Garanzia per evizione
Per quanto concerne la garanzia da evizione, essa fa riferimento non già alla condizione materiale della res (come avviene nella garanzia per vizi), bensì alla condizione giuridica della medesima. L’evizione, difatti, si compie allorché l’acquirente sia privato della sua acquisizione, in conseguenza di una decisione giurisdizionale che dichiari un difetto di titolarità del venditore, a fronte dell’accertamento del diritto di proprietà o di altro diritto reale di un terzo sul bene oggetto della vendita. In caso di evizione totale (ossia che si riferisca alla res per intero), ai sensi dell’art. 1483 c.c., il venditore dovrà non solo risarcire il compratore del danno, secondo il disposto dell’art. 1479, ma anche corrispondergli il valore dei frutti che costui, a sua volta, sarà tenuto a restituire al terzo dal quale ha subito l’evizione, nonché le spese fatte per la denunzia della lite e quelle rimborsate all'attore. Per l’evizione parziale (ossia relativa solo a una parte del bene) il codice legittima l’acquirente a chiedere il risarcimento del danno e una riduzione del prezzo, a meno che riesca a dimostrare che non avrebbe dato il suo consenso alla stipula del contratto se avesse saputo che non avrebbe potuto diventare titolare del diritto di proprietà (o di altro diritto reale) su quella porzione del bene che è stata oggetto di evizione.
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