L'omissione dell'indicazione, nella dichiarazione annuale, di un credito di imposta per un determinato anno non comporta la perdita del diritto al rimborso che va comunque riconosciuto in assenza di una norma sanzionatoria al riguardo. Lo ha deciso la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione con la Sentenza n. 21202/08 con la quale si è stabilito che "in tema di IVA, ove il contribuente fruisca di un credito di imposta per un determinato anno e lo esponga nella dichiarazione annuale, se omette di riportarlo nella dichiarazione relativa all'anno successivo non perde il diritto alla detrazione, atteso che la decadenza dallo stesso è comminata dall'art. 28, quarto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, soltanto per il caso in cui il credito (o l'eccedenza di imposta versata) non venga indicato nella prima dichiarazione utile, e che caratteristica dell'istituto di decadenza è la salvezza - una volta per tutte - del diritto a seguito del compimento nei termini dell'attività richiesta da parte dell'interessato (a differenza della prescrizione, che viene interrotta dall'atto, ma riprende nuovamente a decorrere)".
Gli Ermellini hanno poi precisato che "in un sistema come quello dell'IVA, caratterizzato dalla neutralità dell'imposta, e cioè dall'obbligo di riversarla per l'operatore che l'incassa, e dalla possibilità di recuperarla per l'operatore che la paga, la perdita di quest'ultima facoltà costituisce un'eccezione alla regola generale. Pertanto, il mancato computo dell'imposta nelle dichiarazioni periodiche e nella dichiarazione annuale comporta la perdita del diritto alla detrazione, ai sensi dell'art. 28 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - che prevede l'unica decadenza in tal senso - , ma non la perdita del diritto al rimborso, comunque dovuto in assenza di una norma sanzionatoria al riguardo".

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: