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Cassazione: vialetto condominiale dissestato? Niente danni se il pericolo può essere evitato


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In materia di danno da cose in custodia la Corte di Cassazione (Sentenza n. 25772/2009) ha stabilito che l'esistenza di un pericolo oggettivo non basta per ottenere il risarcimento del danno. Il giudice deve infatti valutare se l'insidica è superabile con l'ordinaria diligenza. I giudici della Corte osservano in particolare che "il giudizio sulla pericolosità della cosa inerte va fatto in relazione alla sua normale interazione con la realtà circostante". Ciò però non basta ad esprimre un giudizio di responsabilità giacchè è necessario esaminare se una determinata situazione di oggettivo pericolo costituisca un'insidia non superabile con l'ordinaria diligenza e prudenza, ovvero se sia suscettibile di essere prevista e superata con l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato. In tal caso infatti è possibile che il daneggiato abbia quanto meno concorso, art. 1227 c.c., alla produzione dell'evento a titolo di colpa. Sulla scorta di tale motivazione la Corte ha annullato una sentenza che aveva riconsciuto ad una donna il risarcimento per i danni riportati a seguito di una caduta in un vialetto condominiale. La Corte ha fatto notare che i giudici di merito si sono limitati a rilevare la presenza di sconnessioni su tale vialetto e la scarsa illuminazione senza però esaminare se tale situazione di pericolo oggettivo costituisse o meno un'insidia "non superabile con l'ordinaria diligenza e prudenza" oppure fosse prevedibile e superabile con l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato

(Data: 30/12/2009 10.00.00 - Autore: Roberto Cataldi)

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