Dei delitti contro la famiglia

Indice del codice penale

TITOLO UNDECIMO

DEI DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA

CAPO I

Dei delitti contro il matrimonio

Art. 556. (Bigamia)

Chiunque, essendo legato da matrimonio avente effetti civili, ne contrae un altro, pur avente effetti civili, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi, non essendo coniugato, contrae matrimonio con persona legata da matrimonio avente effetti civili.

La pena e' aumentata se il colpevole ha indotto in errore la persona, con la quale ha contratto matrimonio, sulla liberta' dello stato proprio o di lei.

Se il matrimonio, contratto precedentemente dal bigamo, e' dichiarato nullo, ovvero e' annullato il secondo matrimonio per causa diversa dalla bigamia, il reato e' estinto, anche rispetto a coloro che sono concorsi nel reato, e, se vi e' stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

Art. 557. (Prescrizione del reato)

Il termine della prescrizione per il delitto preveduto dall'articolo precedente decorre dal giorno in cui e' sciolto uno dei due matrimoni o e' dichiarato nullo il secondo per bigamia.

Art. 558. (Induzione al matrimonio mediante inganno)

Chiunque, nel contrarre matrimonio avente effetti civili, con mezzi fraudolenti occulta all'altro coniuge l'esistenza di un impedimento che non sia quello derivante da un precedente matrimonio e' punito, se il matrimonio e' annullato a causa dell'impedimento occultato, con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa da lire duemila a diecimila.

Art. 558-bis. (Costrizione o induzione al matrimonio).

Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilita' o di inferiorita' psichica o di necessita' di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorita' derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.

La pena e' aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto.

La pena e' da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il fatto e' commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.

Art. 559. (Adulterio)

La moglie adultera e' punita con la reclusione fino a un anno. (42)

Con la stessa pena e' punito il correo dell'adultera. (42)

La pena e' della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina. 46

Il delitto e' punibile a querela del marito. 46

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Note:

La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 19 dicembre 1968, n. 126 (in G.U. 1ª s.s. 28/12/1968, n. 329), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del primo e del secondo comma del presente articolo.

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Note:

La Corte Costituzionale, con sentenza 27 novembre - 3 dicembre 1969, n. 147 (in G.U. 1ª s.s. 10/12/1969, n. 311), ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 559, comma terzo del Codice penale e, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimita' costituzionale dell'art. 559, comma quarto del Codice penale.

Art. 560. (Concubinato)

Il marito, che tiene una concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove, e' punito con la reclusione fino a due anni. 46

La concubina e' punita con la stessa pena. 46

Il delitto e' punibile a querela della moglie. 46

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Note:

La Corte Costituzionale, con sentenza 27 novembre - 3 dicembre 1969, n. 147 (in G.U. 1ª s.s. 10/12/1969, n. 311), ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 560, comma primo del Codice penale e, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimita' costituzionale dell'articolo 560, commi secondo e terzo del Codice penale.

Art. 561. (Casi di non punibilita'. Circostanza attenuante)

Nel caso preveduto dall'articolo 559, non e' punibile la moglie quando il marito l'abbia indotta o eccitata alla prostituzione ovvero abbia comunque tratto vantaggio dalla prostituzione di lei.

Nei casi preveduti dai due articoli precedenti non e' punibile il coniuge legalmente separato per colpa dell'altro coniuge, ovvero da questo ingiustamente abbandonato.

Se il fatto e' commesso dal coniuge legalmente separato per colpa propria o per colpa propria e dell'altro coniuge o per mutuo consenso, la pena e' diminuita.

46

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Note:

La Corte Costituzionale, con sentenza 27 novembre - 3 dicembre 1969, n. 147 (in G.U. 1ª s.s. 10/12/1969, n. 311), ha dichiarato, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimita' costituzionale dell'art. 561 del Codice penale.

Art. 562. (Pena accessoria e sanzione civile)

La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 556 e 560 importa la perdita dell'autorita' maritale. 46

Con la sentenza di condanna per adulterio o per concubinato il giudice puo', sull'istanza del coniuge offeso, ordinare i provvedimenti temporanei di indole civile, che ritenga urgenti nell'interesse del coniuge offeso e della prole. 46

Tali provvedimenti sono immediatamente eseguibili, ma cessano di aver effetto se, entro tre mesi dalla sentenza di condanna, divenuta irrevocabile, non e' presentata dinanzi al giudice civile domanda di separazione personale. 46

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Note:

La Corte Costituzionale, con sentenza 27 novembre - 3 dicembre 1969, n. 147 (in G.U. 1ª s.s. 10/12/1969, n. 311), ha dichiarato, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimita' costituzionale dell'art. 562, primo comma del Codice penale, nella parte relativa alla perdita dell'autorita' maritale per effetto della condanna per il delitto di concubinato, e dell'art. 562, commi secondo e terzo del Codice penale.

Art. 563. (Estinzione del reato)

Nei casi preveduti dagli articoli 559 e 560 la remissione della querela, anche se intervenuta dopo la condanna, estingue il reato.

Estinguono altresi' il reato:

1° la morte del coniuge offeso;

2° l'annullamento del matrimonio del colpevole di adulterio o di concubinato.

L'estinzione del reato ha effetto anche riguardo al correo e alla concubina e ad ogni persona che sia concorsa nel reato; e, se vi e' stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

46

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Note:

La Corte Costituzionale, con sentenza 27 novembre - 3 dicembre 1969, n. 147 (in G.U. 1ª s.s. 10/12/1969, n. 311), ha dichiarato, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimita' costituzionale dell'art. 563 del Codice penale.

CAPO II

Dei delitti contro la morale famigliare

Art. 564. (Incesto)

Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette incesto con un discendente o un ascendente, o con un affine in linea retta, ovvero con una sorella o un fratello, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena e' della reclusione da due a otto anni nel caso di relazione incestuosa.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se l'incesto e' commesso da persona maggiore di eta' con persona minore degli anni diciotto, la pena e' aumentata per la persona maggiorenne.

La condanna pronunciata contro il genitore importa la perdita della responsabilita' genitoriale o della tutela legale.

Art. 565. (Attentati alla morale famigliare commessi col mezzo della stampa periodica)

Chiunque nella cronaca dei giornali o di altri scritti periodici, nei disegni che ad essa si riferiscono, ovvero nelle inserzioni fatte a scopo di pubblicita' sugli stessi giornali o scritti, espone o mette in rilievo circostanze tali da offendere la morale famigliare, e' punito con la multa da lire mille a cinquemila.

CAPO III

Dei delitti contro lo stato di famiglia

Art. 566. (Supposizione o soppressione di stato)

Chiunque fa figurare nei registri dello stato civile una nascita inesistente e' punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi, mediante l'occultamento di un neonato, ne sopprime lo stato civile.

Art. 567. (Alterazione di stato)

Chiunque, mediante la sostituzione di un neonato, ne altera lo stato civile e' punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Si applica la reclusione da cinque a quindici anni a chiunque, nella formazione di un atto di nascita, altera lo stato civile di un neonato, mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsita'. 271

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Note:

La Corte Costituzionale, con sentenza 21 settembre - 10 novembre 2016, n. 236 (in G.U. 1ª s.s. 16/11/2016 n. 46) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, secondo comma, "nella parte in cui prevede la pena edittale della reclusione da un minimo di cinque a un massimo di quindici anni, anziche' la pena edittale della reclusione da un minimo di tre a un massimo di dieci anni."

Art. 568. ( Occultamento di stato di un figlio )

Chiunque depone o presenta un fanciullo, gia' iscritto nei registri dello stato civile come figlio nato nel matrimonio o riconosciuto, in un ospizio di trovatelli o in un altro luogo di beneficenza, occultandone lo stato, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 569. (Pena accessoria)

La condanna pronunciata contro il genitore per alcuno dei delitti preveduti da questo capo importa la perdita della responsabilita' genitoriale o della tutela legale.

(237) (244)

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Note:

La Corte Costituzionale, con sentenza 15 - 23 febbraio 2012, n. 31 (in G.U. 1ª s.s. 29/02/2012, n. 9) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di alterazione di stato, previsto dall'articolo 567, secondo comma, del codice penale, consegua di diritto la perdita della potesta' genitoriale, cosi' precludendo al giudice ogni possibilita' di valutazione dell'interesse del minore nel caso concreto.

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Note:

La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 23 gennaio 2013, n. 7 (in G.U. 1ª s.s. 30/01/2013, n. 5) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di soppressione di stato, previsto dall'articolo 566, secondo comma, del codice penale, consegua di diritto la perdita della potesta' genitoriale, cosi' precludendo al giudice ogni possibilita' di valutazione dell'interesse del minore nel caso concreto.

CAPO IV

Dei delitti contro l'assistenza famigliare

Art. 570. (Violazione degli obblighi di assistenza famigliare)

Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilita' genitoriale, alla tutela legale, o alla qualita' di coniuge, e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire mille a diecimila.

Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:

1° malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;

2° fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di eta' minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.

Il delitto e' punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato e' commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto e' preveduto come piu' grave reato da un'altra disposizione di legge.

Vedi anche nelle guide legali:

Art. 570-bis. (Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio).

Le pene previste dall'articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullita' del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.

Art. 571. (Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina)

Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorita', o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, e' punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi.

Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni.

Vedi anche nelle guide legali:

Art. 572. (Maltrattamenti contro familiari e conviventi).

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorita' o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, e' punito con la reclusione da tre a sette anni.

La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e' commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilita' come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto e' commesso con armi.

COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 AGOSTO 2013, N. 93, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 15 OTTOBRE 2013, N. 119.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.

Art. 573. (Sottrazione consensuale di minorenni)

Chiunque sottrae un minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la responsabilita' genitoriale o al tutore, ovvero lo ritiene contro la volonta' del medesimo genitore o tutore, e' punito, a querela di questo, con la reclusione fino a due anni.

La pena e' diminuita, se il fatto e' commesso per fine di matrimonio; e' aumentata, se e' commesso per fine di libidine.

Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544.

(31)

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Note:

La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 22 febbraio 1964, n. 9 (in G.U. 1ª s.s. 29/02/1964, n. 54), ha dichiarato "in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimita' costituzionale dell'art. 573 del Codice penale, in riferimento all'art. 29, secondo comma, della Costituzione, in quanto limita il diritto di querela al genitore esercente la patria potesta'".

Art. 574. (Sottrazione di persone incapaci)

Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la responsabilita' genitoriale, al tutore, o al curatore, o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volonta' dei medesimi, e' punito, a querela del genitore esercente la responsabilita' genitoriale, del tutore o del curatore, con la reclusione da uno a tre anni.

Alla stessa pena soggiace, a querela delle stesse persone, chi sottrae o ritiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di esso, per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio.

Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544.

(31)

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Note:

La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 22 febbraio 1964, n. 9 (in G.U. 1ª s.s. 29/02/1964, n. 54), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 574 del Codice penale, in riferimento all'art. 29, secondo comma, della Costituzione, in quanto limita il diritto di querela al genitore esercente la patria potesta'".

Art. 574-bis. (Sottrazione e trattenimento di minore all'estero).

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la responsabilita' genitoriale o al tutore, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volonta' del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l'esercizio della responsabilita' genitoriale, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se il fatto di cui al primo comma e' commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dall'esercizio della responsabilita' genitoriale. (303)

Art. 574-ter. (Costituzione di un'unione civile agli effetti della legge penale).

Agli effetti della legge penale il termine matrimonio si intende riferito anche alla costituzione di un'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Quando la legge penale considera la qualita' di coniuge come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato essa si intende riferita anche alla parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso.

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