Con la sentenza n. 7785/2011, la Corte di Cassazione ha stabilito che se l'apparecchio di rilevamento a distanza della velocità (cd. autovelox) è installato da una società privata, e al momento del rilevamento della velocità non c'è il vigile, allora la multa è annullabile. Questo è il principio di diritto enunciato dalla terza sezione civile. La Corte, rigettando il ricorso proposto dal comune, avverso la decisione di merito che aveva accolto l'opposizione dell'automobilista avverso la multa
, ha spiegato che "per il giudice di appello, dal verbale di accertamento non emergeva adeguatamente che il rilevamento, cioè "l'elaborazione della rilevazione", avveniva ad opera di un agente preposto al servizio di polizia stradale, unico abilitato ad attribuire fede privilegiata all'accertamento. In particolare il tribunale aveva sottolineato che l'Amministrazione aveva ammesso di aver affidato "l'intera gestione" degli apparecchi alla ditta T. e aveva solo genericamente asserito che la supervisione veniva svolta dalla Polizia municipale; in tal modo sarebbe rimasto indimostrato lo svolgimento di quell'elemento di certezza e legalità che "solo la presenza del pubblico ufficiale può garantire al cittadino". La Suprema Corte aveva poi aggiunto che per l'accoglimento del ricorso, il Comune avrebbe dovuto, "confutare tale convincimento, dimostrando che l'assistenza tecnica di un privato operatore era limitata all'installazione ed all'impostazione dell'apparecchiatura, secondo le indicazioni del pubblico ufficiale; che la gestione delle apparecchiature elettroniche per l'accertamento delle infrazioni (art. 345, 4 comma, reg. esec. C.d.S.) era rimasta riservata ai pubblici ufficiali (art. 11 e 12 C.d.S.); che l'assistenza tecnica dell'operatore privato era configurabile come un ruolo subordinato a quello dei vigili urbani (Cass. 7306/96; 5378/97)".

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