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Pubblico impiego: non è reato allontanarsi dall'ufficio senza timbrare

Contrariamente, difatti, a quanto opina il ricorrente, è del tutto pacifico nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità che la indeterminatezza dell'accusa, ove sussistente, non dà luogo ad una nullità generale ai sensi dell'art. 178 c.p.p., ma - come correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata e da quella integrativa di prime cure - ad una nullità solo relativa, ai sensi dell'art. 181 c.p.p., che deve essere eccepita entro il termine di cui all'art. 491 dello stesso codice di rito (cfr. Cass., Sez. IV. n. 39617/2002, ric. Ferraro ed altri; id., Sez. I, n. 2367/2000, ric. P.G. in proc. Mamidovic; id., Sez. VI, n. 1175/2000, ric. Tancredi ed altro; id., Sez. II, n. 3757/1996, ric. Pellegrino; id., Sez. I, n. 3801/1994, ric. Sgamba; id., Sez. III, n. 1222/1994, ric. Rindi). E nella specie - come danno atto i giudici del merito ed implicitamente riconosce lo stesso ricorrente - la relativa eccezione venne formulata solo in sede dibattimentale di primo grado. Tanto rende del tutto ultronea anche la considerazione che i giudici dell'appello hanno, "comunque" ed "a prescindere dalla ammissibilità della stessa" tardivamente prospettata questione, dato persuasiva contezza della infondatezza nel merito di quest'ultima, ed a fronte di quell'apparato argomentativo il ricorrente si limita ad affermazioni assiomatiche e meramente assertorie, rilevando genericamente che "non si è trattato di un unico periodo, ma di singoli episodi limitati nel tempo" e che "aveva il diritto di conoscere singolarmente gli episodi dai quali difendersi, di conoscere il danno arrecato nella singola ipotesi di truffa...". LaPrevidenza.it, 25/05/2006 Corte di cassazione, sezioni unite penali, 10.5.2006, n� 15983
Data: 08/06/2006
Autore: www.laprevidenza.it