di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione prima, sentenza n. 14195 del 6 giugno 2013. Nel caso di specie l'ex marito, a seguito di passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di divorzio, muore in pendenza di giudizio di primo grado vertente circa il diritto all'assegno di mantenimento. La causa viene riassunta dall'ex moglie nei confronti degli eredi dell'ex coniuge, i figli e la seconda moglie. La domanda di assegno di divorzio posto a carico dell'eredità è stata accolta in primo grado e confermata anche nel secondo.

Avverso tale statuizione ha promosso ricorso per Cassazione

la seconda moglie del defunto, affermando che la domanda di assegno a carico dell'eredità non sarebbe mai stata formulata in fase di riassunzione, essendo incorso il giudice di merito in vizio di ultrapetizione;  l'ex moglie avrebbe in effetti agito per l'ottenimento dell'assegno nei soli confronti dell'ex marito, deceduto in corso di causa. In ogni caso, l'onere di versamento dell'assegno di divorzio non sarebbe trasmissibile agli eredi. "Soltanto una palese forzatura consentirebbe di attribuire al riferimento all'avvenuto decesso del sig. (…) e alla formulazione della domanda nei confronti delle eredi del medesimo (…) il significato di introduzione in giudizio di una pretesa di assegno a carico dell'eredità".

 

La Suprema Corte riscontra sufficienti elementi per procedere alla decisione nel merito. Accoglie il ricorso ed assegna all'ex moglie un assegno divorzile il cui importo deve essere calcolato "con decorrenza dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alla data della morte dell'obbligato".

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