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Le vendite a effetti obbligatori

Come si è accennato, vi sono dei casi in cui il solo effetto immediato della stipula è il sorgere in capo al venditore di uno o più obblighi (ovviamente con contestuale nascita delle corrispettive posizioni giuridiche attive per il compratore).

La prima ipotesi di vendita c.d. “a effetti obbligatori” è quella avente ad oggetto una cosa “futura”, nel senso che il contratto prevede il trasferimento della proprietà di una res che ancora non esiste, o è in corso di realizzazione o che verrà realizzata, solitamente mediante un comportamento attivo del venditore che, ad esempio, è titolare di una ditta di costruzioni edilizie (cfr. art. 1472 c.c.). Il contratto in questione, tuttavia, non è condizionato alla venuta ad esistenza del bene (o del diritto) poiché le parti possono essere vincolate all'esecuzione di alcune prestazioni anche prima del verificarsi dell’evento stesso: il compratore potrebbe essere già obbligato al pagamento del prezzo ed il venditore, a sua volta, potrebbe essere obbligato a cooperare alla venuta ad esistenza del bene. L’unico effetto che rimane sospeso, dunque, è quello traslativo, tanto che autorevole dottrina evidenzia come la venuta ad esistenza della cosa nella sua interezza si atteggia come condizione sospensiva solo rispetto a tale effetto. Qualora la res non venga realizzata entro i termini pattuiti, il contratto sarà risolto per sopravvenuta impossibilità della prestazione, a meno che il contratto stipulato sia di tipo aleatorio: solo in tale circostanza, difatti, l’acquirente si assume il rischio che la cosa non venga ad esistenza.

Altra ipotesi di vendita c.d. “a effetti obbligatori” è quella avente ad oggetto una res che appartenga, in tutto o in parte, a un terzo. Anche in questo caso, l’effetto traslativo è condizionato e, quindi, differito a un momento successivo: quello in cui la cosa entra nel patrimonio giuridico dell’alienante. Ai sensi degli artt. 1478 e ss. del codice civile, in particolare, se la cosa che il compratore riteneva di proprietà del venditore era solo in parte di proprietà altrui, l’acquirente può chiedere la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno qualora debba ritenersi, in base alle circostanze, che non avrebbe acquistato la cosa senza quella parte di cui non è divenuto proprietario; in caso contrario, potrà ottenere semplicemente una riduzione del prezzo e il risarcimento del danno.

Anche la vendita di cosa generica, ossia di una res determinata solo nel genere (ad esempio tot chilogrammi di grano) è una fattispecie che prevede il passaggio della proprietà in capo al compratore solo nel momento in cui la cosa verrà individuata, sulla base dell’accordo delle parti e secondo i criteri e le modalità da queste pattuiti.

E’ fatta rientrare nella categoria in esame, infine, anche la c.d. “vendita alternativa”. Essa consiste nella vendita di un bene che l’acquirente potrà scegliere tra due o più dedotti in contratto. Solo quando il compratore avrà effettuato deciso di quale res intende divenire titolare, la proprietà di quella cosa (e solo di quella) transiterà nel suo patrimonio giuridico, a prescindere dall’effettiva consegna materiale del bene stesso.

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