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Privacy: definizione regole per la raccolta dati genetici a fini di ricerca e tutela della salute


Il Garante per la protezione dei dati personali ha reso noto di aver emanato un provvedimento (che avrà efficacia a partire dal prossimo 1 aprile sino al 31 dicembre 2008) con il quale ha definito le regole per la raccolta e l'uso dei dati genetici a fini di ricerca e tutela della salute. Nel provvedimento il Garante fissa in maniera specifica e sistematica i principi, i limiti e le garanzie in base ai quali dovranno d'ora in poi essere trattati questi delicatissimi dati personali, anche rispetto a altri due importanti ambiti: la difesa di un diritto in sede giudiziaria e l'accertamento dei legami di consanguineità per il ricongiungimento familiare. L'Autorità, nel suo intervento, ha inoltre stabilito che i soggetti, che al momento della pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale non siano in regola con quanto prescritto, avranno il termine di cinque mesi per adeguarsi alle prescrizioni. Tra le novità di maggiore rilievo contenute nel provvedimento evidenziamo la predisposizoine di misure specifiche per accertare in modo univoco l'identità del soggetto a cui viene prelevato il materiale genetico, l'introduzione di sistemi che tengano separati, e ciò sin dalla raccolta, i dati identificativi, la necessità di informare l'interessato sugli scopi perseguiti, sui risultati conseguibili, sul periodo di conservazione dei dati e dei campioni biologici, l'obbligatorietà del consenso scritto dell'interessato (revocabile in qualsiasi momento) per trattare i dati genetici e utilizzare i campioni biologici.
(23/03/2007 00:00 - Autore: Cristina Matricardi) - Cita nel tuo sito  | Commenti




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