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“La privacy tra i banchi di scuola”: vademecum della privacy a scuola.


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“La privacy tra i banchi di scuola”: è questo il titolo del vademecum realizzato dal Garante della Privacy per la protezione dei dati personali nelle scuole per favorire una scuola che possa promuovere il diritto degli studenti alla riservatezza. La guida, secondo quanto fa sapere il governo, è indirizzata a presidi, insegnanti, operatori scolastici, ma anche a genitori e studenti, per approfondire i temi legati alla privacy. Il vademecum, fa sapere il governo, si rende necessario in una situazione in cui, in tutte le scuole si ha a che fare quotidianamente con i dati personali degli studenti, con la diffusione di dati sensibili, e quindi con una involontaria violazione del diritto alla riservatezza, intimamente collegato al rispetto della dignità umana. Tra le regole generali del vademecum, per quanto riguarda il trattamento dei dati nelle istituzioni scolastiche pubbliche, le scuole saranno obbligate a far conoscere agli studenti, o alle loro famiglie, se gli studenti sono minorenni, come usano i loro dati personali. Le scuole pubbliche non saranno tenute a informare rispetto ai dati che andranno a trattare. Esiste però un limite al trattamento di questi dati e cioè gli unici trattamenti permessi sono quelli “necessari al perseguimento di specifiche finalità istituzionali oppure quelli espressamente previsti dalla normativa di settore”, come si legge dalla nota diffusa dal Consiglio dei Ministri. Per quanto riguarda invece il trattamento dei dati nelle istituzioni scolastiche private, sarà obbligatorio non solo a presentare un’informativa completa, ma anche a ottenere il consenso puntuale e liberamente espresso dei soggetti interessati e cioè degli studenti maggiorenni o delle famiglie. Ogni persona ha tuttavia il diritto di conoscere se sono conservate informazioni che la riguardano, rivolgendosi direttamente al “titolare del trattamento” e quindi alla scuola di riferimento o, in caso di nessuna risposta o insufficiente, ci si potrà rivolgere alla magistratura ordinaria o al Garante della Privacy anche se, come precisa il governo, (ex legge 241 del 1990) la valutazione dei presupposti normativi che permettano di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi ai soggetti con un “interesse diretto, concreto e attuale” alla conoscibilità degli atti, spetta alla singola amministrazione.

(Data: 11/06/2010 10.00.00 - Autore: Luisa Foti)

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