Per garantire l'esercizio dell'attivita^(60) libero-professionale
intramuraria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assumono le piu^(60) idonee iniziative volte ad assicurare gli interventi di ristrutturazione edilizia, presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, necessari per rendere disponibili i locali destinati a tale attivita^(60).
L'adozione delle iniziative di cui al comma 1 dovra^(60) essere
completata entro il termine di diciotto mesi a decorrere dalla data del 31 luglio 2007. Limitatamente a tale periodo e agli ambiti in cui non siano ancora state adottate le iniziative di cui al comma 1, in deroga a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 22-bis del decretolegge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, continuano ad applicarsi i provvedimenti gia^(60) adottati per assicurare l'esercizio dell'attivita^(60) libero-professionale intramuraria. Nel medesimo periodo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano procedono all'individuazione e all'attuazione delle misure dirette ad
assicurare, in accordo con le organizzazioni sindacali delle
categorie interessate e nel rispetto delle vigenti disposizioni
contrattuali, il definitivo passaggio al regime ordinario del sistema dell'attivita^(60) libero-professionale intramuraria della dirigenza sanitaria, medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale e del personale universitario di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Legge 3.8.2007 n. 120
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