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Divorzio congiunto

Come si accennava, il divorzio congiunto è assai favorito dall’ordinamento che prevede, all’uopo, una serie di disposizione che lo rendono assai più snello, breve ed economico. Dopo che i coniugi hanno presentato il ricorso e la cancelleria avrà iscritto la causa nel "ruolo generale degli affari civili", anche in questo caso le parti sono tenute a comparire personalmente per il tentativo di conciliazione, in analogia a quanto previsto per la separazione personale. Anche in questo caso è prevista l'audizione dei coniugi, onde accertare che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita per uno o più motivi previsti dalla legge.

Mentre per la separazione personale non è descritto analiticamente il contenuto della domanda, l’art. 4 della legge n. 898/1970 indica espressamente gli elementi essenziali ai fini della validità del ricorso stesso; devono essere specificate, in particolare, le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici tra i coniugi. A questo proposito emerge con chiarezza il ruolo più incisivo del giudice: il Tribunale, in camera di consiglio, dovrà verificare che le condizioni medesime non siano contrarie all’interesse dei figli. Qualora non riscontri siffatta contrarietà, il tribunale, verificata l’esistenza degli elementi soggettivi e oggettivi esaminati poc’anzi in tema di controlli, pronuncerà il divorzio con sentenza. Nel caso in cui, invece, sia accertata una contrarietà rispetto all’interesse dei figli, il giudice emetterà i provvedimenti urgenti in favore del coniuge debole e dei figli e nominerà il giudice istruttore; quest’ultimo sarà l’organo deputato ad accertare la legalità delle condizioni pattuite, attraverso un giudizio ordinario nel quale ciascuna delle parti dovrà essere assistita da un avvocato.

In conclusione, degna di nota è l’attuale disputa in merito alla possibilità o meno di presentare la domanda di divorzio congiunto senza l’assistenza di un legale. A partire dal 1° gennaio 2006 (data di entrata in vigore delle modifiche apportate dal D.L. 14.03.2005 n. 35 convertito nella Legge 14.05.2005 n. 80), l’assistenza di un legale è diventata obbligatoria anche per presentare le domande di separazione consensuale, ai sensi del novellato art. 707 del codice di procedura civile. Tale disciplina, e quindi anche la necessità di avvalersi dell’ausilio di un legale, dovrebbe essere applicabile anche al procedimento di divorzio. E’ da rilevare, tuttavia, che a tutt’oggi numerosi tribunali ammettono la presentazione del ricorso di divorzio congiunto da parte dei coniugi personalmente.

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