Anche il tempo necessario per recarsi al lavoro deve essere considerato come lavorativo e va quindi retribuito. Lo ha stabilito la sezione lavoro della Corte di Cassazione (Sentenza n. 17511/2010) chiarendo che nel caso in cui lo spostamento sia "funzionale rispetto alla prestazione" è necessario tenerne conto al fine di quantificare lo stipendio. Ciò si verifica, secondo la Corte, quando il dipendente (obbligato a presentarsi presso la sede dell'azienda) viene di volta in volta destinato in diverse località per svolgere la sua attività lavorativa. In base a questa sentenza, trattandosi di un prolungamento dell'orario normale di lavoro, il dipendente dovrà essere compensato con un aumento della retribuzione rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario e di ciò si dovrà tenere conto anche in relazione al limiti di durata giornaliera e settimanale della prestazione di lavoro imposti dall'art. 2107 del codice civile.

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