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Appalto: variazioni al progetto originario

Le variazioni al progetto originario di appalto, regolate dal codice civile, possono essere concordate, necessarie o ordinate dal committente
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L'appaltatore è tenuto a realizzare l'opera o a eseguire il servizio sulla base di quanto stabilito dal contratto e a regola d'arte (art. 1662, 2° comma, c.c.), tuttavia, spesso, a causa di un'elaborazione progettuale non completamente esaustiva o del carattere ad esecuzione prolungata del contratto d'appalto, lo stesso è soggetto a variabili ed incognite.

In questa prospettiva, il codice civile detta un'apposita disciplina delle possibili "varianti" apportate al contratto originario che ricomprende tre principali tipologie: le variazioni concordate del progetto (art. 1659 c.c.); le variazioni necessarie (art. 1660 c.c.) e le variazioni ordinate dal committente (art. 1661 c.c.).

Le variazioni concordate

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La prima categoria è quella che comprende le variazioni che esprimono semplicemente il potere degli stipulanti di modificare in modo del tutto libero il contenuto delle pattuizioni iniziali: si tratta delle variazioni concordate tra le parti, le quali possono sussistere solo previa autorizzazione del committente, la quale deve rivestire la forma scritta ad probationem (art. 1659, 2° comma, c.c.). In tali fattispecie, anche in presenza di autorizzazione alle modifiche, qualora il prezzo sia stato stabilito globalmente o a forfait, salvo diverso accordo, approvato per iscritto, all'appaltatore non è dovuta alcuna maggiorazione per le variazioni o per le aggiunte, rispetto al compenso pattuito, neppure in caso di aumento del carico di lavoro e/o di spese.

Le variazioni ordinate dal committente

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Nel caso in cui, invece, le variazioni siano ordinate dal committente (art. 1661 c.c.), in base alla facoltà conferita dalla disposizione codicistica, le opere aggiuntive saranno pagate anche qualora la determinazione originaria del prezzo era avvenuta "a corpo". Le modifiche unilaterali dell'appaltante, tuttavia, non solo non devono essere tali da implicare uno stravolgimento della natura dell'opera o del servizio o dei quantitativi delle categorie di lavori previste per l'esecuzione del contratto, ma il loro costo complessivo non deve eccedere di un sesto il prezzo convenuto a forfait.

Le variazioni necessarie

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La terza e ultima categoria di variazioni è quella comprendente le modifiche "necessarie" del progetto, ossia quelle imprescindibili ai fini dell'esecuzione del lavoro a regola d'arte, determinate da sopravvenienze in grado di incidere sia sulle caratteristiche dell'opera che sull'importo del corrispettivo. In tali circostanze, qualora le parti non riescano a pervenire ad un'intesa, sarà il giudice a stabilire sia quali siano effettivamente le variazioni indispensabili, sia quale compenso spetti all'appaltatore per il loro compimento.

Se l'importo delle variazioni supera il sesto del prezzo convenuto a forfait, l'appaltatore potrà recedere dal contratto, avendo diritto, comunque, a percepire un'equa indennità per l'opera prestata, in base a una valutazione equitativa del giudice. La facoltà di recesso, d'altro canto, è riconosciuta anche al committente qualora le variazioni siano "di notevole entità", sempre restando salvo il diritto dell'appaltatore ad un equo indennizzo.

Aggiornamento: maggio 2019

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