La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (sent. n. 11549/2009) ha stabilito che il socio di una cooperativa edilizia è sempre responsabile della maggiore Iva accertata dall'Erario sulla cessione dell'immobile che gli è stato assegnato e che la società può recuperare dal socio quanto ha versato al Fisco in qualità di destinataria dell'accertamento. La Corte, nel caso di specie, ha chiarito che "il soggetto che effettua la cessione dei beni (nella specie la cooperativa edilizia) ‘deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario' (nella specie il socio assegnatario). Per conseguenza, la considerazione dei profili di responsabilità degli organi amministrativi della società, se poteva investire i componenti accessori del debito accertato dall'erario, quali interessi e sanzioni, che devono ritenersi estranei all'area della rivalsa contemplata nel titolo I, delle disposizioni generali (la solidarietà stabilita, a favore della sola amministrazione, dall'art. 60 bis - aggiunto con L. 30 dicembre 2004 n. 311, art. 1, comma 386 al titolo quarto del D.P.R. n. 633 del 1972 dedicato all'accertamento e alla riscossione, circoscritta al caso del mancato versamento dell'imposta, da parte del cedente, relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, è in ogni caso inapplicabile alla fattispecie giudicata, che è anteriore), non aveva relazione con la rivalsa dall'importo dello stesso tributo evaso. Sussiste pertanto la denunciata violazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 art. 18".
Gli Ermellini hanno quindi pronunciato il seguente principio di diritto "a norma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 18 la cooperativa edilizia cedente, che assegna un appartamento al socio, è tenuta a rivalersi su di lui della maggiore imposta sul valore aggiunto, che per la medesima cessione sia stata accertata dall'erario".

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