- Nozione e considerazioni introduttive |
- Cenni sull’appalto pubblico
- Elementi distintivi rispetto ad altri istituti |
- Crediti dei dipendenti
- Le obbligazioni dell’appaltatore |
- La garanzia per vizi e difformità
- Garanzia per immobili di lunga durata |
- Le obbligazioni del committente
- Variazioni al progetto originario |
- Verifiche e collaudo finale
- Cause di estinzione del rapporto contrattuale
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Garanzia per immobili di lunga durata
Qualora i vizi o le difformità riguardino un edificio o un altro immobile che, per sua natura, sia destinato ad avere una unga durata nel tempo, la disciplina delineata dal codice è in parte differente. In tali circostanze, nel caso in cui, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera rovina completamente o parzialmente ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia. L’appaltatore, per agire nei confronti dei subappaltatori, deve, sotto pena di decadenza, comunicare ad essi la denunzia entro sessanta giorni dal ricevimento.
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