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Divorzio consensuale

Il divorzio consensuale (o congiunto), ex comma 16 art. 4 legge n. 898/1970, viene avviato dai coniugi consensualmente, dopo essersi accordati sulle condizioni che regoleranno la fine del vincolo coniugale, come il mantenimento, la casa coniugale e le visite ai figli

Cos'è il divorzio consensuale

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Il divorzio congiunto o consensuale è un procedimento che porta allo scioglimento del matrimonio (o dei soli effetti civili, in caso di matrimonio concordatario) e che si differenzia rispetto alle altre strade previste per il raggiungimento di tale fine per il fatto che i coniugi si rivolgono al giudice consensualmente, ossia di comune accordo, dopo aver stabilito come verranno regolati i propri rapporti dopo la cessazione del vincolo che li unisce, comprese le questioni relative ai figli, siano essi minorenni che maggiori di età.

Come funziona il divorzio congiunto

Il divorzio congiunto è molto semplificato dal punto di vista formale e procedurale rispetto a quello giudiziale. Esso prevede la redazione di un accordo di divorzio da parte dei coniugi, a cui segue l'ascolto delle parti in un udienza e infine la verifica del contenuto dell'accordo coniugale da parte del collegio del Tribunale competente. 

Divorzio congiunto e giudiziale: differenze

Il divorzio congiunto si differenzia dal divorzio giudiziale. Quest'ultimo infatti identifica il procedimento per la cessazione degli effetti del matrimonio avviato su ricorso di uno solo dei coniugi, indipendentemente dal consenso dell'altro e quando tra i due non è possibile giungere ad un accordo circa la fine del loro matrimonio. 

Senza avvocato non si può

Degna di nota è la disputa che per lungo tempo ha diviso i vari tribunali d'Italia e che si riferisce alla possibilità o meno di presentare la domanda di divorzio congiunto senza l'assistenza di un legale. Numerosi fori, infatti, permettevano alla coppia di presentare la loro domanda anche personalmente e senza ricorrere alla difesa tecnica. 

Con la sentenza numero 6365/2011, però, la Cassazione ha fugato ogni dubbio in merito, chiarendo che "il carattere decisorio del provvedimento, che il divorzio dispone, postula l'osservanza della regola della cosiddetta difesa tecnica, trattandosi di un provvedimento che incide su status e su diritti soggettivi e che è assunto con sentenza destinata a passare in giudicato: il carattere congiunto della domanda non significa, invero, consensualità del divorzio, spettando solo al tribunale la verifica dei suoi presupposti di legge, nonché della rispondenza all'interesse della prole delle condizioni concordate dagli istanti". 

Divorzio congiunto avvocato unico

In ogni caso, mentre il divorzio giudiziale richiede necessariamente che ogni coniuge sia assistito da un diverso difensore, nel divorzio congiunto la coppia può essere rappresentata in giudizio da un unico avvocato.

Il ricorso

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Il divorzio congiunto si svolge secondo un iter assai più snello, rapido ed economico di quello che caratterizza il divorzio giudiziale, che prende il via con la domanda presentata al tribunale da entrambi i coniugi.

Domanda congiunta di divorzio: forma e competenza

La domanda deve essere presentata al tribunale competente che coincide con quello del luogo di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge. 

La forma con cui presentare la domanda è quella del ricorso, di cui il cancelliere deve dare comunicazione all'ufficiale dello stato civile del luogo in cui il matrimonio è stato trascritto, per l'annotazione in calce all'atto. 

Domanda congiunta di divorzio: contenuto

Al contrario di quanto avviene per la separazione personale (con riferimento alla quale la legge non descrive analiticamente il contenuto della domanda), l'art. 4 della legge n. 898/1970 indica espressamente quali sono gli elementi essenziali ai fini della validità della domanda di divorzio. 

Nel ricorso, in particolare, devono essere riportati i fatti e gli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili. Deve essere poi indicata l'esistenza di figli di entrambi i coniugi. 

La domanda congiunta di divorzio deve anche indicare compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.

Divorzio consensuale con figli minorenni

Quando i coniugi prendono accordi sul contenuto del ricorso congiunto devono prestare particolare attenzione a quello che stabiliscono in relazione ai figli, soprattutto se sono minori di età.

Questo perché quando una coppia si separa o divorzia, anche consensualmente, il giudice deve valutare prima di tutto che l'accordo dei coniugi tenga conto dell'interesse prioritario dei figli.

L'art. 337 ter c.c. è infatti dedicato espressamente ai “provvedimenti riguardo ai figli�? in tutti i casi in cui la famiglia entra in crisi, disponendo che il giudice “Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori.�? 

Agli accordi tra i genitori la norma fa riferimento anche per quanto riguarda il mantenimento dei figli, disponendo in particolare che “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito.�? regole che valgono anche in presenza di figli che, seppur maggiorenni, sono portatori di handicap. 

Divorzio congiunto e figli maggiorenni

Il discorso cambia quando i coniugi che divorziano devono prendere accordi in presenza di figli che hanno compiuto la maggiore età ma che non hanno ancora raggiunto l'autonomia economica. In casi come questi, il giudice, in base a quanto dispone l'art 337 septies del codice civile “valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico�? che “salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto.�? 

Divorzio consensuale e mantenimento

Nell'ipotesi del divorzio congiunto, poiché i coniugi decidono di accordarsi su tutti quelli che sono gli aspetti della loro vita dopo la fine del matrimonio, anche il mantenimento della moglie e la determinazione di quanto le spetta a titolo di mantenimento è il frutto dell'accordo tra le parti. 

I documenti per il divorzio congiunto

Al ricorso , proprio per la necessità di regolamentare anche gli aspetti economici, vanno allegate le ultime dichiarazioni dei redditi presentate dal singolo componente della coppia.

Inoltre, devono essere prodotti:

  • l'atto di matrimonio (che è rilasciato dal Comune ove lo stesso è stato celebrato),
  • il certificato attestante lo stato di famiglia,
  • il certificato di residenza di entrambi i coniugi,
  • la copia autentica del verbale o della sentenza di separazione,
  • la nota di iscrizione a ruolo.

L'udienza per il tentativo di conciliazione

Dopo che i coniugi hanno presentato il ricorso per divorzio congiunto e la cancelleria ha iscritto la causa nel "ruolo generale degli affari civili", le parti sono chiamate a comparire personalmente dinanzi per il tentativo di conciliazione, in analogia a quanto previsto per la separazione personale.

Anche in questo caso è prevista l'audizione dei coniugi, onde accertare che la comunione spirituale e materiale tra gli stessi non possa essere mantenuta o ricostituita per uno o più motivi previsti dalla legge.

L'udienza camerale

Nel divorzio congiunto, il ruolo del giudicante è comunque molto incisivo: il Tribunale, in camera di consiglio, dovrà verificare che le condizioni stabilite dai coniugi non siano contrarie all'interesse dei figli. Qualora non riscontri siffatta contrarietà, verificata l'esistenza degli elementi soggettivi e oggettivi richiesti, pronuncerà il divorzio con sentenza.

Nel caso in cui, invece, sia accertata una contrarietà rispetto all'interesse dei figli, il Tribunale emetterà i provvedimenti urgenti in favore del coniuge debole e dei figli e nominerà il giudice istruttore; quest'ultimo sarà l'organo deputato ad accertare la legalità delle condizioni pattuite, attraverso un giudizio ordinario.

Presupposti del divorzio

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In ogni caso, il divorzio non può prescindere dalla sussistenza dei presupposti che la legge richiede per la sua pronuncia.

Il Tribunale, quindi, deve sempre verificare che si sia avverata almeno una delle seguenti condizioni:

  • i coniugi sono separati legalmente da almeno 6 mesi se anche la separazione è stata consensuale o da almeno 12 mesi se la separazione è stata giudiziale;
  • uno di loro è stato condannato per un reato per il quale il nostro ordinamento prevede la pena dell'ergastolo o una pena superiore ad anni quindici o, a prescindere dalla pena, per uno dei reati espressamente individuati dall'articolo 3 della legge sul divorzio (ad esempio, omicidio volontario di un figlio o tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio);
  • uno dei coniugi è cittadino straniero e ha ottenuto l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio all'estero o ha contratto, sempre all'estero, un nuovo matrimonio;
  • il matrimonio non è stato consumato;
  • è passata in giudicato la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso di uno dei due coniugi.

Costi del divorzio congiunto

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Il divorzio congiunto, ove possibile, è certamente preferibile per i coniugi.Oltre ad essere emotivamente meno pesante per la coppia, da un punto di vista economico comporta dei costi più contenuti rispetto alla procedura giudiziale.

Innanzitutto perché le attività da compiere sono, almeno in via di principio, minori, con conseguente ridimensionamento della parcella dell'avvocato. Quest'ultima, poi, può anche essere unica per entrambi i coniugi, se gli stessi decidono di affidarsi a un medesimo legale. 

Quanto costa il divorzio consensuale con avvocato?

Nel caso in cui la coppia decida di rivolgersi allo stesso avvocato per procedere al divorzio congiunto, il costo della prestazione professionale del legale, che in genere varia da un minimo di 1000 euro fino a 3000 euro, in media, dipende naturalmente dal numero degli incontri necessari per arrivare all'accordo, ma anche dall'importanza e dal numero delle questioni che il legale è chiamato a risolvere. 

Chi paga il divorzio consensuale

Non ci sono regole prestabilite per quanto riguarda il coniuge che deve pagare le spese per il divorzio congiunto. In genere in questi casi, visto che le parti si impegnano a trovare un accordo comune sulle condizioni del divorzio, le spese vengono divise a metà, anche se nulla impedisce al coniuge con le maggiori disponibilità economiche di pagarle per intero. 

Divorzio congiunto: contributo unificato

Alle spese della parcella va poi sommato l'esborso per il contributo unificato, che per un procedimento di divorzio congiunto ammonta a Euro 43,00. Non è dovuta alcuna marca da bollo.

La sentenza

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La sentenza emessa dal giudice a conclusione del procedimento di divorzio congiunto sancisce lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni stabilite dai coniugi, se il giudice non le considera dannose per i figli.

Essa produce effetti dal giorno in cui è annotata e, quindi, può dirsi che l'iter che porta al divorzio di una coppia si conclude con la trascrizione della sentenza nei registri dello stato civile del Comune ove i coniugi hanno contratto matrimonio.

Nel frattempo, anche se la sentenza è divenuta definitiva (in quanto non più impugnabile), non può dirsi che il coniuge sia di stato libero e che quindi possa legittimamente contrarre un nuovo matrimonio.

I tempi del divorzio consensuale

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I tempi del divorzio congiunto non sono predeterminabili in assoluto, ma di certo sono più contenuti rispetto a quelli del divorzio giudiziale.

Essi variano da un tribunale all'altro, soprattutto in base al carico di lavoro dell'ufficio e di ciascun giudice.

Dopo aver depositato in cancelleria il ricorso, occorre attendere che il presidente del tribunale fissi la data dell'udienza, che può svolgersi nel giro di qualche settimana o anche a distanza di diversi mesi. Dopo l'udienza, poi, occorre attendere che il giudice depositi il decreto di omologazione, cosa che avviene in un tempo variabile a seconda del foro ove è incardinata la procedura.

Fac-simile divorzio consensuale

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Un fac-simile di Ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio è disponibile nel nostro formulario, scaricabile sia in word che in pdf. 

Negoziazione assistita

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Va infine rilevato che la possibilità, per i coniugi, di concordare le condizioni che regoleranno il loro rapporto dopo lo scioglimento del matrimonio non si limita al divorzio congiunto strettamente inteso.

Da qualche anno è infatti possibile avvalersi della procedura di negoziazione assistita, che permette alla coppia di stipulare un accordo, con l'assistenza di almeno un avvocato per parte, con il quale determinare le condizioni di divorzio. In questo caso non occorre neanche passare per il tribunale.

Non si può tuttavia ricorrere alla negoziazione se ci sono figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti. 

Divorzio consensuale in Comune

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Se non ci sono figli, è possibile anche recarsi davanti al Sindaco del Comune di residenza o presso il quale è stato iscritto o trascritto il matrimonio per ottenere lo scioglimento dello stesso (leggi Separazioni e divorzi davanti al Sindaco).

In questo caso l'ufficiale dello stato civile riceve dai ciascuno dei coniugi personalmente la dichiarazione che vogliono ottenerne lo scioglimento secondo condizioni concordate tra loro.

L'accordo non può contenere disporre trasferimenti patrimoniali. L'atto contenente l'accordo viene quindi compilato e sottoscritto subito dopo il ricevimento delle dichiarazioni.

Data aggiornamento: 25 marzo 2022