di Licia AlbertazziCorte di Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza n. 6436 del 19 Marzo 2014. In materia di decreto ingiuntivo destinato al condomino moroso, è possibile proporre opposizione ma non ci si può basare sulla mancata approvazione da parte dell'assemblea di alcune voci di spesa, non potendosi tale opposizione estendersi a questioni attinenti la nullità o l'annullabilità della delibera condominiale di approvazione delle spese. E' quanto stabilito dalla Cassazione nella sentenza in oggetto.

Nel caso di specie un condomino che si era visto notificare un decreto ingiuntivo per il pagamento di spese condominiali, aveva proposto opposizione contestando Vi erano comprese anche alcune somme che non erano state approvate attraverso una regolare delibera assembleare.

La Cassazione In proposito ha ricordato che "l'amministratore di condominio

può e deve ricorrere al procedimento monitorio ex art. 63 disp. att. c.p.c. (…) allorquando un condomino sia moroso rispetto alle quote addebitatagli a seguito di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei condomini" e, nell'eventualità non risulti approvata una singola voce di spesa deve tuttavia ricordarsi come "l'art. 63 citato non può mai estendersi a questioni relative all'annullabilità o alla nullità della delibera condominiale di approvazione delle spese, delibera che dovrà essere impugnata separatamente ex art. 1137 c.c.". L'impugnazione della delibera deve essere effettuata in separata e idonea sede, non certo in occasione di opposizione a decreto ingiuntivo, così da dare origine ad autonomo processo di cognizione.


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