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Il procedimento per decreto: il decreto penale di condannaProcedimento per decreto: Questo tipo di procedimento, previsto e disciplinato dagli artt. 459 c.p.p. e ss., si caratterizza per l’assenza del contraddittorio e l’emissione di un decreto penale di condanna inaudita altera parte su richiesta del PM, quando all’imputato deve essere applicata solo una pena pecuniaria. Vengono a mancare pertanto sia l’udienza preliminare che il dibattimento. La richiesta motivata del PM va presentata al giudice per le indagini preliminari "entro il termine di sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato" (art. 459 c.p.p.), con l’indicazione della misura della pena. Presupposti per tale richiesta sono: che si tratti di reati perseguibili d’ufficio; che sia stata sporta validamente querela, nei reati perseguibili a querela e che il querelante non abbia nella stessa dichiarato di opporvisi. che debba applicarsi una pena pecuniaria, anche se in sostituzione di una pena detentiva. Tale procedimento non è in ogni caso consentito qualora debba applicarsi una misura di sicurezza. Se il giudice accoglie la richiesta, emette decreto penale di condanna. Avverso tale decreto, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, possono presentare opposizione nel termine di gg. 15 dalla notifica del decreto stesso. Con l’atto di opposizione l’imputato inoltre può richiedere il giudizio immediato, abbreviato o il patteggiamento. Se manca l’opposizione, il decreto di condanna diventa esecutivo, altrimenti il giudice lo revoca e procede nelle forme del rito richiesto. Al fine di evitare che sia sollevata opposizione, il codice prevede la possibilità che il PM chieda l’applicazione di una pena ridotta sino alla metà rispetto al minimo edittale. Il carattere premiale del decreto di condanna è dato anche dal fatto che non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, l’applicazione di pene accessorie, e non ha efficacia di giudicato dei processi civili ed amministrativi. Il reato inoltre si estingue qualora l’imputato non commetta un altro reato della stessa indole nel termine di cinque anni, in caso di delitto, e nel termine di due anni, nel caso di contravvenzione. Si tenga in ogni caso presente che il rito dei procedimenti speciali può subire delle variazioni quando è celebrato dinnanzi al Tribunale in composizione monocratica. |
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