Linea dura della Cassazione per i gestori dei locali notturni che fanno sentire la musica all'esterno dei locali durante le ore notturne.
La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 25716/2008) ha infatti precisato che "il reato contestato è quello di cui al primo comma dell'art. 659 c.p.p. che non richiede alcun superamento di soglie predeterminate purché la condotta sia idonea ad arrecare disturbo ad una serie indeterminata di persone. E' del tutto irrilevante che una serie indeterminata di persone si sia lamentata effettivamente, basta però che la condotta sia in sé idonea ad arrecare disturbo".
"Nel caso di specie – prosegue la Corte -, utilizzare un pub per trasmettere musica, anche dal vivo, con impianti di diffusione ad alto volume in piena notte collocati all'esterno del locale, è condotta certamente idonea ad arrecare disturbo ad una serie indeterminata di persone, per la collocazione in centro abitato. La sentenza impugnata da atto degli accertamenti compiuti dalla P.G. in tutti e tre gli episodi e pertanto deve essere confermata la continuazione".
Con questa decisione la Corte ha confermato la sentenza di condanna a carico del gestore di un pub per il reato di disturbo della quiete pubblica per aver diffuso musica ad alto volume all'esterno del locale.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Agrigento condannava M. N. per il delitto di cui all'art.659 c.p. [1] alla pena di euro 300 di ammenda. Osservava che dagli accertamenti di P. G. era emerso che in ben due occasioni la musica proveniente dal pub gestito dall'imputato era molto alta, tanto che si sentiva da circa 100 metri di distanza, anche perché le casse acustiche, delle dimensioni di un metro per quaranta centimetri,simili a quelle usate per i concerti, erano state poste all'estero del locale; in un caso l'imputato aveva tenuto un atteggiamento violento sbattendo a terra una sedia e rompendola; in un altro vi era un musicista che suonava la pianola elettrica fuori dal locale. Risultava pertanto provato che il disturbo al riposo ed alle occupazioni era stato arrecato ad una serie indeterminata di persone.
Avverso la decisione presentava appello l'imputato, poi convertito in ricorso, deducendo violazione di legge in quanto l'attività dell'imputato doveva essere ricompresa nel secondo comma dell'art. 659 c.p. ed era stata depenalizzata dalla legge n. 447 del 95 che all'art. 10 prevede solo una sanzione amministrativa; non vi era stata alcuna denuncia di persone che lamentavano il disturbo al riposo e all'occupazione; in relazione agli episodi accaduti l'8/7/ e il 24/4 non vi era prova che la musica fosse ad alto volume, per cui non poteva ritenersi la continuazione, inoltre doveva essere concesso l'indulto, il beneficio della non menzione e comunque il minimo della pena.
La corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, in quanto il difensore non risulta iscritto negli elenchi dei patrocinanti in Cassazione.
Comunque va sottolineato che il reato contestato è quello di cui al primo comma dell'art. 659 c.p.p. che non richiede alcun superamento di soglie predeterminate purché la condotta sia idonea ad arrecare disturbo ad una serie indeterminata di persone. E' del tutto irrilevante che una serie indeterminata di persone si sia lamentata effettivamente, basta però che la condotta sia in sé idonea ad arrecare disturbo (Sez. III 1 dicembre 2005 n. 3678, rv. 233290; Sez. I 8 ottobre 2004, n. 40393, rv. 230643). Nel caso di specie utilizzare un pub per trasmettere musica, anche dal vivo, con impianti di diffusione ad alto volume in piena notte collocati all'esterno del locale, è condotta certamente idonea ad arrecare disturbo ad una serie indeterminata di persone, per la collocazione in centro abitato. La sentenza impugnata da atto degli accertamenti compiuti dalla P.G. in tutti e tre gli episodi e pertanto deve essere confermata la continuazione.
Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa delle ammende.
"Nel caso di specie – prosegue la Corte -, utilizzare un pub per trasmettere musica, anche dal vivo, con impianti di diffusione ad alto volume in piena notte collocati all'esterno del locale, è condotta certamente idonea ad arrecare disturbo ad una serie indeterminata di persone, per la collocazione in centro abitato. La sentenza impugnata da atto degli accertamenti compiuti dalla P.G. in tutti e tre gli episodi e pertanto deve essere confermata la continuazione".
Con questa decisione la Corte ha confermato la sentenza di condanna a carico del gestore di un pub per il reato di disturbo della quiete pubblica per aver diffuso musica ad alto volume all'esterno del locale.
Leggi la motivazione della Sentenza
Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale, Sentenza n. 25716/2008FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Agrigento condannava M. N. per il delitto di cui all'art.659 c.p. [1] alla pena di euro 300 di ammenda. Osservava che dagli accertamenti di P. G. era emerso che in ben due occasioni la musica proveniente dal pub gestito dall'imputato era molto alta, tanto che si sentiva da circa 100 metri di distanza, anche perché le casse acustiche, delle dimensioni di un metro per quaranta centimetri,simili a quelle usate per i concerti, erano state poste all'estero del locale; in un caso l'imputato aveva tenuto un atteggiamento violento sbattendo a terra una sedia e rompendola; in un altro vi era un musicista che suonava la pianola elettrica fuori dal locale. Risultava pertanto provato che il disturbo al riposo ed alle occupazioni era stato arrecato ad una serie indeterminata di persone.
Avverso la decisione presentava appello l'imputato, poi convertito in ricorso, deducendo violazione di legge in quanto l'attività dell'imputato doveva essere ricompresa nel secondo comma dell'art. 659 c.p. ed era stata depenalizzata dalla legge n. 447 del 95 che all'art. 10 prevede solo una sanzione amministrativa; non vi era stata alcuna denuncia di persone che lamentavano il disturbo al riposo e all'occupazione; in relazione agli episodi accaduti l'8/7/ e il 24/4 non vi era prova che la musica fosse ad alto volume, per cui non poteva ritenersi la continuazione, inoltre doveva essere concesso l'indulto, il beneficio della non menzione e comunque il minimo della pena.
La corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, in quanto il difensore non risulta iscritto negli elenchi dei patrocinanti in Cassazione.
Comunque va sottolineato che il reato contestato è quello di cui al primo comma dell'art. 659 c.p.p. che non richiede alcun superamento di soglie predeterminate purché la condotta sia idonea ad arrecare disturbo ad una serie indeterminata di persone. E' del tutto irrilevante che una serie indeterminata di persone si sia lamentata effettivamente, basta però che la condotta sia in sé idonea ad arrecare disturbo (Sez. III 1 dicembre 2005 n. 3678, rv. 233290; Sez. I 8 ottobre 2004, n. 40393, rv. 230643). Nel caso di specie utilizzare un pub per trasmettere musica, anche dal vivo, con impianti di diffusione ad alto volume in piena notte collocati all'esterno del locale, è condotta certamente idonea ad arrecare disturbo ad una serie indeterminata di persone, per la collocazione in centro abitato. La sentenza impugnata da atto degli accertamenti compiuti dalla P.G. in tutti e tre gli episodi e pertanto deve essere confermata la continuazione.
Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa delle ammende.




