- Nozione e considerazioni introduttive |
- Cenni sull’appalto pubblico
- Elementi distintivi rispetto ad altri istituti |
- Crediti dei dipendenti
- Le obbligazioni dell’appaltatore |
- La garanzia per vizi e difformità
- Garanzia per immobili di lunga durata |
- Le obbligazioni del committente
- Variazioni al progetto originario |
- Verifiche e collaudo finale
- Cause di estinzione del rapporto contrattuale
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Le obbligazioni del committente
La principale obbligazione del committente è il pagamento del prezzo, il quale può essere pattuito globalmente (“a forfait”), nel qual caso si ritiene comprensivo anche di eventuali variazioni al progetto originario (purché autorizzate) oppure “a misura” (ad esempio per Euro al metro quadro). Se le parti non hanno pattuito il compenso dell’opera, esso è determinato facendo riferimento alle eventuali tariffe esistenti o agli usi. In mancanza anche di usi o tariffe, sarà compito del giudice calcolare il prezzo, il quale, comunque, si intende stabilito “rebus sic stantibus”, ossia sulla base delle circostanze esistenti al momento dell’accordo: qualora, a causa di eventi imprevedibili sopravvenuti, si verifichino variazioni giuridicamente rilevanti (superiori a un decimo, ai sensi dell’art. 1664 c.c.) nel prezzo di materiali o mano d'opera, entrambe le parti avranno la facoltà di chiedere la revisione del prezzo. Al fine di evitare un intervento successivo del giudice, in via equitativa, spesso sono gli stessi stipulanti a inserire nel testo del contratto specifiche clausole di revisione del prezzo.
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