L'omessa notifica dell'avviso al difensore di fiducia per la partecipazione all'udienza preliminare costituisce una nullità di ordine generale a norma dell'art. 178 lettera "c" del codice di procedura penale "in quanto si traduce nella violazione di una norma processuale concernente l'assistenza dell'imputato".
Essa è quindi inquadrabile nella categoria delle nullità assolute, dato che deriva dall'inosservanza di una disposizione che ha determinato l'assenza del difensore dell'imputato nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione (Sentenza del 1/10/2002) pronunciando l'annullamento di un intero giudizio in cui l'avviso per l'udienza preliminare era stato notificato a un difensore d'ufficio anzichè al difensore di fiducia che l'imputato aveva nominato nel corso delle indagini preliminari.
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