di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione terza, sentenza n. 18653 del 6 Agosto 2013. L'art. 1130 cod. civ. elenca i poteri-doveri dell'amministratore di condominio. In particolare, al numero quattro il legislatore ha previsto che questa figura debba "compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio". In pratica quali sono i poteri che l'amministratore può esercitare a tutela dei beni comuni? E quali invece eventualmente esercitabili solo previo rilascio di mandato specifico?

A questa domanda ha risposto la Suprema Corte pronunciandosi circa un caso di difetto di costruzione e delle relative azioni proposte dal condominio ricorrente (avverso la sentenza d'appello  ) a mezzo del suo amministratore. In particolare, lo stesso aveva proposto sia azione di responsabilità contro il costruttore ex art. 1669 cod. civ., sia azione di risarcimento danni non solo per il ristoro del danno subito dalle parti comuni, ma anche per le singole unità abitative di proprietà esclusiva dei singoli condomini. Tale circostanza è stata dedotta dalla Suprema Corte poiché non espressamente contestata nel primo grado di giudizio, ma solo in fase di appello.

Dopo essersi soffermata ad esplicare i requisiti di forma richiesti dal codice di procedura al fine di correttamente proporre ricorso al presente organo giudicante, la Cassazione enuncia il principio di diritto secondo il quale "in tema di condominio

, la legittimazione dell'amministratore derivante dall'art. 1130, primo comma, n. 4, c.c. - a compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio - gli consente di promuovere azione di responsabilità, ai sensi dell'art. 1669 c.c. nei confronti del costruttore a tutela dell'edificio nella sua unitarietà, ma non di proporre, in difetto di mandato rappresentativo dei singoli condomini, delle azioni risarcitorie per i danni subiti nelle unità immobiliari di loro proprietà esclusiva". La Suprema Corte accoglie tale motivo di ricorso rinviando la questione al giudice del merito, rigettando i restanti.

Vai al testo della sentenza 18653/2013

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: