"La delibera assembleare che, in considerazione dell'insufficienza dei posti auto in rapporto al numero dei condomini, ha previsto l'uso turnario e stabilito l'impossibilità per i singoli condomini, di occupare gli spazi ad essi non assegnati anche se i condomini aventi diritto non occupino in quel momento l'area parcheggio loro riservata, non si pone in contrasto con l'art. 1102 c.c., ma costituisce corretta espressione del potere di regolamentazione dell'uso della cosa comune da parte dell'assemblea.". E' quanto ha affermato la Corte di Cassazione che, con sentenza
n. del 19 luglio 2012, ha rigettato il ricorso proposto da un condomino il quale riteneva che la delibera assembleare (che stabiliva appunto che i condomini potevano parcheggiare non più di un'auto per ogni unità abitativa e che, una volta regolamentato con turnazione l'utilizzo dei posti auto, nessun condomino avrebbe potuto occupare lo spazio a lui non assegnato, anche nel caso in cui il posto fosse lasciato libero dall'assegnatario) fosse in contrasto con l'art. 1102 c.c. costituendo un ingiustificato divieto per gli altri condomini di trarre il maggior vantaggio dalla cosa comune. La Suprema Corte non la pensa allo stesso modo e precisa che non può ritenersi legittima la pretesa del ricorrente di occupare più di un posto macchina, pur essendo titolare di una sola quota del bene; l'uso più intenso del ricorrente verrebbe a menomare il pari diritto degli altri condomini all'utilizzazione della cosa comune. Se la natura di un bene immobile oggetto di comunione - spiegano i giudici di legittimità - "non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento.
Pertanto, l'Assemblea alla quale spetta il potere di disciplinare i beni e i servizi comuni, al fine della migliore e più razionale utilizzazione, ben può stabilire, con deliberazione a maggioranza, il godimento turnario della cosa comune, nel caso in cui, come nella fattispecie in esame, non sia possibile l'uso simultaneo da parte di tutti i condomini a causa del numero insufficiente dei posti auto condominiali" e "l'essenza stessa del turno richiede che, nel corso del suo svolgimento, il comunista che ne beneficia, abbia l'esclusività del potere di disposizione della cosa, senza che vi sia sostanziale interferenza degli altri compartecipi con mezzi e strumenti che ne facciano venire meno l'avvicendamento nel godimento o inducano all'incertezza del suo avverarsi". Nella specie "non si tratta di impedire il godimento individuale di un bene comune, ma di evitare che, attraverso un uso più intenso da parte dei singoli condomini, venga meno per gli altri la possibilità di godere pienamente e liberamente della cosa comune durante i loro turni senza subire alcuna interferenza esterna".

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