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Blocco dei licenziamenti con doppia scadenza

Il Decreto sostegni proroga il blocco dei licenziamenti fino al 30 giugno e fino al 31 ottobre 2021 solo per certe aziende


Blocco licenziamenti fino al 30 giugno e al 31 ottobre

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Il Decreto Sostegni in Gazzetta dal 22 marzo e in vigore da giorno successivo all'art. 8 (sotto allagato) si occupa dei trattamenti d'integrazione salariale e proroga ancora una volta il blocco dei licenziamenti.

Il primo provvedimento a predisporre il blocco dei licenziamenti in fase pandemica è stato il decreto Cura Italia n. 18/2021. Il secondo provvedimento che ha prorogato fino al 30 marzo 2021 il blocco dei licenziamenti è stata la legge di bilancio n. 178/202 per il 2021.

Da ultimo il decreto Sostegni n. 41/2021 del Governo Draghi ha prorogato ulteriormente il divieto dei licenziamenti fino al 30 giugno 2021, con proroga fino al 31 ottobre 2021 per quei settori che beneficiano della cassa in deroga e dell'assegno ordinario.

I tipi di licenziamenti vietati fino al 30 giugno

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Il decreto Sostegni prevede il divieto dei licenziamenti di tipo economico, siano essi individuali o collettivi, senza tenere conto delle ragioni che ne sono alla base. In particolare a essere vietate sono:

Ricordiamo che i licenziamenti economici o per giustificato motivo oggettivo sono quelli che non dipendono dalla condotta del lavoratore, ma che vengono disposti dal datore di lavoro quando intende procedere a una riorganizzazione aziendale.

I licenziamenti consentiti

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Non sono interessati dal blocco dei licenziamenti del decreto Sostegni i seguenti:

Licenziamenti vietati in due blocchi

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Come anticipato il decreto sostegni ha previsto il blocco dei licenziamenti in due fasi distinte:

Dal primo luglio al 31 di ottobre 2021 il divieto di licenziamento riguarda i datori di lavoro che possono accedere alla cassa integrazione in virtù del Decreto Sostegni.

Leggi anche Decreto sostegni: tutte le misure

Data: 28/03/2021 06:00:00
Autore: Annamaria Villafrate