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Obbligazioni del compratore

Ai sensi dell’art. 1498 del codice civile, la principale obbligazione del compratore è sicuramente quella di pagare il prezzo nel termine e nel luogo fissati dal contratto. Per l’ipotesi che le parti non abbiano provveduto a specificare tali modalità di esecuzione della prestazione, soccorre la norma suppletiva dettata dall’articolo successivo, il quale dispone che, in tale evenienza, sempre che gli usi non forniscano indicazioni differenti sul punto, il pagamento deve avvenire al momento della consegna e nel luogo dove questa si esegue e, qualora il prezzo non debba essere pagato al momento della consegna, il pagamento va fatto presso il domicilio del venditore.

Per quanto riguarda la determinazione del prezzo, essa, normalmente, è compiuta dagli stessi stipulanti, ma il legislatore, agli artt. 1473 e 1474 c.c., ha indicato delle regole per supplire a un’ipotetica omissione in tal senso. E’ prevista, in primo luogo, la facoltà dei contraenti di affidare la determinazione del prezzo a un terzo (c.d. “arbitratore”), eletto nel contratto o da eleggere posteriormente. In secondo luogo, allorché la compravendita riguardi cose che il venditore vende abitualmente e il prezzo non sia neppure determinabile in base a dei criteri pattuiti, né esso è stabilito per atto della pubblica autorità o da norme corporative, si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore. Quando i beni oggetto della vendita, d’altro canto, hanno un prezzo di borsa o di mercato, il prezzo si desume dai listini o dalle mercuriali del luogo in cui deve essere eseguita la consegna, o da quelli della piazza più vicina. Nell’impossibilità di avvalersi anche di tali norme suppletive, il corrispettivo sarà stabilito da un arbitratore, nominato dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto.

Ulteriori obbligazioni del compratore, che possono, tuttavia, essere escluse con apposita clausola contrattuale, sono, da un lato, quella di sostenere le spese del contratto di vendita (cfr. art. 1475 c.c.) e, dall’altro lato, quella di pagare all’alienante i c.d. “interessi compensativi sul prezzo”, ossia gli interessi sul prezzo, anche se questo non è ancora esigibile, nel caso in cui il bene venduto sia stato già consegnato al compratore e quest’ultimo stia avvantaggiandosi dei frutti o degli altri proventi che, eventualmente, la res sia in grado di produrre.

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