Vendita di bene di consumo
In attuazione della direttiva 1999/44/CE, il D. Lgs. n. 24/2002 ha introdotto nel codice civile alcune disposizioni, in particolare gli artt. 1519bis – 1519nonies, volte a dettare regole peculiari per la vendita (così come la somministrazione e la permuta) e la garanzia relative ai beni di consumo.
Dopo aver addossato al venditore la responsabilità per un eventuale inosservanza dell’obbligo, imposto allo stesso, di consegnare al compratore beni che sia del tutto conformi alla descrizione contenuta nel contratto, si riconosce al consumatore il diritto di chiedere, a sua scelta, o il ripristino della conformità del bene, ovviamente senza doverne sostenere le spese, o una proporzionale riduzione del prezzo oppure, se del caso, addirittura la risoluzione del contratto (cfr. art. 1519quater c.c.). E’ onere dell’acquirente, tuttavia, denunciare al venditore il difetto di conformità entro due mesi dalla scoperta, a meno che l’alienante abbia occultato il difetto ovvero ne abbia riconosciuto l’esistenza. Il venditore, a sua volta, potrà rivalersi nei confronti del fornitore o del produttore se a uno di questi è realmente da imputarsi il difetto di conformità.
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