di Licia Albertazzi - Si ringrazia il collega Avv. Giuseppe Fedeli per aver segnalato alla redazione la presente problematica giuridica.

Giudice di Pace di Civitanova Marche, sentenza del 6 Dicembre 2013. In materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, in fase giudiziale - restando esclusa quella stragiudiziale, dominata dall'impulso e dalla volontà delle parti - al danneggiato è consentita la scelta di agire alternativamente o avverso il responsabile civile (il quale, come nel caso in oggetto, potrà chiamare in causa la propria assicurazione) o sfruttando lo strumento, previsto dall'art. 149 codice delle assicurazioni private

, c.d. dell' "indennizzo diretto". Tale istituto legittima il danneggiato, a determinate condizioni (scontro entro i confini nazionali tra due veicoli identificati, entrambi assicurati per la rc auto obbligatoria) a pretendere il risarcimento direttamente dalla propria compagnia assicuratrice (la quale, in caso di soccombenza, potrà successivamente rivalersi, attraverso il meccanismo della "stanza di compensazione", nei confronti della compagnia del responsabile del sinistro). Questa facoltà (e non un obbligo posto a carico del danneggiato) è stata riconosciuta da recente sentenza della Corte Costituzionale (180/2009).

La problematica affrontata nella sentenza in oggetto concerne, nel caso in cui l'attore danneggiato opti per l'azione "ordinaria" ex art. 2054 codice civile, cioè direttamente contro il responsabile, la legittimazione della compagnia assicuratrice del danneggiato ad intervenire in corso di causa. Tale possibilità è in effetti scongiurata dal giudice di pace, il quale ritiene inammissibile la richiesta di intervento volontario dell'assicurazione poiché in difetto dei requisiti di cui agli artt. 100 e 105 c.p.c., "non avendo l'assicuratore del danneggiato alcun interesse alla soccombenza del suo assicurato di fronte al responsabile civile evocato in giudizio". L'intesa denominata "card" - cioè di indennizzo diretto, di natura di accordo privato tra compagnie - non può avere rilevanza in ambito processuale, dovendo la stessa sottostare alle regole generali del sistema giuridico civile italiano. La compagnia del danneggiato difetta di procura specifica ad intervenire in nome e per conto della compagnia del responsabile civile; inammissibile quindi, per i motivi sopra indicati, l'intervento volontario della compagnia assicuratrice del danneggiato in nome e per conto dell'assicurazione del responsabile civile.


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