Per
risolvere la questione la Cassazione richiama il principio,
consolidato in giurisprudenza, secondo il quale“in tema di
condominio negli edifici, i balconi aggettanti, costituendo un
prolungamento della corrispondente unità immobiliare, appartengono
in via esclusiva al proprietario di questa; laddove devono
considerarsi beni comuni a tutti i rivestimenti e gli elementi
decorativi della parte frontale e di quella inferiore, quando si
inseriscono nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo
esteticamente gradevole”.
Inoltre, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, proprio per le ragioni sopra esposte i balconi non possono essere considerati meri prolungamenti degli appartamenti a cui accedono, pur essendo di proprietà esclusiva dei relativi titolari, proprio perchè tutto ciò che attiene l'esterno dell'edificio influisce sull'aspetto e sul decoro dell'edificio. Il ricorso è rigettato.




