Anche nelle Assemblee di condominio si possono verificare eventi che portano alla configurazione di un reato. Nello specifico in una assemblea condominale, un rappresentante di condominio si è sentito apostrofare da un condomino con l'epiteto "architetto del c…", tacciato come "mafioso" ed "evasore fiscale". Costituitosi come parte offesa in un procedimento, la sentenza dà ragione all'architetto e condanna il condomino per il reato di ingiuria
(art. 594 c.p.). Il condomino propone alla Corte di Cassazione ricorso contro la sentenza di condanna, eccependo che il Tribunale ha giudicato sulla prova testimoniale della parte offesa ed, inoltre, che il suo comportamento poteva essere giustificato dallo stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui ex art. 599 c.p. La Suprema Corte, con la sentenza 23 agosto 2012 n. 33221, dichiara la legittimità della dichiarazione della parte offesa come prova di responsabilità. Infatti, la Cassazione sostiene che: "la persona offesa anche costituita parte civile
, partecipa al processo, di regola, in qualità di testimone e, in tale veste, è tenuta a prestare giuramento sicché le sue dichiarazioni sono idonee ad essere valutate come elemento di prova anche a prescindere dalla ricerca e dalla sussistenza di elementi di riscontro." Aggiunge, inoltre, che il condomino non può essere giustificato ex art. 599 c.p. in quanto lo stato d'ira deve essere causato da un fatto ingiusto altrui, mentre il comportamento della persona offesa risulta essere stato soltanto quello di avere insistito per effettuare dei lavori condominiali che invece l'imputato non gradiva, così come l'espressione "architetto del c…" fu pronunciata da parte dell'imputato in un atteggiamento gratuitamente astioso e senza che vi fosse stato alcun previo tentativo di relazionarsi con la controparte in modo di preservare la dignità.

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