In Caso di separazione, il genitore affidatario ha diritto di portare il figlio con se' all'estero senza per questo incorrere in alcun reato. Lo ha chiarito la VI sezione penale della Corte di Cassazione (sentenza n.31717/2008) che ha annullato una condanna per mancata esecuzione del provvedimento del giudice di separazione nei confronti di una mamma che dopo essersi separata aveva portato in germani il figlio affidatole. Secondo la Corte "a fronte del legittimo esercizio del diritto dell'affidatario di stabilire la propria residenza all'estero, vi e' una tutela affievolita del diritto di visita del genitore non affidatario che non puo' pretendere il rientro immediato del minore nello Stato e, di conseguenza, non ha diritto alcuno a impedire che l'altro genitore porti con se' il minore all'estero per stabilire qui la residenza
abituale". La causa era nata a seguito di una denuncia dell'ex marito che non era d'accordo con il trasferimento del figlio in Germania e di essere stato informato solo a fatto compiuto. In realtà nella motivazione della sentenza si legge che la donna si era allontanata da Roma dichiarando di trasferirsi in Germania con il figlio per avere trovato un lavoro. Questa decisione secondo la Corte "non aveva provocato" reazioni da parte del padre e tale fatto va interpretato come un sostanziale consenso. In precedenza la Corte d'Appello aveva dato ragione al marito ed aveva ipotizzato per la madre il reato previsto dall'art. 388 c. p.. Piaza Cavour ha ribaltato il verdetto assolvendo la donna "perche' il fatto non sussiste".
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