Modi di costituzione della servitù
Come si è appena visto, l’inquadramento all’interno delle varie species di servitù incide potenzialmente fin dalla prima vicenda che coinvolge il diritto in esame: il momento acquisitivo. La legge prevede, al proposito, modi di acquisto a titolo originario e a titolo derivativo, dedicando particolare rilievo alla distinzione tra servitù coattive e servitù volontarie. Queste ultime possono avere origine da un atto di autonomia privata ossia, secondo il disposto dell’art. 1058 del codice civile, da contratto o testamento, negozi per i quali l’ordinamento impone la forma scritta ad substantiam (ossia a pena di nullità), nonché la trascrizione nei pubblici registri immobiliari. Le servitù volontarie, peraltro, a patto che siano “apparenti”, sono acquisibili anche a titolo originario, mediante usucapione (argomento che sarà approfondito nella sedes materiae) o attraverso la “destinazione del padre di famiglia”, di cui all’art. 1062 del codice civile. Quest’ultima è una particolare forma di acquisto, delineata appositamente per l’istituto de quo, che si realizza allorché in un fondo, appartenente a un unico proprietario, siano distinguibili due porzioni di cui l’una sia di fatto al servizio dell’altra: ebbene, se, dopo un certo lasso di tempo, le due porzioni vengono ad essere acquisite in proprietà da soggetti diversi, il diritto di servitù sorge automaticamente in capo al titolare del fondo che riceve “l’utilità” dall’altro fondo.
In merito alle servitù volontarie, è da sottolineare la peculiare importanza del titolo: l’art. 1063 c.c., difatti, pone il suo contenuto come fonte preminente ai fini dell’individuazione tanto dell’estensione quanto delle modalità di esercizio della servitù. La validità del titolo, del resto, è l’unica condizione da rispettare per la regolare costituzione del diritto. La trascrizione dello stesso, invero, è la forma di pubblicità che il codice prescrive ai soli fini dell’opponibilità ai terzi, nel senso che se il concedente aliena il fondo servente senza che il “peso” sia né menzionato nell'atto di trasferimento né trascritto, il terzo acquirente non sarà tenuto a rispettare la servitù. Poiché, però, è sul titolare del fondo gravato che incombe l’onere di provvedere alla trascrizione, costui, se risulta inadempiente rispetto a siffatto obbligo, sarà tenuto a risarcire al titolare del fondo servito il danno arrecato dalla perdita della servitù.
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