Inquadramento giuridico della servitù
Il diritto di servitù prediale è uno dei principali diritti reali di godimento su cosa altrui, definito dal legislatore come un peso imposto sopra un determinato fondo (detto “servente”) per l'utilità di un altro fondo (detto “dominante”), appartenente a un diverso proprietario (cfr. art. 1027 c.c.). Una delle prime osservazioni da compiere è quella attinente alla qualifica “prediale”: l’espressione deriva dal latino “praedium” (terreno) e ha il fine di chiarire, già a partire dalla nomenclatura tecnica, che si versa in ipotesi di servitù solo quando il vincolo posto a carico del fondo servente implichi un'utilità tendenzialmente stabile e duratura non direttamente per il proprietario del fondo dominante, bensì per il fondo medesimo. Il profilo dell'inerenza, già evidente da tale considerazione, è ancora più marcato dalla c.d. “regola dell’ambulatorietà della servitù”: il diritto di servitù è in grado di “seguire” (al proposito, la dottrina parla di "diritto di seguito") il bene presso ogni successivo acquirente. Diretta conseguenza del peculiare atteggiarsi del carattere dell’inerenza sono l'inalienabilità e l'incedibilità della servitù, nel senso che essa non potrà mai circolare separatamente rispetto alla proprietà del fondo dominante.
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