Con la sentenza n. 21870 (1 giugno 2011) la Corte di Cassazione, in tema di possesso di stupefacenti ad uso personale, ha stabilito che il superamento dei limiti tabellari (di cui all'art. 73, comma primo bis, lett. a), Dpr n. 309 del 1990, come modificato dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49), non vale ad invertire l'onere della prova a carico dell'imputato. Secondo i giudici di legittimità, infatti, tale superamento non introduce una sorta di presunzione, sia pure relativa, in ordine alla destinazione della sostanza a un uso non esclusivamente personale, dovendo il giudice globalmente valutare, sulla base degli ulteriori parametri indicati nella predetta disposizione normativa, se le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità esclusivamente personale della detenzione. Così i giudici di Piazza Cavour, citando altre sentenze in merito (Cass. Sez. 6, n. 12146/2009, Delugan; n. 40575/2008, Marsili; n. 27330/2008, Sejjal) e cassando la sentenza
impugnata viziata nella parte in cui i giudici hanno ritenuto di condannare impugnata, hanno spiegato che il superamento dei limiti tabellari per il possesso di stupefacenti ad uso personale, non determina in automatico unapresunzione di spaccio invertendo l'onere della prova a carico dell'imputato. Con questa decisione la Corte, ha quindi accolto il ricorso dell'imputato condannato dai giudici di merito per il fatto di essere stato trovato in possesso di un quantitativo di eroina di poco superiore ai limiti tabellari previsti e senza una prova di una effettiva destinazione delle sostanze stupefacenti a terzi.
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