L'art. 12 bis, aggiunto alla legge n. 898 del 1970 dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74, con l'attribuire al coniuge - al quale sia stato riconosciuto l'assegno ex art. 5 della legge stessa e non sia passato a nuove nozze - il diritto ad una quota dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge, deve essere interpretato nel senso che tale diritto sorge quando l'indennità sia maturata al momento o dopo la proposizione della domanda di divorzio e, quindi, anche prima della sentenza
di divorzio, senza che rilevi che a tale momento l'assegno divorzile sia stato già liquidato e sia già dovuto. E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 12175 del 6 giugno 2011, ha precisato che "costituendo l'attribuzione dell'assegno di divorzio condizione dell'azione con la quale si domandi la percentuale del trattamento di fine rapporto ai sensi dell'art. 12 bis, per il suo accoglimento non è necessario che detta condizione sussista al momento della proposizione della domanda ma è sufficiente la contestuale formazione del giudicato sulle due domande".

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