- Nozione e considerazioni introduttive |
- Cenni sull’appalto pubblico
- Elementi distintivi rispetto ad altri istituti |
- Crediti dei dipendenti
- Le obbligazioni dell’appaltatore |
- La garanzia per vizi e difformità
- Garanzia per immobili di lunga durata |
- Le obbligazioni del committente
- Variazioni al progetto originario |
- Verifiche e collaudo finale
- Cause di estinzione del rapporto contrattuale
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La garanzia per vizi e difformità
Come si accennava poc’anzi, l’obbligazione principale dell'appaltatore è la realizzazione del servizio o dell’opera in modo da offrirla al committente tendenzialmente priva di vizi e difformità rispetto al progetto (cfr. art. 1667 c.c.). Qualora l’imprenditore risulti inadempiente rispetto a tale obbligo, al committente è apprestata una serie di garanzie, a seconda della gravità dell’inadempimento stesso. In primo luogo, il giudice, su apposita domanda dell’appaltante, potrà condannare l’imprenditore a risarcire il danno, allorché si appuri che l’emersione dei vizi o delle difformità sia conseguenza di una condotta colposa dell’appaltatore. In secondo luogo, il committente sarà legittimato, altresì, a scegliere tra due forme di tutela alternative: l'eliminazione dei vizi a cura e a spese dell'appaltatore oppure la riduzione del prezzo pattuito. In terzo luogo, se il vizio o la difformità sono talmente gravi da rendere l’opera del tutto inadatta all'uso cui è destinata (secondo il contratto o secondo la sua intrinseca natura), il committente può richiedere perfino la risoluzione del contratto.
Il codice civile, peraltro, detta alcune regole volte a contemperare le garanzie apprestate al committente con forme di tutela anche dell’appaltatore. Qualora l’opera sia stata accettata dall’appaltante in sede di consegna, la garanzia è limitata ai soli vizi “occulti” (cioè non immediatamente riconoscibili) o dolosamente taciuti dall’appaltatore. La garanzia, inoltre, opera solo se il committente si sia attivato tempestivamente, denunciando all’appaltatore il vizio o la difformità entro sessanta giorni dalla scoperta dello stesso, prescindendosi da tale rigido termine di decadenza solo nell’ipotesi in cui i vizi siano stati occultati dall’appaltatore, ovvero da lui riconosciuti.
E’ previsto, infine, un termine abbreviato di prescrizione dell’azione contro l’appaltatore: invece del termine ordinario di dieci anni, essa si prescrive in due anni dalla consegna. Nel momento in cui il committente sia convenuto in giudizio per il pagamento del prezzo, tuttavia, potrà far valere ugualmente la garanzia, sempre a patto che abbia denunciato i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta ed entro due anni dalla consegna dell’opera.
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