di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza n. 25019 del 6 Novembre 2013. Il decreto ministeriale - D.p.c.m. - del 1 Marzo 1991 interviene a regolare la materia dei limiti di tollerabilità delle immissioni acustiche, affiancandosi alla normativa di cui all'art. 844 codice civile. Nel caso esaminato un condomino agisce contro il condominio, rappresentato dell'amministratore pro tempore, al fine di provocarne la condanna allo svolgimento dei lavori necessari a far cessare le immissioni acustiche provocate dall'ascensore condominiale, a dire dell'attrice superanti la soglia della normale tollerabilità. Il condomino ottiene sentenza favorevole sia in primo che in secondo grado di giudizio. Il condominio ricorre dunque in Cassazione denunciando vizio di motivazione della sentenza impugnata.

La Suprema Corte ribadisce come le sia precluso riesaminare la questione nel merito ma di come i suoi poteri si limitino ad un sindacato

di legittimità del caso prospettato, "essendo sufficiente, al fine di soddisfare l'esigenza di un'adeguata motivazione, che il raggiunto convincimento risulti da un riferimento logico e coerente a quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie vagliate nel loro complesso, che siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, in modo da evidenziare l'iter seguito per pervenire alle assunte conclusioni, disattendendo anche per implicito quelle logicamente incompatibili con la decisione adottata". 

Nel caso in oggetto il giudice del merito si è basato sulle risultanze fornite dalla consulenza tecnica d'ufficio

, la quale non si è limitata a misurare le effettive immissioni sonore dell'ascensore ma ha proceduto a comparane i risultati con i rumori della zona ed altri dell'ambiente circostante. Verificato che la motivazione fornita dalla Corte d'appello è pienamente logica, la Corte rigetta il ricorso e conferma la sentenza impugnata.


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