Vendita di bene immobile
Quando la compravendita abbia ad oggetto una cosa immobile (ad esempio un terreno, un appartamento ecc.), il legislatore impone l’applicazione di alcune regole volte a tutelare in modo più intenso la certezza dei traffici giuridici che riguardano siffatti beni, i quali hanno sempre un valore economico rilevante.
Innanzitutto, in tali circostanze, il contratto deve essere redatto in forma scritta ad substantiam, ossia a pena di nullità, nonché essere trascritto negli appositi Registri immobiliari (a titolo di pubblicità). E’ da ricordare che i beni immobili, in quanto passibili di ipoteca, offrono ai creditori, già per questa ragione, maggiori garanzie.
Per quanto concerne la determinazione del prezzo nelle vendite immobiliari, essa è effettuata, di regola, in base a uno dei seguenti metodi: “a misura” ovvero “a corpo” (anche detto “a forfait”). Mentre nel primo caso la res è alienata con indicazione dell’unità di misura e con specificazione del costo di ogni singolo tot (ad esempio Euro al metro quadro, molto usato quando oggetto del contratto è un terreno), nel secondo caso non vi è alcun riferimento all’unità di misura, bensì, solitamente, una descrizione dell’immobile nel suo complesso (ad esempio una foto dell’appartamento con descrizione dei locali e delle pertinenze).
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