Notifica a più parti: costituzione in giudizio entro 10 giorni
Avv. Paolo M. Storani |

Notifica a più parti: costituzione in giudizio entro 10 giorni

Cassazione a Sezioni Unite n.10864 del 18 maggio 2011: IN CASO DI NOTIFICAZIONE A PIU' PARTI LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ATTORE (O DELL'APPELLANTE) VA CURATA ENTRO DIECI GIORNI DALLA PRIMA NOTIFICA
Capolinea di ogni fermento giuridico e pantheon della funzione nomofilattica, le Sezioni Unite Civili (Primo Presidente ff. Paolo VITTORIA, Relatrice Consigliere Roberta VIVALDI) con la sentenza n.10864 del 18 maggio 2011 hanno blindato un principio fondamentale, vero piatto forte che nessun avvocato potrà d'ora in avanti ignorare: in caso di notificazione ad una pluralità di parti, il termine per costituirsi in giudizio che l'attore, ai sensi dell'art. 165 c.p.c., o l'impugnante, ex art. 347 c.p.c., deve obbligatoriamente rispettare è di dieci giorni (cinque in caso di dimidiazione dei termini) dalla PRIMA notificazione, e non dall'ultima. Sulla scia di una copiosa giurisprudenza che aveva sì delineato un quadro sufficientemente chiaro, ma non aveva ancora dissolto i dubbi interpretativi sorti con riferimento al dies a quo per la costituzione in giudizio del notificante, "la Corte considera che, se la formula del segmento di legge processuale, la cui interpretazione è nuovamente messa in discussione, è rimasta inalterata, una sua diversa interpretazione non ha ragione di essere ricercata e la precedente abbandonata, quando l'una e l'altra siano compatibili con la lettera della legge, essendo da preferire – e conforme ad un economico funzionamento del sistema giudiziario – l'interpretazione sulla cui base si è, nel tempo, formata una pratica di applicazione stabile". Il principio è, dunque, ormai asseverato con l'autorità delle Sezioni Unite e sarà consigliabile mandarlo a memoria in epoca in cui il sottosistema della responsabilità professionale dell'avvocato si va espandendo a forme di obbligazioni non più di mezzi, ma di risultato, come spesso ci ricorda, con scritti sontuosi o magnifici seminari, il faro intellettuale Dott. Marco ROSSETTI dell'Ufficio Massimario della Suprema Corte. Ad ogni buon conto, il ragionamento delle Sezioni in composizione estesa non pare sottrarsi ad un addebito di tautologia; verosimilmente, la Cassazione ha mancato l'obiettivo di fissare un punto fermo destinato a durare nel tempo. Le Sezioni Unite si erano prefisse l'ostico compito di replicare in modo deciso e drastico alla raffinata ed acuta ordinanza della Sezione Terza Civile (Presidente Francesco TRIFONE, che ritroveremo in prosieguo autore di una remota ed acuta Cass. n°718 del 18 gen 2001, Consiglieri Giovanni FEDERICO, Bruno SPAGNA MUSSO, Giacomo TRAVAGLINO e Fulvio UCCELLA, quest'ultimo Estensore del provvedimento), n.18156 del 5 agosto 2010 relativa alla vivace sollecitazione a revisionare l'orientamento giurisprudenziale sulla questione della decorrenza del termine per la costituzione in giudizio in caso di notifica a più soggetti convenuti. Con rituale solennità la sollecitazione della Terza Sezione era stata attuata nelle forme ordinamentali dell'art. 374, capoverso, c.p.c. che contempla per il Primo Presidente la facoltà discrezionale di far pronunciare la Suprema Corte a Sezioni Unite "sui ricorsi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle Sezioni Semplici, e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza". La problematica va annoverata nel contesto delle questioni di massima e non, invece, nella sede dei contrasti anche perché, in effetti, la questione all'apparenza non era affatto coinvolta da qualche tsunami ermeneutico. Vedremo che ciò comporta l'ulteriore rischio in ordine alla spendibilità in proposito del rimedio della rimessione in termini di cui al novellato art. 153, comma secondo, c.p.c. Ma di tale imponente problematica, per non appesantire la presente trattazione, non mancherà occasione di formulare alcuni spunti in altro contributo. Interpellato in tema, qualunque studioso del processo avrebbe risposto che, quanto meno sulla scia della fondamentale sentenza n.6481 del 16 luglio 1997, la Seconda Sezione della Corte di Cassazione (Presidente Francesco CRISTARELLA ORESTANO e Relatore Giandonato NAPOLETANO) aveva aderito alla tesi restrittiva secondo cui il termine va calcolato a partire dalla prima delle notificazioni. Seguiranno a ruota progressivamente Cassazione n.15007 dell'8 ottobre 2003, n.17420 del 18 novembre 2003, n.18950 del 1° settembre 2006, n.17958 del 24 agosto 2007, n.1310 del 25 gennaio 2010, quest'ultima opportunamente menzionata da Luigi VIOLA a pagina 33 del bel testo, chiaro e lineare, utile e pratico, or ora pubblicato per i tipi di Giuffrè sotto il titolo "L'udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c." nell'ambito della collana "fatto&diritto" diretta dal Prof. Paolo CENDON. In quel lontano, ma basilare precedente del '97, i Giudici di Piazza Cavour avevano affrontato un caso di materia condominiale (risarcimento danni per infiltrazioni di acqua piovana provenienti dal sovrastante terrazzo) che la Corte di Appello di Caltanissetta aveva deciso con pronuncia nel merito, superando, quindi, la tesi sostenuta dall'impugnante e affermando la tempestività della costituzione degli attori in primo grado poiché il termine di dieci giorni fissato dall'art. 165 c.p.c., nell'ipotesi di citazione notificata a più convenuti, decorre dall'ultima notifica, non già dalla prima. In tale contesto, si verifica uno sfalsamento in avanti del termine per costituirsi proficuamente, secondo la tesi estensiva. Il ricorrente, tal La Russa, rimproverava alla Corte nissena di non aver statuito nel senso corretto, sul rilievo che, a suo opinare, il Tribunale avrebbe dovuto ordinare la cancellazione della causa dal ruolo; talché in sede di appello avrebbe dovuto essere pronunciata la nullità del procedimento di prime cure e della relativa sentenza, rimettendo la causa al primo giudice. La Cassazione che poi farà scuola afferma senza mezzi termini che "la censura di violazione dell'art. 165 c.p.c. è fondata". Già con quella fondamentale decisione Cassazione n.6481/'97 divisava, quindi, che la censura di violazione dell'art. 165 c.p.c. era perfettamente condivisibile, poiché la liberale interpretazione che di tale norma aveva dato la Corte nissena trovava insormontabile ostacolo nel chiaro dato letterale della norma, che, mentre al primo comma fissa in dieci giorni dalla notificazione della citazione il termine per la costituzione in giudizio dell'attore, con il secondo comma prescrive che, in caso di notifica a più persone, l'originale della citazione debba essere inserito nel fascicolo d'ufficio entro dieci giorni dall'ultima notificazione. L'iter argomentativo di Cass. n.6481/'97 proseguiva sancendo che era lampante, ad onta della generica previsione del primo comma, che la presunzione del secondo presuppone che il dies a quo consista nella data della prima notifica perché, opinando altrimenti, il secondo comma sarebbe superfluo. Infatti, seguendo il ragionamento degli Ermellini, l'inserimento dell'originale contemplato nel secondo comma presupporrebbe di necessità un fascicolo di parte dell'attore in cui inserire l'atto, già depositato e quindi un giudizio già iscritto a ruolo. Come ricorda in modo icastico il Prof. Avv. Luigi VIOLA nel contributo pubblicato su www.altalex.com in data 30 settembre 2010, "con tale atto la parte si rende giuridicamente presente nel processo, con la conseguenza di non poter essere dichiarata contumace; si realizza in questo modo il contraddittorio in concreto, coerentemente con l'art. 101 c.p.c. e 24 Cost.". Debbo essere sincero: in mancanza di tassatività, anzi in presenza di genericità (nel recentissimo volume or ora menzionato il medesimo Luigi VIOLA scolpisce: "il problema si pone in quanto il legislatore non affronta espressis verbis la questione") dell'art. 165 c.p.c., che oltretutto parla al singolare di "notificazione", senza precisare quel che accade quando i convenuti sono più d'uno, tale tesi non mi ha mai persuaso. Pertanto, quando la Cassazione sostiene che la lettera della norma rappresenta un punto di riferimento fermo ed un'indiretta conferma dell'esattezza della soluzione escogitata, a me pare il perfetto contrario, se non altro perché si è in tema di procedimento, per l'appunto la NOTIFICAZIONE, che deve di necessità essere considerato unitario ed allora non è ipotizzabile una formazione progressiva del rapporto processuale che può dirsi compiuto soltanto al compimento dell'ultima notifica. Teoricamente, allestito l'atto di citazione o d'appello ed affidato alle notifiche nei riguardi di due controparti, dopo aver appreso, in esito al tentativo di notifica, che si tratta di due coniugi emigrati di recente ad Asuncion in Paraguay (nomen omen) dopo essersi disfatti di ogni bene, potrò, serenamente rassegnato, suggerire al cliente di abbandonare il giudizio senza neppure iscriverlo a ruolo con i conseguenti balzelli. Un domani nessuna azione esecutiva potrà mai imprimersi alla sentenza definitiva, utile soltanto ad essere inserita in una cornice a futura memoria. Infatti, le norme processuali non debbono trovare "un'indiretta conferma" perché chi le mette in pratica sa bene che ai sensi dell'art. 101, comma secondo, Costituzione, "i giudici sono soggetti soltanto alla legge" e la legge non afferma quel che opina pur autorevolmente la giurisprudenza prevalente. Il precedente è tale se persuade, ma non è rispondente al vero che se una Sezione semplice lo ha affermato, dovrà essere applicato pedissequamente in futuro. Ed invece è avvenuto proprio questo! Avviene l'improvviso revirement della giurisprudenza che vira da liberale a rigorosa. Quasi che il progressivo accumulo di contenzioso vada sfrondato con metodi surrettizi. Del resto, chi può negare che ogni giudice della Cassazione sia assillato dal tentativo di far dichiarare l'inammissibilità della stragrande maggioranza dei ricorsi, civili e penali, che affluiscono in riva al Tevere. Per contro, nel processo civile, con riforme improntate a semplificazione massima, il giudice dovrebbe esser curioso di ricercare dove stanno i torti e dove le ragioni, al di là di macumbe procedimentali. Ma si sa che ogni inasprimento scoraggia l'accesso al sistema – Giustizia e l'arretrato …arretra! Prima, invece, Cass. n.3601 del 6 novembre 1958 costituiva la stella polare dell'interprete e così le corti di merito si orientavano per la tesi estensiva: a titolo esemplificativo ricordo Tribunale Milano 20 febbraio 1975, Tribunale Firenze 10 luglio 1980, Appello Palermo 27 ottobre 1992, Tribunale Milano 22 giugno 1995. Anche da ultimo non è mancata occasione di compulsare pronunce di merito liberali. A titolo esemplificativo le Sezioni Unite si sono scordate di Cassazione Sez. Terza n°718 del 18 gennaio 2001 che testualmente così si esprime (Presidente Giovanni Elio LONGO - Estensore Francesco TRIFONE, sì proprio quel Francesco TRIFONE che ha presieduto la Terza Sezione remittente della magnifica ordinanza interlocutoria del 5 agosto 2010): "ne consegue, secondo la corretta statuizione della sentenza impugnata, che non poteva realizzarsi la ipotesi estintiva prevista per la ragione essenziale che, a seguito della notificazione della originaria citazione, non vi era stata tardiva costituzione degli attori. Nel caso di citazione di più persone, infatti, il secondo comma dell'Art. 165 cpc, nel disporre che 'l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione', non soltanto precisa che, in tal caso, si verifica una PROTRAZIONE delle formalità, di cui la costituzione dell'attore si compone; ma è altrettanto significativo del fatto che il differimento di questa modalità implica anche il logico DIFFERIMENTO DEL TERMINE stesso di costituzione a decorrere dall'ULTIMA notificazione". Nel '58 la giurisprudenza di legittimità si pronunciò a favore della tesi estensiva recependo le istanze che promanavano dai pratici del processo che, a tacer delle dissertazioni sui massimi sistemi, sapevano benissimo come vanno le cose in concreto: tocca iscrivere con la 'velina', senza la procura in originale e via dicendo. La panoramica che compie l'ordinanza della Terza Sezione della Cassazione Civile 5 agosto 2010 n.18156 è da manuale di procedura civile. Se il Tribunale di Taranto, quale giudice di appello avverso sentenza di prime cure del locale Giudice di Pace, aveva emesso declaratoria di improcedibilità dell'appello nella causa M c. L - Toro Assicurazioni era perché evidentemente si era uniformato all'indirizzo ermeneutico più rigoroso. Il thema decidendum posto dal ricorrente L (che aveva proposto domanda riconvenzionale nei riguardi dell'attore M e della Compagnia assicurativa SIAT rimanendo soccombente avanti al GdP di Taranto) consiste essenzialmente nello stabilire se l'esegesi dell'art. 165 c.p.c., quale implicitamente recepita dalla pronuncia del Tribunale di appello tarantino, debba essere mantenuta oppure se debba essere modificata a vantaggio di altro, difforme indirizzo, a mente del quale il termine di dieci giorni che l'attore deve rispettare per la sua tempestiva costituzione in giudizio vien fatto iniziare non dalla prima, bensì dall'ultima delle notifiche. Va ricordato ch'è in vigore dal 30 aprile 1995 la versione (così rinnovata dalla Legge n.353 del 26 novembre 1990 – Art. 54) del primo comma dell'art. 348 c.p.c. secondo cui l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio se l'impugnante non si costituisce in termini. Ed i termini di riferimento sono quelli dell'art. 165 c.p.c. Talché, nel rito riformato la tardiva costituzione dell'appellante porta sempre all'epilogo dell'improcedibilità. Due le tesi, restrittiva e liberale, che si fronteggiano sul significato che va attribuito al capoverso dell'art. 165 c.p.c., vale a dire se il contemplato inserimento nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notifica comporti la dilazione di una delle formalità che valgono a realizzare la costituzione oppure il differimento del termine di costituzione sì da rendere possibile la costituzione purché eseguita nei dieci (o cinque, se il termine a comparire è dimezzato) dalla notifica avvenuta per ultima. Cominciamo a rimarcare che recependo la tesi rigorosa, l'attore è obbligato ad effettuare una costituzione in giudizio lacunosa perché eseguita senza il sincronico deposito dell'originale dell'atto di citazione, stanti i tempi biblici di restituzione dell'organo della notificazione, in special modo nelle metropoli (ma i disservizi degli UNEP sono ovunque, avanti agli occhi di tutti). Inoltre, l'attore non può conoscere la data della prima notifica sino a quando non gli sia restituito l'atto in caso di notifica a mani o la cartolina verde per quella con affidamento al servizio postale. A quel punto, tale termine potrebbe esser già spirato! Si è già evidenziato che la legge parla al singolare di "notificazione", senza precisare quel che accade quando i convenuti sono più d'uno, talché il principio del diritto mite dovrebbe logicamente prevalere per non trasmodare nell'irrazionale e nell'arbitrario. La scelta, nel dubbio, cade su una tesi invece che sull'altra senza che il sistema ne tragga un beneficio effettivo. Oltretutto il totem del principio della ragionevole durata del processo è sì uno dei cardini del giusto processo: a mente di tale assioma è irrinunciabile che in uno Stato di diritto il giudizio sia regolato dalla legge, si svolga nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, al cospetto di un giudice terzo ed imparziale. Non sta scritto, però, da nessuna parte che il processo debba essere affrettato, abborracciato e sterilmente rapido o inutilmente sommario. La Terza Sezione remittente afferma senza mezzi termini: "Sembra …al Collegio che la c.d. tesi liberale possa trovare credito perché non andrebbe riconosciuto solo un significato 'intuitivo', come evidenziato dalla sentenza del 1958, ma un significato conforme alla Costituzione, alle scelte operate dal legislatore, distinte da quelle della procedura civile, come pure fu ritenuto da autorevole dottrina negli anni sessanta. E' indubbio, infatti, per un verso, che, ancorché il convenuto, destinatario della prima notificazione, abbia preferito anticipare la sua costituzione in giudizio ad un momento antecedente a quello di venti giorni prima della udienza di comparizione (art. 166 c.p.c.), lo scrutinio del giudice circa l'improcedibilità dell'appello in ogni caso non può essere effettuato prima di detta udienza". Conclude la Terza Sezione: "sicché il procedimento non ne risulta accelerato". E' questo il bandolo della matassa. Proprio in nome di tali fondamenti si è enucleato (straordinaria in proposito l'opera intellettuale profusa dal Dott. Giuseppe BUFFONE del Tribunale di Varese) il concetto di overruling ovvero di cambio delle regole del gioco in corso di partita e si è posto rimedio in qualche modo agli enormi problemi scaturenti dall'obiter dictum, inutile e dannoso, contenuto nella pronuncia a Sezioni Unite della Cassazione n.19246 del 9 settembre 2010. Per chi avesse pazienza e benevolenza ricordo che immediatamente dopo tale pronunciamento ho scritto numerosi contributi su tale impensabile problematica consultabili in questo stesso Portale Giuridico, sfogando il mio tic per la scrittura, sempre memore del curioso aneddoto narrato da Luis SEPULVEDA: "mi ricordo sempre di un ufficiale di dogana a Quito: ogni volta che dovevo mendicare un visto mi chiedeva la professione. Quando gli rispondevo: Scrittore, ripeteva: Le ho chiesto la professione!". Andrà rievocato soltanto di sfuggita che, incredibilmente, le Sezioni Unite hanno opinato che "esigenze di coerenza sistematica, oltre che pratiche, inducono ad affermare che non solo i termini di costituzione dell'opponente e dell'opposto sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione all'opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma che tale effetto automatico è conseguenza del solo fatto che l'opposizione sia stata proposta". Provvidenzialmente, a conferma che non ci eravamo tutti bevuti il cervello, la Terza Sezione della Cassazione - Presidente Roberto PREDEN e Relatore R. LANZILLO - con ORDINANZA INTERLOCUTORIA n°6514 del 22 marzo 2011 ha rimesso nuovamente alle Sezioni Unite (con l'augurio che possa essere l'occasione per restituire alla composizione estesa quell'autorevolezza in prospettiva di NOMOFILACHIA che tutti le tributiamo), vuoi la questione afferente l'interpretazione dell'art. 645, secondo comma, c.p.c., vuoi quella relativa all'affidamento incolpevole, dal momento ch'è di immediata percezione che se l'ermeneuta ha seguito un orientamento consolidato, non potrà mai per tale ragione subire sanzione in un Ordinamento Giuridico che vuol dirsi tale. Appare evidente come si è determinatato un AGGRAVAMENTO della posizione di una sola delle parti del giudizio, nell'esercizio del diritto di difesa, non previsto dalla legge, in un procedimento, quello monitorio, che vede già il convenuto opponente in una situazione di SVANTAGGIO rispetto all'attore-opposto. Inoltre, s'impone una seria riflessione sul problrema dell'efficacia nel tempo delle regole di giurisprudenza, in special modo se di tenore processuale. Ricordo, infine, che ai sensi dell'art. 360-bis, n.1, c.p.c., il ricorso per cassazione è "inammissibile" (o per meglio esprimersi, manifestamente infondato) "quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo CONFORME alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi da confermare o mutare l'orientamento della stessa" Purtroppo, il nostro tema d'indagine è assai diverso e non mancherà - ahinoi! - occasione di affrontare nuovamente la questione. Dedico questa …mappatura del rischio a tutti i miei Colleghi Avvocati, in epoca di spasmodico impegno unito a forme di crescenti addebiti professionali, spesso davvero ingiusti ed incolpevoli, con l'augurio di esser stato in qualche modo utile, anche soltanto a stimolare una riflessione.

Vai al testo integrale della sentenza n.10864/2011

SEZIONI UNITE CASSAZIONE CIVILE 10864 del 18 MAG '11
 
- omissis -

IL FATTO

M.E. conveniva, davanti al giudice di pace di Taranto, L.G. e la spa Toro Assicurazioni, chiedendone la condanna solidale al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale.
I convenuti, costituitisi, proponevano domanda riconvenzionale nei confronti del M. e della società SIAT, assicuratore della r.c.a. del veicolo del M..
Il giudice di pace accoglieva la domanda principale, ritenendo che l'esclusiva responsabilità dell'incidente fosse da attribuire al convenuto L..
Quest'ultimo proponeva appello al tribunale indicando, nella citazione, per la comparizione l'udienza del 19.9.2005.
L'atto di impugnazione era notificato alla società Toro Assicurazioni il 20.5.2005, ad M.E. il 23.5.2005, ed alla società SIAT Assicurazioni il 24.5.2005.
L'appellante, quindi, iscriveva a ruolo la causa in data 3.6.2005 e, contestualmente, si costituiva depositando, nella stessa data del 3.6.2005, la nota di iscrizione a ruolo ed il fascicolo di parte contenente l'atto di citazione e l'atto di appello, come da attestazione del cancelliere.
Il tribunale, con sentenza del 19.10.2005, dichiarava improcedibile l'appello.
Ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo il L..
Resiste con controricorso il M..
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
Fissata la trattazione del ricorso per l'udienza del 17.6.2010, la terza sezione civile della Corte ha emesso ordinanza interlocutoria depositata il 5.8.2010, di rimessione degli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione della causa alle sezioni unite.
Il Primo Presidente ha provveduto in tal senso.
Il ricorrente ha anche presentato memoria.

MOTIVI
1. La questione di diritto posta dall'ordinanza di rimessione.
Con l'ordinanza interlocutoria, la terza sezione civile della Corte ha posto la questione del termine di costituzione dell'appellante, in caso di notificazione a più parti, ai sensi de combinato disposto degli artt. 347 e 165 c.p.c.; vale a dire se il termine di dieci giorni, entro il quale l'appellante deve costituirsi, decorra dalla prima notificazione, ovvero dall'ultima.
L'ordinanza di rimessione da conto che, fino ai 1997, la Corte di cassazione aveva aderito ad una interpretazione "liberale" dell'art. 165 c.p.c., ritenendo che il termine per la costituzione dell'attore dovesse decorrere dall'ultima delle notifiche dell'atto di citazione (Cass. 6 novembre 1958, n. 3601, cui segue nello stesso senso soltanto Cass. 18 gennaio 2001, n. 718).
Successivamente, (a partire da Cass. 16 luglio 1997, n. 6481), invece, la Corte aveva mutato indirizzo, aderendo alla tesi "restrittiva", secondo cui il termine per la costituzione dell'attore decorre dalla prima delle notificazioni dell'atto di citazione;
indirizzo, questo, consolidatosi nel tempo.
Sono esposte, quindi, le ragioni di preferenza del primo dei due indirizzi.
Le ragioni si fondano sui seguenti argomenti:
a) costituzionale, del giusto processo, per il quale l'art. 111 Cost.
impedisce di ritenere conformi a costituzione interpretazioni che, sanzionando ritardati adempimenti, finiscono per incidere sul diritto di difesa, precisando che l'adesione alla tesi più rigorosa, e finora dominante, non giova affatto alla speditezza del processo, perchè in ogni caso l'improcedibilità della domanda (o del gravame) andrebbe dichiarata con sentenza;
b) logico, in ordine all'inutilità dei risultati cui conduce la tesi tradizionale, in quanto anche se l'appello fosse dichiarato improcedibile per essersi l'attore costituito oltre il decimo giorno dalla prima notificazione, egli potrebbe comunque proporre una nuova impugnazione, se il termine per impugnare non sia scaduto;
c) letterale, per essere le ipotesi di improcedibilità dell'appello, in quanto eccezionali, tassative e di stretta interpretazione;
d) sistematico. A tal fine, l'ordinanza richiama, sia il processo amministrativo (R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 36, n. 4; R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 18; L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 21, comma 2), sia quello contabile (L. 14 gennaio 1994, n. 19, art. 5, come interpretato da C. conti, sez. riun. 25.3.2005 n. 1).
In questi casi la legge fa decorrere lo sviluppo del processo dall'ultima notificazione.
Le critiche alla tesi restrittiva si sostanziano, poi, nei seguenti argomenti:
a) quello del "legislatore consapevole".
Non è vero - si afferma - che il legislatore, lasciando immutato l'art. 165 cod. proc. civ. nell'ambito di una generale riforma del processo civile (attuata con la L. n. 353 del 1990), avrebbe, per ciò solo, manifestato la volontà di avallare l'orientamento dominante. Ed infatti fino al 1997 ad essere dominante era la tesi liberale, non quella restrittiva. Che il legislatore, poi, mai abbia inteso avallare la tesi restrittiva, si desume dal fatto che, con l'introduzione del rito societario, si sia prevista espressamente la decorrenza del termine per la costituzione dall'ultima notifica (D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 3, comma 2).
b) quello "ad absurdum".
Nel caso di notifica della citazione a più persone, l'attore non può conoscere la data della prima notifica fino a quando l'atto non gli sia restituito; ma, a quel punto, il termine per costituirsi potrebbe essere già spirato, se lo si fa decorrere dalla prima notificazione.
Per ovviare a tale inconveniente, la tesi dominante consente all'attore di costituirsi depositando un fascicolo incompleto, nel quale l'originale della citazione è sostituito da una copia non formale e non autentica (cd. "velina").
In questo modo, si sostiene nell'ordinanza di rimessione, la tesi restrittiva fomenta e legittima una prassi non consentita dalla legge e di per sè irragionevole, in quanto consente la costituzione prima del perfezionamento del rapporto processuale.
c) quello del "convenuto svantaggiato".
Secondo la tesi dominante, il termine per la costituzione dell'attore va fatto decorrere dalla prima notificazione perchè il convenuto, cui la citazione sia stata notificata per prima, decorsi dieci giorni da essa, deve essere messo in condizione di sapere con certezza se l'attore si sia costituito o meno; il che non potrebbe accadere aderendo alla tesi "liberale", in quanto il convenuto cui la citazione è stata notificata per prima non sa quando sia avvenuta od avverrà l'ultima notificazione; nè si potrebbe pretendere da quel convenuto che si rechi ogni giorno in cancelleria per verificare se la costituzione dell'attore sia avvenuta o meno.
L'ordinanza di rimessione ritiene questo un mero "inconveniente pratico", per di più agevolmente superabile sol che il convenuto abbia cura di verificare che la costituzione dell'attore sia avvenuta o meno "non oltre i primi dieci giorni del periodo di tempo dei dovuti termini minimi da assicurare ex art. 163 bis c.p.c.".
2. Una considerazione di metodo.
L'ordinanza di rimessione sottopone alle sezioni unite argomenti che sono apparsi giustificare una diversa lettura della disposizione, dettata dall'art. 165 cod. proc. civ., comma 2, compresa nel richiamo che, per il giudizio di appello, è operato dal successivo art. 347 cod. proc. civ.. La Corte osserva che la reinterpretazione così sollecitata riguarda una disposizione, relativa all'ordine del processo, che da oltre venti anni è stata letta, nella propria giurisprudenza, nel medesimo modo; così determinando le condizioni perchè le parti potessero e dovessero fare affidamento su di una corrispondente applicazione da parte dei giudici investiti della domanda di tutela.
La Corte considera che, se la formula del segmento di legge processuale, la cui interpretazione è nuovamente messa in discussione, è rimasta inalterata, una sua diversa interpretazione non ha ragione di essere ricercata e la precedente abbandonata, quando l'una e l'altra siano compatibili con la lettera della legge, essendo da preferire - e conforme ad un economico funzionamento del sistema giudiziario - l'interpretazione sulla cui base si è, nel tempo, formata una pratica di applicazione stabile. Soltanto fattori esterni alla formula della disposizione di cui si discute -derivanti da mutamenti intervenuti nell'ambiente processuale in cui la formula continua a vivere, o dall'emersione di valori prima trascurati - possono giustificare l'operazione che consiste nell'attribuire alla disposizione un significato diverso.
L'ordinanza di rimessione non manca di muoversi in questa ottica.
Tuttavia, gli argomenti in essa proposti non appaiono alla Corte tali da imporre l'abbandono della precedente interpretazione. 3. La decisione di questa Suprema Corte.
I punti salienti dell'interpretazione consolidatasi nel tempo sono i seguenti.
L'art. 165 cod. proc. civ., comma 2, stabilisce che, in caso di notificazione della citazione a più soggetti, l'originale deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione.
Se fosse consentita la costituzione dell'attore o dell'appellante, entro dieci giorni dall'ultima notificazione, tale previsione sarebbe superflua, poichè l'inserimento della citazione in originale, previsto dal comma 2, presuppone necessariamente che il fascicolo di parte dell'attore, nel quale l'atto va inserito, sia già stato depositato e che, pertanto, la costituzione dell'attore debba essere già avvenuta.
Diversamente, l'art. 165 cod. proc. civ., comma 2, acquista un senso, posto che - al fine di consentire all'attore il rispetto del termine di costituzione - lo esonera dal contestuale deposito della citazione in originale al momento dell'iscrizione della causa a ruolo.
E, sotto questo profilo, è la disciplina della norma delle disposizioni di attuazione - art. 74 disp. att. c.p.c., comma 4, - a doversi adattare alla disciplina del codice.
Al che consegue che, se la causa è iscritta a ruolo "con velina", le verifiche sulla regolarità degli atti saranno compiute dal cancelliere al momento dell'inserimento nel fascicolo dell'originale della citazione.
Nè il deposito della copia della citazione impedisce al presidente di conoscere i termini della causa e designare il giudice istruttore.
Inoltre, nessuna illegittimità deriva dalla costituzione, previo deposito di copie non autentiche (cd. "veline") della citazione;
prassi, in un certo senso, sorretta proprio dall'art. 165 cod. proc. civ..
Nè alcun rilievo può essere attribuito alla circostanza che l'attore non può mai sapere quando è avvenuta la prima notificazione, perchè l'ufficiale giudiziario gli restituisce l'originale soltanto quando la notificazione è stata eseguita nei confronti di tutti i convenuti.
L'art. 165 cod. proc. civ. non impone affatto che la costituzione avvenga dopo che la prima notificazione si sia perfezionata.
Nulla, pertanto, vieta all'attore, dopo aver consegnato l'originale della citazione all'ufficiale giudiziario, di procedere immediatamente all'iscrizione a ruolo depositando una copia.
Il perfezionamento della notificazione non è, infatti, necessario ai fini della costituzione in giudizio ( ciò si desume anche dalla L. n. 890 del 1982, art. 5, comma 3,il quale consente al notificante di ottenere la restituzione della copia dell'atto prima dei ritorno dell'avviso di ricevimento per procedere all'iscrizione a ruolo).
Anche l'interpretazione finalistica della norma depone nel senso di ancorare la costituzione dell'attore alla prima delle notificazioni.
E ciò perchè il convenuto ha diritto di conoscere, quanto prima possibile, se l'attore si sia costituito o meno, al fine di stabilire le opportune strategie difensive, sul presupposto che, nella prassi, la mancata tempestiva costituzione dell'attore è sintomo della volontà di non dare più seguito all'esercizio dell'azione.
In questa ottica - in un giudizio con pluralità di parti - per il convenuto, di norma, è irrilevante che un altro convenuto abbia deciso di iscrivere la causa a ruolo e coltivare il giudizio.
Sul piano sistematico, poi, la norma così interpretata è coerente con la riforma processuale introdotta dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, che ridisegna un processo caratterizzato, non solo dall'esigenza che sia subito determinato il thema decidendum, ma anche dall'esigenza, strettamente funzionale alla prima, che l'attore ponga subito a disposizione dei convenuti la propria produzione documentale.
La disposizione, così ripercorsa, nei suoi aspetti essenziali, non è ambigua, se si tiene conto delle peculiarità della fattispecie che disciplina.
Non è neppure incompleta, non consentendo, quindi, il ricorso all'analogia.
Il ricorso alla analogia, infatti, è ammesso dall'art. 12 delle preleggi soltanto quando manchi nell'ordinamento una specifica norma regolante la concreta fattispecie e si renda, quindi, necessario porre rimedio ad un vuoto normativo, altrimenti incolmabile in sede giudiziaria.
In questa ottica, pertanto, il richiamo all'art. 369 cod. proc. civ., comma 1, - che prevede il deposito del ricorso per cassazione nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione - non è significativo.
Non lo è sotto due profili.
Il primo è che proprio i fatto che l'art. 369 cod. proc. civ. detti una regola dissonante rispetto alla previsione generale rende evidente che, quando il legislatore ha inteso assumere come punto di riferimento per la costituzione dell'attore l'ultima notificazione, lo ha previsto espressamente.
Il secondo si sostanzia nella diversità del giudizio di cassazione, che non è un giudizio soggetto ad istruzione, rispetto ai giudizi di merito di primo grado e di appello, che, quindi, necessitano di una puntuale, specifica e diversa regolamentazione.
Nè il richiamo al D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 3, comma 2, in tema di processo societario è invocabile.
Da un lato, infatti, è difficilmente predicabile - in questo caso - richiamarsi all'analogia; e ciò per essere il modello processuale del rito societario un modello speciale rispetto a quello ordinario, la cui introduzione ha avuto l'effetto di sottrarre a quest'ultimo una certa tipologia di controversie.
Non è, quindi, consentito ravvisare una eadem ratio fra una norma appartenente ad un sistema costituente lex specialis e quella generale.
Dall'altro, sotto questo profilo, deve osservarsi che, dopo l'intervento del D.Lgs. n. 5 del 2003, si è verificato un complesso intervento normativo sul processo civile di cognizione ordinario (D.L. n. 35 del 2005, convertito con modificazioni nella L. n. 80 del 2005), in occasione del quale il legislatore non ha ritenuto di modificare la norma dell'art. 165 cod. proc. civ.; il che è sintomatico della conferma della diversità delle regole.
Da ultimo, va segnalato che il legislatore, con la recente L. 18 giugno 2009, n. 69, non solo ha abrogato (art. 54, comma 5) - sia pure non con riferimento ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge stessa - il D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 3, comma 2, ma ha anche omesso di intervenire sull'art. 165 cod. proc. civ..
Omissione di interventi che ha investito anche l'art. 347 cod. proc. civ..
Eguali considerazioni valgono per il processo amministrativo e contabile richiamati.
L'art. 165 cod. proc. civ. ha una valenza ed una rilevanza non eccezionale;
non regola la fattispecie in modo incompleto e non compromette - secondo l'interpretazione consolidatasi nel tempo -, nè il principio della durata ragionevole del processo, nè il diritto di difesa delle parti.
Anzi, in chiave di un equo contemperamento degli interessi delle parti stesse (balancing test), da un lato, la costituzione nei dieci giorni dalla prima notificazione non è un onere particolarmente gravoso da rispettare per l'attore.
Questi, infatti, può costituirsi - immediatamente dopo la consegna dell'originale dell'atto di citazione all'ufficiale giudiziario ed indipendentemente dal perfezionamento della sua notificazione - con l'immediata iscrizione a ruolo, mediante deposito di copia non formale della citazione.
Dall'altro, al convenuto, invece, giova in termini di tutela dell'affidamento e di conoscenza delle intenzioni che l'attore intende perseguire.
La costituzione dell'attore entro i dieci giorni dall'ultima notificazione creerebbe, infatti, in ciascuno dei convenuti che riceve la notificazione della citazione, una situazione di incertezza.
Questi, non sapendo se sia l'ultimo destinatario nei cui confronti la notifica si è perfezionata, non ha un dato certo per ricostruire quando l'attore si dovrà costituire.
La previsione della costituzione nei dieci giorni dalla prima notificazione - ignorando ognuno dei convenuti se egli sia il primo destinatario raggiunto dalla notificazione - comporta, viceversa, che lo stesso debba considerarsi, nell'incertezza, il primo fra i destinatari, per il quale si è perfezionata la notifica.
Se lo è effettivamente, avrà un dato certo per accertare se vi sia stata tempestiva costituzione dell'attore in relazione alla notificazione eseguita nei suoi confronti. Altrimenti troverà che la costituzione è già avvenuta, in relazione ad una precedente notificazione nei confronti di altro convenuto.
La costituzione entro un termine dalla prima notificazione, quindi, appare anche più funzionale all'esercizio del diritto di difesa di ognuno dei convenuti, posto che pone ognuno di essi nella condizione di dover supporre che la notificazione eseguita nei suoi confronti sia la prima e che, quindi, l'attore debba costituirsi in relazione ad essa.
Nè va sottovalutato che il diverso decorso consentirebbe anche comportamenti non lineari dell'attore, che potrebbe artatamente posporre la propria costituzione, ritardando la notifica ai convenuti successivi al primo.
4. L'esame del ricorso.
Alla luce dei principi enunciati va, ora, esaminato il ricorso proposto.
Il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 347, 348, 101, 161, 168 c.p.c. e art. 72 disp. att. c.p.c..
Da atto, nel ricorso, che la causa di appello era iscritta a ruolo dall'appellante L.G. il 3.6.2005 con numero di R.G. 3226, e fissazione dell'udienza del 21.9.2005 davanti al Giudice dott. C..
Ulteriore dato di fatto, però, era che " il convenuto M. E. il 30.8.2005 ritenendosi evidentemente parte diligente, iscriveva a ruolo la medesima causa con n. 4616/2005 di R.G. che veniva assegnata alla terza sezione al giudice dott. P. per l'udienza del 23.9.2005".
In tale udienza, nella contumacia dell'appellante L. e degli altri appellati, compariva esclusivamente l'appellato M..
Il giudizio si concludeva con sentenza del 19.10.2005, con la quale, sul presupposto dell'omessa costituzione in giudizio dell'appellante L., e della costituzione dell'appellato nel termine di cui all'art. 166 cod. proc. civ., era dichiarata l'improcedibilità - ai sensi dell'art. 348 cod. proc. civ. - dell'appello proposto dal L..
Il ricorrente contesta che l'iscrizione a ruolo effettuata su iniziativa dell'appellato M. successivamente a quella effettuata dall'appellante fosse conforme a legge; di qui la nullità della sentenza impugnata.
Il motivo non è fondato per le ragioni che seguono.
L'attuale ricorrente, nel giudizio di appello di R.G. n. 3226/2005, si è costituito iscrivendo la causa a ruolo il 2 giugno 2005.
La prima delle notificazioni agli appellati si è perfezionata il 20 maggio 2005 (alla società Toro Assicurazioni).
La costituzione in tale giudizio del L. - sulla base delle precedenti considerazioni - era, quindi, tardiva.
L'unica corretta iscrizione a ruolo, pertanto, restava quella ad opera dell'appellato M..
Al che consegue l'irrilevanza delle censure avanzate dal ricorrente in ordine alle conseguenze di una duplice iscrizione a ruolo.
Nè la tardività della costituzione dell'appellante poteva ritenersi sanata dalla tempestiva costituzione dell'appellato, posto che, nel giudizio di appello, non valgono le corrispondenti regole del giudizio di primo grado, di cui all'art. 171 cod. proc. civ..
La mancata costituzione in termini dell'appellante, ai sensi dell'art. 348 cod. proc. civ., comma 1, nel testo sostituito - con efficacia dal 30 aprile 1995 - dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 54, infatti, determina automaticamente l'improcedibilità dell'appello, senza che possa trovare applicazione l'art. 171 cod. proc. civ., comma 2, con la conseguente possibilità della costituzione dell'appellante fino alla prima udienza, qualora l'appellato si sia costituito nei termini.
Il richiamo alle forme ed ai termini del procedimento avanti il tribunale, contenuto nell'art. 347 cod. proc. civ., comma 1, deve ritenersi riferito solo agli artt. 165 e 166 cod. proc. civ., mentre la previsione dell'art. 171 cod. proc. civ., comma 2, è incompatibile con il tenore dell'art. 348 cod. proc. civ., il quale esclude, in ogni caso, la possibilità di una ritardata costituzione di una delle parti, o l'applicazione dell'istituto dell'estinzione per la loro inattività, stabilendo espressamente l'improcedibilità dell'appello, senza attribuire alcun rilievo al comportamento dell'altra parte (fra le tante Cass. 21 gennaio 2010, n. 995; Cass. 14 dicembre 207, n. 26257; Cass. 24 gennaio 2006, n. 1322).
Correttamente, quindi, il giudice del merito ha dichiarato l'improcedibilità dell'appello proposto dal L..
Conclusivamente, il ricorso è rigettato.
La complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione, fra le parti costituite, delle spese del giudizio di cassazione.
 
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, pronunciando a Sezioni Unite, rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 1 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2011



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