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Dei delitti contro la famigliaTitolo XI - Dei delitti contro la famiglia Capo I - Dei delitti contro il matrimonio Art. 556. Bigamia. Chiunque, essendo legato da un matrimonio avente effetti civili, ne contrae
un altro, pur avente effetti civili, è punito con la reclusione da uno a cinque
anni. Alla stessa pena soggiace chi, non essendo coniugato, contrae matrimonio
con persona legata da matrimonio avente effetti civili. Art. 557. Prescrizione del reato. Il termine della prescrizione per il delitto preveduto dall'articolo precedente decorre dal giorno in cui è sciolto uno dei due matrimoni o è dichiarato nullo il secondo per bigamia. Art. 558. Induzione al matrimonio mediante inganno. Chiunque, nel contrarre matrimonio avente effetti civili, con mezzi fraudolenti occulta all'altro coniuge l'esistenza di un impedimento che non sia quello derivante da un precedente matrimonio è punito, se il matrimonio è annullato a causa dell'impedimento occultato, con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa da euro 206 a euro 1.032. Art. 559. Adulterio (articolo dichiarato incostituzionale). Art. 560. Concubinato.
Il marito, che tiene una concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove, è punito con la reclusione fino a due anni. Art. 561. Casi di non punibilità. Circostanza attenuante. (1) Nel caso preveduto dall'articolo 559, non è punibile la moglie quando il
marito l'abbia indotta o eccitata alla prostituzione ovvero abbia comunque
tratto vantaggio dalla prostituzione di lei. Art. 562. Pena accessoria e sanzione civile. (1)
La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 556 e 560 importa la perdita dell'autorità maritale. Art. 563. Estinzione del reato.(1)
Nei casi preveduti dagli articoli 559 e 560 la remissione della querela, anche se intervenuta dopo la condanna, estingue il reato. Capo II - Dei delitti contro la morale familiare Art. 564. Incesto. Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette incesto con un
discendente o un ascendente, o con un affine in linea retta, ovvero con una
sorella o un fratello, è punito con la reclusione da uno a cinque
anni. Art. 565. Attentati alla morale familiare commessi col mezzo della stampa periodica. Chiunque nella cronaca dei giornali o di altri scritti periodici, nei disegni che ad essa si riferiscono, ovvero nelle inserzioni fatte a scopo di pubblicità sugli stessi giornali o scritti, espone o mette in rilievo circostanze tali da offendere la morale familiare, è punito con la multa da euro 103 a euro 516. Capo III - Dei delitti contro lo stato di famiglia Art. 566. Supposizione o soppressione di stato. Chiunque fa figurare nei registri dello stato civile una nascita inesistente
è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Art. 567. Alterazione di stato. Chiunque, mediante la sostituzione di un neonato, ne altera lo stato civile è
punito con la reclusione da tre a dieci anni. Art. 568. Occultamento di stato di un fanciullo legittimo o naturale riconosciuto. Chiunque depone o presenta un fanciullo, già iscritto nei registri dello stato civile come figlio legittimo o naturale riconosciuto, in un ospizio di trovatelli o in un altro luogo di beneficenza, occultandone lo stato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Art. 569. Pena accessoria. La condanna pronunciata contro il genitore per alcuno dei delitti preveduti da questo capo importa la perdita della patria potestà o della tutela legale. Capo IV - Dei delitti contro l'assistenza familiare Art. 570. Violazione degli obblighi di assistenza familiare. Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una
condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli
obblighi di assistenza inerenti alla patria potestà, o alla qualità di coniuge,
è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro
1.032. Art. 571. Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina. Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una
persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di
educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di
una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una
malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi. Art. 572. Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una
persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona
sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione,
istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o
di un'arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Art. 573. Sottrazione consensuale di minorenni. Chiunque sottrae un minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, col
consenso di esso, al genitore esercente la patria potestà o al tutore ovvero lo
ritiene contro la volontà del medesimo genitore o tutore, è punito, a querela di
questo con la reclusione fino a due anni . Art. 574. Sottrazione di persone incapaci. Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al
genitore esercente la patria potestà, al tutore, o al curatore, o a chi ne abbia
la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è
punito, a querela del genitore esercente la patria potestà, del tutore o del
curatore, con la reclusione da uno a tre anni.
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