Nelle ipotesi di abuso su minori anche quando i piccoli rendono versioni discordanti, non significa che stiano mentendo e che siano stati in qualche modo condizionati. Va quindi detto stop alla "demonizzazione" dei genitori delle piccole vittime di abusi sessuali. E' quanto scrive a chiare note la Corte di Cassazione in una sentenza (la n. 42984/2007) che ha voluto mettere un punto fermo sull'attendibilita' dei racconti fatti in merito alle violenze subite da minori. La Corte nel confermare la condanna nei confronti di un uomo accusato di aver abusato della nipotina di 5 anni ha chiarito che il "modo congetturale di adombrare la rispettabilita' delle persone dei genitori e parenti, che e' ormai una forma consueta di demonizzazione delle dichiarazioni di quei famigliari in queste dolorose vicende, sarebbe solo un disdicevole espediente dialettico, di nessuna utilita' probatoria, se non si esemplificano le circostanze e le ragioni che possono avere indotto quelle persone ad operazioni tanto riprovevoli". In particolare la Suprema Corte ha respinto la tesi dell'imputato
secondo cui la bambina sarebbe stata "condizionata" dai parenti piu' stretti e il suo racconto "snaturato ed esasperato dai parenti". I giudici di Piazza Cavour hanno rimarcato che "discettare della inattendibilita'" delle piccole vittime "solo perche' le loro versioni non sono tutte omogenee, ma in parte discordanti rispetto a quelle che forniscono successivamente e' insignificante". Allo steso tempo la Corte evidenzia che vi è troppa disinvoltura nel fare ricorso a perizie psicologiche e richiama la più "consolidata letteratura psichiatrico-infantile che e' unanime nello stabilire che la variabile del racconto di un vissuto dipende dalla storia personale dei singoli bambini, e dalla modificabilita' dei fattori che possono modulare il loro interesse e la loro attenzione in un certo momento". In altri termini secono la Corte "non e' agevole pensare a quei piccoli come a persone capaci di sofisticate bugie e fantasticherie". In merito poi alla necessità di fare ricorso ad una perizia psichiatrica la Corte aggiunge che "non ci sono deroghe al libero convincimento del giudice nell'ambito di un rigoroso riscontro della logicita' della sentenza
" e pertanto "eventuali eccezioni di supporto tecnico e tecnologico, non condizionanti la decisione stessa, sono consentite -avverte la Suprema Corte- solo se il giudice ne apprezzi l'assoluta necessarieta'".

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