
notificazione.
Le critiche alla tesi restrittiva si sostanziano, poi, nei
seguenti argomenti:
a) quello del "legislatore consapevole".
Non è vero -
si afferma - che il legislatore, lasciando immutato l'art. 165 cod. proc. civ.
nell'ambito di una generale riforma del processo civile (attuata con la L. n.
353 del 1990), avrebbe, per ciò solo, manifestato la volontà di avallare
l'orientamento dominante. Ed infatti fino al 1997 ad essere dominante era la
tesi liberale, non quella restrittiva. Che il legislatore, poi, mai abbia inteso
avallare la tesi restrittiva, si desume dal fatto che, con l'introduzione del
rito societario, si sia prevista espressamente la decorrenza del termine per la
costituzione dall'ultima notifica (D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 3, comma
2).
b) quello "ad absurdum".
Nel caso di notifica della citazione a più
persone, l'attore non può conoscere la data della prima notifica fino a quando
l'atto non gli sia restituito; ma, a quel punto, il termine per costituirsi
potrebbe essere già spirato, se lo si fa decorrere dalla prima
notificazione.
Per ovviare a tale inconveniente, la tesi dominante consente
all'attore di costituirsi depositando un fascicolo incompleto, nel quale
l'originale della citazione è sostituito da una copia non formale e non
autentica (cd. "velina").
In questo modo, si sostiene nell'ordinanza di
rimessione, la tesi restrittiva fomenta e legittima una prassi non consentita
dalla legge e di per sè irragionevole, in quanto consente la costituzione prima
del perfezionamento del rapporto processuale.
c) quello del "convenuto
svantaggiato".
Secondo la tesi dominante, il termine per la costituzione
dell'attore va fatto decorrere dalla prima notificazione perchè il convenuto,
cui la citazione sia stata notificata per prima, decorsi dieci giorni da essa,
deve essere messo in condizione di sapere con certezza se l'attore si sia
costituito o meno; il che non potrebbe accadere aderendo alla tesi "liberale",
in quanto il convenuto cui la citazione è stata notificata per prima non sa
quando sia avvenuta od avverrà l'ultima notificazione; nè si potrebbe pretendere
da quel convenuto che si rechi ogni giorno in cancelleria per verificare se la
costituzione dell'attore sia avvenuta o meno.
L'ordinanza di rimessione
ritiene questo un mero "inconveniente pratico", per di più agevolmente
superabile sol che il convenuto abbia cura di verificare che la costituzione
dell'attore sia avvenuta o meno "non oltre i primi dieci giorni del periodo di
tempo dei dovuti termini minimi da assicurare ex art. 163 bis c.p.c.".
2. Una
considerazione di metodo.
L'ordinanza di rimessione sottopone alle sezioni
unite argomenti che sono apparsi giustificare una diversa lettura della
disposizione, dettata dall'art. 165 cod. proc. civ., comma 2, compresa nel
richiamo che, per il giudizio di appello, è operato dal successivo art. 347 cod.
proc. civ.. La Corte osserva che la reinterpretazione così sollecitata riguarda
una disposizione, relativa all'ordine del processo, che da oltre venti anni è
stata letta, nella propria giurisprudenza, nel medesimo modo; così determinando
le condizioni perchè le parti potessero e dovessero fare affidamento su di una
corrispondente applicazione da parte dei giudici investiti della domanda di
tutela.
La Corte considera che, se la formula del segmento di legge
processuale, la cui interpretazione è nuovamente messa in discussione, è rimasta
inalterata, una sua diversa interpretazione non ha ragione di essere ricercata e
la precedente abbandonata, quando l'una e l'altra siano compatibili con la
lettera della legge, essendo da preferire - e conforme ad un economico
funzionamento del sistema giudiziario - l'interpretazione sulla cui base si è,
nel tempo, formata una pratica di applicazione stabile. Soltanto fattori esterni
alla formula della disposizione di cui si discute -derivanti da mutamenti
intervenuti nell'ambiente processuale in cui la formula continua a vivere, o
dall'emersione di valori prima trascurati - possono giustificare l'operazione
che consiste nell'attribuire alla disposizione un significato
diverso.
L'ordinanza di rimessione non manca di muoversi in questa
ottica.
Tuttavia, gli argomenti in essa proposti non appaiono alla Corte tali
da imporre l'abbandono della precedente interpretazione. 3. La decisione di
questa Suprema Corte.
I punti salienti dell'interpretazione consolidatasi nel
tempo sono i seguenti.
L'art. 165 cod. proc. civ., comma 2, stabilisce che,
in caso di notificazione della citazione a più soggetti, l'originale deve essere
inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione.
Se fosse
consentita la costituzione dell'attore o dell'appellante, entro dieci giorni
dall'ultima notificazione, tale previsione sarebbe superflua, poichè
l'inserimento della citazione in originale, previsto dal comma 2, presuppone
necessariamente che il fascicolo di parte dell'attore, nel quale l'atto va
inserito, sia già stato depositato e che, pertanto, la costituzione dell'attore
debba essere già avvenuta.
Diversamente, l'art. 165 cod. proc. civ., comma 2,
acquista un senso, posto che - al fine di consentire all'attore il rispetto del
termine di costituzione - lo esonera dal contestuale deposito della citazione in
originale al momento dell'iscrizione della causa a ruolo.
E, sotto questo
profilo, è la disciplina della norma delle disposizioni di attuazione - art. 74
disp. att. c.p.c., comma 4, - a doversi adattare alla disciplina del
codice.
Al che consegue che, se la causa è iscritta a ruolo "con velina", le
verifiche sulla regolarità degli atti saranno compiute dal cancelliere al
momento dell'inserimento nel fascicolo dell'originale della citazione.
Nè il
deposito della copia della citazione impedisce al presidente di conoscere i
termini della causa e designare il giudice istruttore.
Inoltre, nessuna
illegittimità deriva dalla costituzione, previo deposito di copie non autentiche
(cd. "veline") della citazione;
prassi, in un certo senso, sorretta proprio
dall'art. 165 cod. proc. civ..
Nè alcun rilievo può essere attribuito alla
circostanza che l'attore non può mai sapere quando è avvenuta la prima
notificazione, perchè l'ufficiale giudiziario gli restituisce l'originale
soltanto quando la notificazione è stata eseguita nei confronti di tutti i
convenuti.
L'art. 165 cod. proc. civ. non impone affatto che la costituzione
avvenga dopo che la prima notificazione si sia perfezionata.
Nulla, pertanto,
vieta all'attore, dopo aver consegnato l'originale della citazione all'ufficiale
giudiziario, di procedere immediatamente all'iscrizione a ruolo depositando una
copia.
Il perfezionamento della notificazione non è, infatti, necessario ai
fini della costituzione in giudizio ( ciò si desume anche dalla L. n. 890 del
1982, art. 5, comma 3,il quale consente al notificante di ottenere la
restituzione della copia dell'atto prima dei ritorno dell'avviso di ricevimento
per procedere all'iscrizione a ruolo).
Anche l'interpretazione finalistica
della norma depone nel senso di ancorare la costituzione dell'attore alla prima
delle notificazioni.
E ciò perchè il convenuto ha diritto di conoscere,
quanto prima possibile, se l'attore si sia costituito o meno, al fine di
stabilire le opportune strategie difensive, sul presupposto che, nella prassi,
la mancata tempestiva costituzione dell'attore è sintomo della volontà di non
dare più seguito all'esercizio dell'azione.
In questa ottica - in un giudizio
con pluralità di parti - per il convenuto, di norma, è irrilevante che un altro
convenuto abbia deciso di iscrivere la causa a ruolo e coltivare il
giudizio.
Sul piano sistematico, poi, la norma così interpretata è coerente
con la riforma processuale introdotta dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, che
ridisegna un processo caratterizzato, non solo dall'esigenza che sia subito
determinato il thema decidendum, ma anche dall'esigenza, strettamente funzionale
alla prima, che l'attore ponga subito a disposizione dei convenuti la propria
produzione documentale.
La disposizione, così ripercorsa, nei suoi aspetti
essenziali, non è ambigua, se si tiene conto delle peculiarità della fattispecie
che disciplina.
Non è neppure incompleta, non consentendo, quindi, il ricorso
all'analogia.
Il ricorso alla analogia, infatti, è ammesso dall'art. 12 delle
preleggi soltanto quando manchi nell'ordinamento una specifica norma regolante
la concreta fattispecie e si renda, quindi, necessario porre rimedio ad un vuoto
normativo, altrimenti incolmabile in sede giudiziaria.
In questa ottica,
pertanto, il richiamo all'art. 369 cod. proc. civ., comma 1, - che prevede il
deposito del ricorso per cassazione nel termine di venti giorni dall'ultima
notificazione - non è significativo.
Non lo è sotto due profili.
Il primo
è che proprio i fatto che l'art. 369 cod. proc. civ. detti una regola dissonante
rispetto alla previsione generale rende evidente che, quando il legislatore ha
inteso assumere come punto di riferimento per la costituzione dell'attore
l'ultima notificazione, lo ha previsto espressamente.
Il secondo si sostanzia
nella diversità del giudizio di cassazione, che non è un giudizio soggetto ad
istruzione, rispetto ai giudizi di merito di primo grado e di appello, che,
quindi, necessitano di una puntuale, specifica e diversa regolamentazione.
Nè
il richiamo al D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 3, comma 2, in tema di processo
societario è invocabile.
Da un lato, infatti, è difficilmente predicabile -
in questo caso - richiamarsi all'analogia; e ciò per essere il modello
processuale del rito societario un modello speciale rispetto a quello ordinario,
la cui introduzione ha avuto l'effetto di sottrarre a quest'ultimo una certa
tipologia di controversie.
Non è, quindi, consentito ravvisare una eadem
ratio fra una norma appartenente ad un sistema costituente lex specialis e
quella generale.
Dall'altro, sotto questo profilo, deve osservarsi che, dopo
l'intervento del D.Lgs. n. 5 del 2003, si è verificato un complesso intervento
normativo sul processo civile di cognizione ordinario (D.L. n. 35 del 2005,
convertito con modificazioni nella L. n. 80 del 2005), in occasione del quale il
legislatore non ha ritenuto di modificare la norma dell'art. 165 cod. proc.
civ.; il che è sintomatico della conferma della diversità delle regole.
Da
ultimo, va segnalato che il legislatore, con la recente L. 18 giugno 2009, n.
69, non solo ha abrogato (art. 54, comma 5) - sia pure non con riferimento ai
procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge stessa - il
D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 3, comma 2, ma ha anche omesso di intervenire
sull'art. 165 cod. proc. civ..
Omissione di interventi che ha investito anche
l'art. 347 cod. proc. civ..
Eguali considerazioni valgono per il processo
amministrativo e contabile richiamati.
L'art. 165 cod. proc. civ. ha una
valenza ed una rilevanza non eccezionale;
non regola la fattispecie in modo
incompleto e non compromette - secondo l'interpretazione consolidatasi nel tempo
-, nè il principio della durata ragionevole del processo, nè il diritto di
difesa delle parti.
Anzi, in chiave di un equo contemperamento degli
interessi delle parti stesse (balancing test), da un lato, la costituzione nei
dieci giorni dalla prima notificazione non è un onere particolarmente gravoso da
rispettare per l'attore.
Questi, infatti, può costituirsi - immediatamente
dopo la consegna dell'originale dell'atto di citazione all'ufficiale giudiziario
ed indipendentemente dal perfezionamento della sua notificazione - con
l'immediata iscrizione a ruolo, mediante deposito di copia non formale della
citazione.
Dall'altro, al convenuto, invece, giova in termini di tutela
dell'affidamento e di conoscenza delle intenzioni che l'attore intende
perseguire.
La costituzione dell'attore entro i dieci giorni dall'ultima
notificazione creerebbe, infatti, in ciascuno dei convenuti che riceve la
notificazione della citazione, una situazione di incertezza.
Questi, non
sapendo se sia l'ultimo destinatario nei cui confronti la notifica si è
perfezionata, non ha un dato certo per ricostruire quando l'attore si dovrà
costituire.
La previsione della costituzione nei dieci giorni dalla prima
notificazione - ignorando ognuno dei convenuti se egli sia il primo destinatario
raggiunto dalla notificazione - comporta, viceversa, che lo stesso debba
considerarsi, nell'incertezza, il primo fra i destinatari, per il quale si è
perfezionata la notifica.
Se lo è effettivamente, avrà un dato certo per
accertare se vi sia stata tempestiva costituzione dell'attore in relazione alla
notificazione eseguita nei suoi confronti. Altrimenti troverà che la
costituzione è già avvenuta, in relazione ad una precedente notificazione nei
confronti di altro convenuto.
La costituzione entro un termine dalla prima
notificazione, quindi, appare anche più funzionale all'esercizio del diritto di
difesa di ognuno dei convenuti, posto che pone ognuno di essi nella condizione
di dover supporre che la notificazione eseguita nei suoi confronti sia la prima
e che, quindi, l'attore debba costituirsi in relazione ad essa.
Nè va
sottovalutato che il diverso decorso consentirebbe anche comportamenti non
lineari dell'attore, che potrebbe artatamente posporre la propria costituzione,
ritardando la notifica ai convenuti successivi al primo.
4. L'esame del
ricorso.
Alla luce dei principi enunciati va, ora, esaminato il ricorso
proposto.
Il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli
artt. 347, 348, 101, 161, 168 c.p.c. e art. 72 disp. att. c.p.c..
Da atto,
nel ricorso, che la causa di appello era iscritta a ruolo dall'appellante L.G.
il 3.6.2005 con numero di R.G. 3226, e fissazione dell'udienza del 21.9.2005
davanti al Giudice dott. C..
Ulteriore dato di fatto, però, era che " il
convenuto M. E. il 30.8.2005 ritenendosi evidentemente parte diligente,
iscriveva a ruolo la medesima causa con n. 4616/2005 di R.G. che veniva
assegnata alla terza sezione al giudice dott. P. per l'udienza del
23.9.2005".
In tale udienza, nella contumacia dell'appellante L. e degli
altri appellati, compariva esclusivamente l'appellato M..
Il giudizio si
concludeva con sentenza del 19.10.2005, con la quale, sul presupposto
dell'omessa costituzione in giudizio dell'appellante L., e della costituzione
dell'appellato nel termine di cui all'art. 166 cod. proc. civ., era dichiarata
l'improcedibilità - ai sensi dell'art. 348 cod. proc. civ. - dell'appello
proposto dal L..
Il ricorrente contesta che l'iscrizione a ruolo effettuata
su iniziativa dell'appellato M. successivamente a quella effettuata
dall'appellante fosse conforme a legge; di qui la nullità della sentenza
impugnata.
Il motivo non è fondato per le ragioni che seguono.
L'attuale
ricorrente, nel giudizio di appello di R.G. n. 3226/2005, si è costituito
iscrivendo la causa a ruolo il 2 giugno 2005.
La prima delle notificazioni
agli appellati si è perfezionata il 20 maggio 2005 (alla società Toro
Assicurazioni).
La costituzione in tale giudizio del L. - sulla base delle
precedenti considerazioni - era, quindi, tardiva.
L'unica corretta iscrizione
a ruolo, pertanto, restava quella ad opera dell'appellato M..
Al che consegue
l'irrilevanza delle censure avanzate dal ricorrente in ordine alle conseguenze
di una duplice iscrizione a ruolo.
Nè la tardività della costituzione
dell'appellante poteva ritenersi sanata dalla tempestiva costituzione
dell'appellato, posto che, nel giudizio di appello, non valgono le
corrispondenti regole del giudizio di primo grado, di cui all'art. 171 cod.
proc. civ..
La mancata costituzione in termini dell'appellante, ai sensi
dell'art. 348 cod. proc. civ., comma 1, nel testo sostituito - con efficacia dal
30 aprile 1995 - dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 54, infatti, determina
automaticamente l'improcedibilità dell'appello, senza che possa trovare
applicazione l'art. 171 cod. proc. civ., comma 2, con la conseguente possibilità
della costituzione dell'appellante fino alla prima udienza, qualora l'appellato
si sia costituito nei termini.
Il richiamo alle forme ed ai termini del
procedimento avanti il tribunale, contenuto nell'art. 347 cod. proc. civ., comma
1, deve ritenersi riferito solo agli artt. 165 e 166 cod. proc. civ., mentre la
previsione dell'art. 171 cod. proc. civ., comma 2, è incompatibile con il tenore
dell'art. 348 cod. proc. civ., il quale esclude, in ogni caso, la possibilità di
una ritardata costituzione di una delle parti, o l'applicazione dell'istituto
dell'estinzione per la loro inattività, stabilendo espressamente
l'improcedibilità dell'appello, senza attribuire alcun rilievo al comportamento
dell'altra parte (fra le tante Cass. 21 gennaio 2010, n. 995; Cass. 14 dicembre
207, n. 26257; Cass. 24 gennaio 2006, n. 1322).
Correttamente, quindi, il
giudice del merito ha dichiarato l'improcedibilità dell'appello proposto dal
L..
Conclusivamente, il ricorso è rigettato.
La complessità delle
questioni trattate giustifica la compensazione, fra le parti costituite, delle
spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione,
pronunciando a Sezioni Unite, rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Così
deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 1 marzo
2011.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2011





