La Corte di Cassazione dopo un iter giudiziario durato 17 anni ha messo la parola fine sul caso Englaro. In 21 pagine di motivazione si spiegano le ragioni che hanno orientato i giudici della Corte a respingere il ricorso della Procura. L'impianto motivazionale della sentenza poggia essenzialmente sul rilievo che la vicenda in questione non riguarda un "interesse generale e pubblico ma una tutela soggettiva e individuale" di Eluana. Il Pubblico Ministero dunque non ha il potere di intervenire in tale ambito. Sono state necessarie ben 15 pagine per ricostruire la vicenda e altre 6 per indicare i motivi per cui "l'impugnazione" della Procura
di Milano "e' insuscettibile di esame, e non puo' quindi sottrarsi ad una declaratoria di inammissibilita'". Le sezioni unite spiegano che nelle cause civili, come in questo caso "la presenza del pm ha carattere eccezionale, risultando normativamente prevista solo in ipotesi peculiari di controversie coinvolgenti anche un interesse pubblico". Nella fattispecie, si legge in sentenza, "il pg si e' qualificato come 'interventore necessario', con implicito riferimento alle cause sullo 'stato e capacita' delle persone'". La Cassazione ha quindi accolto il rilievo mosso dalla difesa di Beppino Englaro che aveva contestato la qualificazione adotatta dal pg sul rilievo che "le questioni di 'stato e capacita' delle persone' sono esclusivamente quelle riguardanti la posizione soggettiva dell'individuo come cittadino e nell'ambito della comunita' civile o familiare e, non invece, le questioni attinenti ad ulteriori diritti aventi a presupposto la 'posizione soggettiva' della stessa". La Corte spiega inoltre che non è neppure possibile fare richiamo alla impugnazione 'nell'interesse della legge' per accogliere il ricorso della Procura
. E neppure si pone il "dubbio di legittimita' costituzionale, in relazione ai precetti di eguaglianza e della ragionevolezza della Costituzione, stante l'evidente ragionevolezza, invece, del non identico trattamento di fattispecie in cui viene in rilievo un diritto personalissimo del soggetto di spessore costituzionale (come nella specie il diritto di autodeterminazione terapeutica in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale), all'esercizio del quale e' coerente che il pm non possa contrapporsi fino al punto della impugnazione di decisione di accoglimento della domanda di tutela del titolare, solo in ragione del quale si giustifica l'attribuzione di piu' incisivi poteri, anche impugnatori, al pm".

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