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Variazioni al progetto originario

La dottrina, sulla base delle disposizioni contenute nel codice civile al capo dedicato all’appalto, è solita raggruppare in tre tipologie le possibili variazioni al progetto originario. La prima è quella che comprende le variazioni che esprimono semplicemente il potere degli stipulanti di modificare in modo del tutto libero il contenuto delle pattuizioni iniziali: si tratta delle variazioni concordate tra le parti, le quali, ai fini probatori, devono rivestire la forma scritta. In tale fattispecie, qualora il prezzo sia stabilito a forfait, salvo diverso accordo, all’appaltatore non è dovuta alcuna maggiorazione, neppure in caso di aumento del carico di lavoro e/o di spese. Nel caso in cui, invece, le variazioni siano richieste dal committente, le opere aggiuntive saranno pagate anche qualora la determinazione originaria del prezzo era avvenuta “a corpo”. Le modifiche unilaterali dell’appaltante, tuttavia, non solo non devono essere tali da implicare uno stravolgimento della natura dell'opera o del servizio, ma il loro costo complessivo non deve eccedere di un sesto il prezzo convenuto a forfait. La terza e ultima categoria di variazioni è quella comprendente le modifiche “necessarie”, ossia quelle imprescindibili ai fini dell’esecuzione del lavoro a regola d'arte; in tali circostanze, qualora le parti non riescano a pervenire a un’intesa, sarà il giudice a stabilire sia quali siano effettivamente le variazioni indispensabili, sia quale compenso spetti all’appaltatore per il loro compimento. Se l'importo delle variazioni supera il sesto del prezzo convenuto a forfait, l'appaltatore potrà recedere, avendo diritto, comunque, a percepire un’indennità per l’opera prestata, in base a una valutazione equitativa del giudice. La facoltà di recesso, d’altro canto, è riconosciuta al committente qualora le variazioni siano “di notevole entità”, sempre restando salvo il diritto dell’appaltatore all’indennizzo.

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